TAR Trento, sez. I, decreto cautelare 2023-02-09, n. 202300009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, decreto cautelare 2023-02-09, n. 202300009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300009
Data del deposito : 9 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2023

N. 00011/2023 REG.RIC.

N. 00009/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00011/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)


Il Presidente ff

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 11 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati D F e V Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento, domiciliataria ex lege in Trento, largo Porta Nuova, 9;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) decreto del Presidente della -OMISSIS- del-OMISSIS- recante “atto di indirizzo per l’affidamento dei servizi semiresidenziali e residenziali presso la struttura di -OMISSIS- rivolti a persone disabilità con avvio delle procedure per la concessione di contributo ex art. 36 bis della L.P. n. 13/2007 a copertura delle spese ammissibili – modifica ed integrazione al decreto n. 132 di data 13 dicembre 2021 e qualificazione dei servizi come sineg” , ivi compresi l’allegato “Schema pianificazione affidamenti” e l’allegato “Qualifica del servizio di gestione dei servizi erogati/erogabili presso la struttura per persone con disabilità a -OMISSIS- (Servizi semiresidenziali e servizio abitare accompagnato) quali servizi di natura non economica (SINEG)” ;
2) determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale e Sviluppo Economico – Ufficio Socio Assistenziale della -OMISSIS- del -OMISSIS-, ivi compresi l’allegato A) “Bando per la concessione di contributi ai sensi dell’art. 36 bis della l.p. 27 luglio 2007, n. 13, a copertura delle spese relative a servizi semiresidenziali e residenziali presso la struttura pubblica di -OMISSIS- rivolti a persone con disabilità con individuazione di n. 2 soggetti gestori beneficiari di contributo”, l’allegato B) Modalità, criteri e sub criteri di valutazione dei progetti, gli allegati C1) e C2) rispettivamente “schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese per servizi semiresidenziali” e “schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese per servizi residenziali” , l’allegato D) “modulo di domanda di contributo e proposta progettuale” , e l’allegato E) “modulo dichiarazioni requisiti generali e speciali” ;
3) Bando n. prot. -OMISSIS-;
(memo bando protocollato e pubblicato);
4) determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale e Sviluppo Economico – Ufficio Socio Assistenziale della -OMISSIS- del -OMISSIS- di “nomina della Commissione per la valutazione delle domande presentate relativamente al bando per la concessione di contributi ex art. 36 bis della L.P. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative ai servizi semiresidenziali e residenziali presso la struttura pubblica di -OMISSIS- rivolti a persone con disabilità" ;
5) verbale di “verifica dei requisiti - seduta pubblica” del Responsabile del Procedimento del -OMISSIS-;
6) verbale di “rinvio operazioni di valutazione delle proposte progettuali – seduta riservata” del -OMISSIS-;
7) verbale n. -OMISSIS- “di valutazione delle proposte progettuali – seduta riservata”;
8) determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-Assistenziale e Sviluppo Economico – Ufficio Socio Assistenziale della -OMISSIS- del -OMISSIS- recante “Approvazione graduatorie finali di merito dei soggetti idonei inerenti il bando per la concessione di contributi ex art. 36 bis della l.p. n. 13 del 2007 a copertura delle spese ammissibili relative a servizi semiresidenziali (CIG. -OMISSIS-) e residenziali (CIG. -OMISSIS- e CUP. -OMISSIS-) presso la struttura pubblica di -OMISSIS- rivolti a persone con disabilità ivi compresi gli allegati da 1 a 6; 9) nota prot. n. -OMISSIS- recante “graduatorie di merito” ;
10) dichiarazioni dei componenti della Commissione di valutazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interesse/obblighi di astensione del -OMISSIS-;
11) domanda di contributo e allegati presentati dall’-OMISSIS-;
12) ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 30 gennaio 2023, dei seguenti atti: A) “Convenzione per la concessione ai sensi dell’art 36 bis della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 a copertura delle spese relative alla gestione di servizi semiresidenziali presso la struttura di -OMISSIS- rivolti a persone con disabilità” qualora stipulata;

- quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 9 febbraio 2023, dei seguenti atti: 1) decreto del Presidente della -OMISSIS- con il quale è stata disposto “Affido incarico in pendenza di ricorso/esito della domanda cautelare del servizio "Percorsi per l’inclusione" rivolti a persone con disabilità presso la struttura di -OMISSIS- all’-OMISSIS-” ;
2) determinazione del Responsabile del Servizio n. -OMISSIS- avente ad oggetto : “Art. 20, co.1 e art. 22, co. 3, lett. b) della L.P. 27.07.2008, n. 13 – istituzione elenchi aperti dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi socio-assistenziali a favore di persone residenti nella -OMISSIS-. Affidamento servizi per persone con disabilità: percorsi di inclusione all’-OMISSIS- di -OMISSIS- e relativo impegno di spesa per il 2023 – CIG. -OMISSIS- ”, mai conosciuta dalla Ricorrente.


