TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2009-01-27, n. 200900203
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N. 00203/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 06720/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 6720 del 2008, proposto da:
I D P, rappresentato e difeso dall'avv. R C, con domicilio eletto presso R C in Napoli, Segreteria T.A.R.;
contro
Comune di Casaluce, rappresentato e difeso dall'avv. L D M, con domicilio eletto presso L D M in Casaluce, via S.Allende,14-Uff.Legale;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell’ordinanza di demolizione n. 65 del 12.08.2008;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Casaluce;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26/01/2009 il dott. Antonio Ferone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che il ricorso non appare, ad una prima sommaria cognizione, assistito da sufficienti elementi di fondatezza trattandosi di opere realizzate in totale difformità della C.E. n. 66/2005;
Che, pertanto, non può riservarsi favorevole considerazione alla invocata tutela cautelare;
Ritenuto che non sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034;