TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202217725

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-12-28, n. 202217725
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202217725
Data del deposito : 28 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/12/2022

N. 17725/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05916/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5916 del 2022, proposto da
Associazione Sportiva Dilettantistica Romanes Wheelchair Rugby, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati A R e M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato T C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Laziocrea S.p.A., società a socio unico Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in Roma, alla via Pasubio 15;

nei confronti

A.S.D. Vitersport O.D.V., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento di revoca n. 9269 del 15 aprile 2022, recante “ revoca del contributo di cui all’Avviso Pubblico “vi-vi lo Sport 2019” “per inadempimento rispetto alla trasmissione della documentazione richiesta in ragione della mancata realizzazione dell’iniziativa sportiva proposta a causa del perdurare del periodo di emergenza epidemiologica

COVID

19”
;

- della comunicazione di avvio del procedimento di revoca;

- della comunicazione di conclusione del procedimento di revoca del contributo;

- della determinazione della Regione Lazio n. G3975 del 1 aprile 22 nella parte in cui non prevede la proroga del termine del periodo entro cui realizzare le manifestazioni ammesse al contributo regionale anche per il bando relativo all'anno 2019/2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Laziocrea S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. F E e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’Associazione ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti di cui in epigrafe, a tal fine allegando, in punto di fatto, quanto segue:

- di essere un’associazione senza scopo di lucro avente la finalità di promuovere la crescita e la diffusione in Italia e a Roma della pratica amatoriale e agonistica dello sport paraolimpico del Wheelchair Rugby (rugby in carrozzina);

- che in data 22 luglio 2019 la Regione Lazio aveva emanato, ai sensi dell’art. 40 della L.r. n. 15/2002, un avviso pubblico “ Vivi lo Sport” per gli anni 2019/2020 ” al di sostenere, attraverso la concessione di un contributo economico, l’organizzazione di manifestazioni sportive paralimpiche sul territorio regionale, con l’intento di promuovere le diverse discipline sportive e la partecipazione di persone con disabilità;

- che ai sensi dell’art. 4, le manifestazioni dovevano svolgersi nel periodo tra il 1° ottobre 2019 e il 30 settembre 2020;

- che con nota prot. 831935, del 17 ottobre 2019, la Regione Lazio comunicava l’intervenuta assegnazione, con determinazione regionale n. G12847del 27 settembre 2019, del contributo regionale di € 7.000,00, evidenziando nel contempo che ai sensi degli artt. 12 e 14 dell’avviso pubblico l’assegnatario avrebbe dovuto trasmettere, al fine di ottenere l’erogazione del contributo, la documentazione recante la rendicontazione della manifestazione entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività, pena la decadenza dal beneficio;

- che in data 31 gennaio 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza sanitaria nazionale, seguito dal d.l. 6 febbraio 2020, n. 6, con il quale il Governo adottava le prime “ Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ”, a loro volta seguite dal successivo d.P.C.M. 4 marzo 2020, disponendo che “ sono sospese le manifestazioni, gli eventi egli spettacoli di qualsiasi natura(…) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ”.;
tant’è che in data 11 marzo 2020 l'organizzazione Mondiale della sanità dichiarava addirittura lo stato di pandemia;

- che tutto ciò rendeva impossibile l’organizzazione della manifestazione sportiva preventivamente programmata relativa al contributo dell’avviso “Vivisport”;

- che ciò nonostante, con nota prot. 6229 dell’8 marzo 2022, la società Lazio Crea S.p.A. trasmetteva la comunicazione di avvio del procedimento di revoca osservando che “ dalle verifiche eseguite ai sensi dell’art. 15 del citato Avviso, risulta che codesta Associazione non abbia mai provveduto a realizzare l’evento di cui alla sopraindicata proposta progettuale e che, pertanto, tale inadempimento abbia determinato la decadenza del diritto all’erogazione del beneficio economico ”;

- che parallelamente, con determina prot. n. G03975 del 1 aprile 2022 la Regione Lazio prorogava il termine previsto per l’avviso Vivi-sport 2021, omettendo inopinatamente di estendere la proroga al precedente avviso pubblico “Vivi lo Sport 2019/2020”;

- che, infatti, nonostante il riscontro al suddetto avvio del procedimento - mediante il quale ribadiva l’impossibilità di realizzare l’evento a causa delle restrizioni dovute alla pandemia - con provvedimento del 5 aprile 2022 era disposta la revoca del contributo, affermando che “ tenuto conto della dichiarazione di codesta Associazione in ordine all’inadempimento rispetto alla trasmissione della documentazione richiesta –dovuta alla mancata realizzazione dell’iniziativa sportiva proposta a causa del perdurare del periodo di emergenza epidemiologica

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