TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2011-04-18, n. 201100986

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2011-04-18, n. 201100986
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201100986
Data del deposito : 18 aprile 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00848/2011 REG.RIC.

N. 00986/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00848/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 848 del 2011, proposto da:
Alcor Investment Consulting Srl,-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avv. A B, R G, con domicilio eletto presso l’avv. A B in Milano, viale Lazio, 21;

contro

Comune di -OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza sindacale n.12 del 17.12.10 notificata in data 4.01.2011 con la quale è stato ordinato al rappresentante legale della società di provvedere , nel termine indicato nell'ordinanza, decorrente dalla notifica dell'atto ad una serie di interventi diretti alla riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dall'eccessiva presenza di piccioni;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 aprile 2011 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- con cui gli erano stati imposti una serie di interventi volti all’eliminazione degli inconvenienti sanitari scaturiti dalle deiezioni dei piccioni che stazionavano in gran numero presso l’immobile di loro proprietà.

Il procedimento era iniziato nel giugno del 2010 quando il Comune aveva segnalato l’esistenza del problema sulla base di lamentele di alcuni cittadini ed all’esito di un sopralluogo sull’immobile;
veniva poi sollecitata l’adozione di idonee misure per eliminare l’inconveniente segnalato e, nonostante i ricorrenti avessero eseguito degli interventi di pulizia e di manutenzione, veniva emanata l’impugnata ordinanza.

Il ricorso presenta sei motivi.

Il primo denuncia la violazione degli artt. 7 e 8 L. 241\90 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Essendo il procedimento scaturito da un’iniziativa di ufficio, sebbene sollecitata da privati, il Comune avrebbe dovuto inviare la comunicazione di avvio del procedimento con indicazione del responsabile dello stesso e dell’ufficio ove si poteva prendere visione degli atti.

Il Comune inviava, invece, una semplice raccomandata nella quale invitava la proprietà ad eseguire certi lavori sull’immobile di sua proprietà.

Nella nota si faceva riferimento ad una sommaria ispezione nata dalla segnalazione di tale-OMISSIS- che aveva inviato anche delle foto, ma non si poteva evincere se dal sopralluogo effettuato la situazione fosse risultata conforme a quanto documentato dalle foto.

Il secondo motivo eccepisce la violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza poiché le misure indicate nell’ordinanza non sono proporzionate allo stato di fatto e per alcuni aspetti inidonee a risolvere il problema che riguarda anche altri immobili presenti nel Comune e che dovrebbe essere affrontato con una politica mirata di abbattimenti dei volatili che causano il fenomeno a cura della polizia provinciale.

Il terzo motivo lamenta l’eccesso di potere per la pericolosità delle prescrizioni imposte per la salute degli abitanti dell’immobile e per i confinanti.

L’adozione di sistemi elettromagnetici può causare problemi alla salute di tutti quelli che si trovano nel raggio d’azione delle onde elettromagnetiche e può generare richieste di danni da parte dei confinanti.

Il quarto motivo censura la violazione degli artt. 923, 925 e 926 .c.c. laddove nell’ordinanza si afferma che lo stazionamento dei piccioni sull’immobile per oltre venti giorni senza che nessuno ne rivendichi la proprietà determina l’acquisizione della stessa.

L’art. 23 c.c. presuppone un atto volontario che nella specie manca e l’art. 925 fa riferimento all’impossessamento di animali mansuefatti, impossessamento che nel caso di specie è mancato.

Quanto all’art. 926 c.c. non vi è stato alcun trasferimento di piccioni in una colombaia di proprietà dei ricorrenti.

Il quinto motivo lamenta la falsa applicazione degli att.

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