TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-03-16, n. 201800318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2018-03-16, n. 201800318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201800318
Data del deposito : 16 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/03/2018

N. 00318/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00224/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
S L Srl ora Fallimento S L, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti U G e F M, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio dell’avv.to F M in Brescia, Via Solferino n. 53;

contro

Comune di Cenate Sopra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti F D e M B, con domicilio “digitale” corrispondente alla PEC indicata negli scritti difensivi, e domicilio “fisico” presso lo studio del secondo in Brescia, Via della Stazione n 37;

Provincia di Bergamo, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

Ricorso introduttivo

-

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

10/12/2015 N. 37, RECANTE L’ADOZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT, NELLA PARTE IN CUI HA TRASFORMATO LA DESTINAZIONE DELL’AREA DI PROPRIETA’ DA RESIDENZIALE A AGRICOLA, E HA QUALIFICATO L’EDIFICIO ESISTENTE COME AGRICOLO;

-

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

10/12/2015 N. 38, DI SOSPENSIONE IN SALVAGUARDIA DELL’ITER AMMINISTRATIVO DEL PIANO ATTUATIVO DELL’AMBITO DI TRASFORMAZIONE AT/R3-U.M.I. 2;

- DI OGNI ALTRO ATTO PREORDINATO, PRESUPPOSTO, CONSEQUENZIALE E/O CONNESSO, COMPRESO IL RAPPORTO DI SINTESI DELLA V.A.S.

Motivi aggiunti

- IN PARTE QUA,

DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE

14/6/2016 N. 15, RECANTE LE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E L’APPROVAZIONE DEFINITIVA DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT;

- DEL PARERE DI COMPATIBILITA’ N. 113,

FORMULATO DALLA PROVINCIA DI BERGAMO IL

19/5/2016.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cenate Sopra;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2018 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A. Riferisce la ricorrente di essere proprietaria di terreni e di un fabbricato nel Comune di Cenate Sopra, contraddistinti ai mappali 710, 709, 713, 280, 765, 754, 1890, 1891 e 3488 del Fg.

9. Sostiene che il lotto – che ospita un imponente edificio ex rurale, il cd. “stallone” – si estende per 12.000 m² circa (cfr. planimetria doc. 14, lettera C), si trova a ridosso del centro abitato e a stretto contatto con aree residenziali di cui costituisce naturale prosecuzione, risultando servito dalla viabilità e dai servizi delle reti di urbanizzazione.

B. Espone altresì il Fallimento, in punto di fatto, che:

- il PGT pre-vigente, approvato con deliberazione consiliare 5/12/2009 n. 41, riconosceva l’edificabilità del compendio, e lo assoggettava a Piano attuativo entro un ampio comparto denominato AT/R.3 (ambito di trasformazione residenziale), frazionato in due unità minime di intervento, ossia UMI 1 - AT/R3.1 coincidente con il perimetro del “PII S L” e UMI 2 – AT/R3.2 comprendente – nella porzione d’ambito residua posta a monte di Via C M – il fabbricato ex agricolo esistente;

- il 9/7/2009 veniva approvato il Piano attuativo denominato AT/R3.1, successivamente convenzionato il 13/12/2010: nel suo perimetro sono stati realizzati standard di qualità, tra cui una nuova scuola elementare, un’area per attrezzature scolastiche e parcheggi pubblici, a servizio dell’intero ambito di trasformazione, mentre le previsioni edificatorie sono state realizzate parzialmente;

- il 10/6/2015 la Società ricorrente, animata dall’intenzione di completare l’operazione urbanistica sviluppando anche il secondo comparto, ha chiesto all’amministrazione un parere preventivo sul progetto, ricevendo una risposta interlocutoria il 21/7/2015: l’istanza non era ritenuta suscettibile di accoglimento, salva l’elaborazione di un quadro più preciso di elementi (ossia, di un “Piano attuativo vero e proprio”);

- nello stesso mese di luglio, il Comune redigeva il rapporto di sintesi della valutazione ambientale strategica ai fini della variante in corso di elaborazione, nel quale il Responsabile del Servizio illustrava le modifiche previste, ed anche la soppressione dell’Ambito AT/R3.2 di C M “stante la particolare sensibilità ambientale e vedutistica dei luoghi, anche in un’ottica di contenimento del consumo di suolo. … la struttura esistente risulta essere funzionale allo svolgimento dell’attività della proprietà che, nel Comune, detiene superfici agricole o boscate di rilevantissima estensione … verrebbe meno la disponibilità di spazi per attrezzature e infrastrutture produttive …” ;

- il 10/9/2015 la ricorrente confermava la volontà di dare attuazione al Piano e diffidava il Comune dall’eliminazione dell’ambito di trasformazione, impegnandosi a recepire i suggerimenti del Sindaco e del Responsabile del Servizio (doc. 10);
così, il 2/10/2015 veniva predisposta una dettagliata relazione tecnica che descriveva i contenuti del Piano e l’inquadramento nel PGT, prevedendo la demolizione dell’edificio esistente di 7.000 mc. e la realizzazione di piccoli edifici residenziali (entro il limite massimo di 2.350 mq. di superficie lorda di pavimento);