Visti il ricorso introduttivo, i ricorsi per motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visto il decreto a firma del Presidente di questo Tribunale n.-OMISSIS-, con il quale è stata accolta l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con il primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 30 gennaio 2023 e, per l’effetto, è stato inibito alla -OMISSIS- di stipulare la convenzione con la controinteressata sino all’esito della camera di consiglio fissata per il 23 febbraio 2023;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., con il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 9 febbraio 2023;

Considerato che il secondo ricorso per motivi aggiunti è stato notificato a mezzo posta e non vi è in atti prova della ricezione delle relative notifiche da parte dell’Amministrazione e della controinteressata, ma la ricorrente con nota depositata in data 9 febbraio 2023 ha dimostrato che il mancato perfezionamento delle notifiche non è dipeso da cause ad essa imputabili;

Considerato che nell’impugnato decreto del Presidente della -OMISSIS- si legge che «in data -OMISSIS-, come da prot. n. -OMISSIS-, è pervenuto il decreto monocratico n. -OMISSIS- del Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento» , ma «l’attuale situazione reale di fatto, consolidatasi sul campo, merita alcune considerazioni e precisazione come di seguito esposte» : A) il servizio oggetto di causa «riguarda mediamente 10 persone con disabilità con diverso livello di bisogno assistenziale, educativo, di socializzazione ed occupazionale. Tale intervento, come noto, risulta indifferibile essendo ricompreso nei livelli essenziali transitori di prestazioni e servizi di livello essenziale di cui agli atti di programmazione provinciale (deliberazione della Giunta Provinciale n. 911/2021) relativamente agli interventi sostitutivi ed integrativi di funzioni proprie del nucleo familiare» ;
B) la sospensione di detto servizio risulta «non percorribile trattandosi appunto di servizio essenziale. La -OMISSIS- al fine di garantire la continuità del servizio, a seguito del nuovo avvio dello stesso, aveva già stipulato con l’-OMISSIS- la convenzione -OMISSIS-, sottoscritta digitalmente il -OMISSIS- e il -OMISSIS- dalla dott.ssa -OMISSIS- per la -OMISSIS-. Il giorno -OMISSIS-, è stato sottoscritto digitalmente il contratto di subcomodato della parte della struttura (interrato, seminterrato e piano terra), ad ore 15:51 dal sig. -OMISSIS- e ad ore 19:19 dalla dott.ssa -OMISSIS-. Nel frattempo il Ricorrente -OMISSIS- aveva provveduto a smantellare la sede del Centro togliendo quanto di sua proprietà ed in particolare estintori, mobilio, accessori bagno, rinunciando o volturando le utenze elettriche e servizi comunali in quanto il subentro era stato fissato per il -OMISSIS-. La subentrante -OMISSIS- nel frattempo, in ossequio a quanto precedentemente stabilito, ha assunto il personale, incontrato le famiglie dei disabili collegialmente ed individualmente e concordato con tutti loro, senza alcun ritiro o rinuncia, la loro adesione, definendo altresì con le famiglie e con il Servizio sociale professionale il servizio in risposta ai bisogni espressi» ;
C) nella fattispecie era «a tutti palese, quindi, che -OMISSIS- avrebbe iniziato il -OMISSIS- come concordato con il Servizio sociale della -OMISSIS-, ma anche con il Ricorrente -OMISSIS-, il quale con email di data -OMISSIS-, acquisita agli atti al prot. n. -OMISSIS-, aveva consentito di proseguire il servizio fino al -OMISSIS-» ;
D) la controinteressata -OMISSIS- «alla data del -OMISSIS- ha operativi il servizio internet e telefonia (nuovo numero -OMISSIS-), il server dei pc in struttura, le utenze elettriche ed abilitazioni del sistema della domotica per il governo della casa, il sistema di rifornimento pellet e riscaldamento, e relativi contratti di assistenza e manutenzione con le rispettive ditte nel frattempo contattate e attivate per il funzionamento già all’avvio in data -OMISSIS-» ;
E) in ragione di quanto precede è «impossibile non proseguire l’attività con -OMISSIS-, soggetto accreditato e presente negli Elenchi aperti, di cui alle Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali, della -OMISSIS-, come approvati con la determinazione n. -OMISSIS-, integrata con determinazione n. -OMISSIS-, affidando il servizio alla medesima fino al -OMISSIS-, data in cui verrà discussa la domanda cautelare in Camera di Consiglio e comunque fino a quando non verrà notificata alla -OMISSIS- la decisione del TRGA di Trento in merito alla domanda medesima, non essendovi nei fatti altra alternativa possibile» ;

Considerato che la ricorrente con l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta con il secondo ricorso per motivi aggiunti lamenta una palese violazione di quanto disposto dal Presidente di questo Tribunale con il decreto n. -OMISSIS- e deduce che il danno gravissimo ed irreparabile ad essa derivante dall’impugnato decreto del Presidente della -OMISSIS- n. -OMISSIS- «è in re ipsa ed appare tanto più intollerabile se si considera che è stato inferto in spregio» a quanto disposto con il predetto decreto n. -OMISSIS-;

Considerato che il Presidente della -OMISSIS-, contattato informalmente ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., ha riferito che ad oggi, in esecuzione del predetto decreto n. -OMISSIS-, il servizio continua ad essere svolto dalla controinteressata -OMISSIS- (cfr. al riguardo anche la nota del Presidente della -OMISSIS- prot. n.-OMISSIS-);

Considerato che - nella valutazione comparativa dei contrapposti interessi e tenuto conto della particolare natura del servizio di cui trattasi - allo stato appare prevalente l’interesse a garantire la continuità del servizio svolto dalla controinteressata -OMISSIS- fino all’imminente trattazione collegiale dell’incidente cautelare, fermo restando che già in quella sede potrà essere valutata da questo Tribunale la correttezza, o meno, dell’operato dell’Amministrazione;


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