- il 22/10/2015 S L Srl depositava i documenti del piano attuativo e ne chiedeva l’approvazione, mentre il 20/11/2015 l’Ufficio Gestione del Territorio chiedeva integrazioni documentali;

- con deliberazione del 10/12/2015 veniva adottata la variante generale al PGT, recante la soppressione dell’ambito e la riclassificazione dell’area tra gli “spazi aperti dei versanti collinari” , con destinazione d’uso agricola e qualificazione dell’edificio esistente come di tipo “A”;

- in pari data, veniva adottato il provvedimento di sospensione di ogni determinazione in merito all’istanza di approvazione del Piano attuativo, quale misura di salvaguardia.

C. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, il Fallimento censura i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto:

a) Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà, violazione della regola del contrarius actus , lesione del principio dell’affidamento, difetto di istruttoria e di motivazione, inosservanza dell’effetto conformativo del giudicato, in quanto:

• il PGT pre-vigente aveva escluso nella zona l’esistenza di “bellezze individuate/coni panoramici” (doc. 17, pag. 26) e in sede di approvazione del primo PII (in contesto limitrofo e analogo) si era affermata la non interferenza con aree di elevata naturalità (doc. 18, pag. 3);

• nella relazione alla variante impugnata si sostiene, in senso opposto, che l’area “… presenta aspetti paesaggistici, vedutistici e geomorfologici di pregio” senza curarsi di motivare la rinnovata valutazione (in netto contrasto con il precedente giudizio) del medesimo aspetto;

• sul PGT del 2009 l’Ente gestore del SIC Valpredina aveva espresso parere favorevole (doc. 19), e aveva escluso criticità paesaggistiche e ambientali;

• con riferimento al primo Piano attuativo (AT/R3.1), questo T.A.R. si è pronunciato sull’intero comparto con la sentenza n. 259/2013 escludendo “la sussistenza di particolari valenze ambientali e la messa in pericolo delle stesse, dato che si è prevista l’edificazione di ambiti prativi posti in adiacenza dell’abitato” ;
la sentenza è stata platealmente disattesa senza che alcuna sopravvenienza giustificasse il ripensamento, spiegandone le ragioni in uno scenario rimasto immutato (il contrarius actus esige una motivazione rinforzata);

• il proprietario e l’operatore economico, a fronte del potere ampiamente discrezionale dell’amministrazione, devono confidare sugli apprezzamenti tecnici sviluppati dalla stessa amministrazione (nel caso di specie confermati dal giudice amministrativo), i quali non sono liberamente modificabili con semplice variante senza ledere i canoni più elementari di affidamento, anche a fronte di ingenti investimenti per opere di urbanizzazione al servizio delle trasformazioni edilizie programmate e non ancora realizzate;

b) Eccesso di potere per inosservanza del principio di proporzionalità, illogicità e difetto di istruttoria, violazione dell’art. 10 comma 4 punto 3 della L.r. 12/2005, violazione degli artt. 31.1 e 28.9 delle NTA della variante e dell’art. 28.8 delle pre-vigenti NTA, in quanto le eventuali rilevanze paesaggistiche e vedutistiche non precludono la destinazione residenziale dell’area, e per conciliare le opposte esigenze avrebbe dovuto essere individuata una soluzione meno pregiudizievole per la proprietà, dato che la soppressione rende del tutto inutilizzabile il compendio;
inoltre, la Società ricorrente è un’immobiliare che non ha mai svolto attività di imprenditore agricolo e l’area – servita dalla viabilità e dalle urbanizzazioni – non ha assolutamente vocazione agricola (l’ultima attività è stata dismessa nel marzo 2006 – doc. 21), mentre l’edificio esistente è da tempo in disuso tanto che è stato qualificato dal PGT pre-vigente come ex agricolo (doc. 27);
peraltro, un’eventuale attività di allevamento di bestiame risulterebbe preclusa da precisi vincoli di distanza dalle costruzioni previsti dalle NTA, e sul punto difetta un’adeguata istruttoria sulla consistenza effettiva del sito e sulle caratteristiche funzionali del fabbricato “stallone”.

D. Il ricorrente formula istanza di risarcimento del danno, in quanto impossibilitato a svolgere quell’iniziativa edilizia che avrebbe consentito di uscire dall’attuale stato di liquidazione, e che vede il suo patrimonio fortemente deprezzato dall’inibita possibilità di un insediamento residenziale nel compendio, con una classificazione che lo rende inutilizzabile. Si riserva di quantificare l’ammontare della danno in corso di giudizio.

E. Si è costituita in giudizio l’amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza 29/6/2016 n. 569 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della Società S L Srl in liquidazione. Con ordinanza collegiale di questo T.A.R. 12/10/2016 n. 1324 è stata dichiarata l’interruzione del processo. Con memoria di costituzione del 17/10/2016, il giudizio è stato riassunto.

F. Con motivi aggiunti depositati il 21/12/2016, parte ricorrente impugna la deliberazione consiliare 14/6/2016 n. 15, recante le controdeduzioni alle osservazioni e l’approvazione definitiva del PGT, con la conferma delle scelta pianificatoria già contestata. Impugna, altresì, il parere provinciale 19/5/1016 di verifica della compatibilità dello strumento urbanistico. I motivi dedotti sono i seguenti:

c) Violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 della Costituzione, della L. 241/90, dell’art. 9 della L. 1150/42, degli artt. 13 commi 4 e 7 della L.r. 12/2005, eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà, per mancato esame delle osservazioni presentate dal ricorrente;
il termine previsto dal legislatore (30 giorni) ha natura sollecitatoria e non perentoria, e in ogni caso la data del loro deposito (23/4/2016) è anteriore di quasi 2 mesi rispetto alla data di approvazione definitiva (14/6/2016), e in questo lasso temporale sarebbe stato possibile un supplemento istruttorio, anche tenuto conto del numero complessivo di apporti collaborativi (erano soltanto 32, per l’intera variante generale);

d) Illegittimità derivata dai vizi che affliggono la delibera di adozione, illustrati nel ricorso introduttivo;

e) Eccesso di potere per difetto di motivazione e contraddittorietà, perché non si comprende il ragionamento che supporta la sottrazione alla destinazione edificatoria di un’area urbanizzata (occupata da un fabbricato meritevole di riconversione residenziale) per imprimervi una inattuabile e antistorica destinazione agricola;
lo stato dei luoghi è il medesimo del 2009, quando il PGT aveva accordato la possibilità di costruire verificando l’inesistenza di prevalenti ragioni di tutela ambientale e di potenzialità di sfruttamento agricolo;

f) Eccesso di potere per illogicità, poiché rispetto a un’ordinata previsione unitaria di sviluppo, attualmente solo parziale, la scelta di cancellare la parte non attuata rende il disegno urbanistico monco e sgradevole, sia sul piano funzionale, sia sul piano dell’impatto planivolumetrico complessivo;
né può essere invocata l’esigenza di contenere il consumo di suolo dal momento che, contraddittoriamente, il Comune ha introdotto nuovi ambiti e confermato l’edificabilità di altre aree ben più critiche dal punto di vista ambientale.

G. Parte ricorrente specifica che il pregiudizio risarcibile consiste sia nel minor valore della proprietà determinato dalle scelte pianificatorie illegittime contestate (e dall’illegittimo “blocco” del Piano attuativo presentato) sia nei maggiori costi ed oneri da sopportare per la ritardata esecuzione del Piano nel caso di accoglimento del ricorso. L’importo complessivo sarà quantificato in corso di lite.

H. Nella memoria depositata il 20/1/2017, il Comune rileva che:

- il fondo di cui si controverte (ambito AT/R3.1 UMI 2, di circa 12.000 m²) è collocato a ridosso del crinale che divide le vallette dei torrenti Valpredina (a ovest) e Valcachera (a est), ha pendenze nord sud di un certo rilievo, è posto a ridosso di un’area boscata – limitrofa alla riserva naturale della Valpredina (doc. 9 e 11) – e presenta aspetti paesistici, naturalistici e geomorfologici di grande pregio;

- in passato, l’area è stata sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta, compresa in zona E3 “agricola di salvaguardia ambientale” dal PRG;

- l’edificabilità è stata introdotta con il PGT del 2009, e la previsione in questa sede contestata (soppressione dell’ambito) è motivata dalla peculiare sensibilità ambientale e vedutistica dei luoghi e nell’ottica di un contenimento del consumo di suolo ex L.r. 31/2014, senza che sussista la denunciata disparità di trattamento;

- dopo la presentazione del ricorso introduttivo avverso la delibera di adozione della variante, la Società ha presentato osservazioni tardive, anomale e carenti di contenuto tecnico (con un mero rinvio al ricorso depositato), 1 mese e 2 giorni oltre il termine ultimo stabilito del 21/3/2016;

Il Comune ha eccepito l’inammissibilità dell’istanza cautelare proposta del Fallimento nel gravame per motivi aggiunti.

I. Alla pubblica udienza del 21/2/2018 il gravame introduttivo e i motivi aggiunti sono stati chiamati per la discussione e trattenuti in decisione.

DIRITTO

Il Fallimento ricorrente censura le previsioni della variante generale al PGT, nella parte in cui hanno stabilito la soppressione dell’ambito AT/R3.2, accampando ragioni ambientali e vedutistiche, ed esigenze di contenimento del consumo di suolo.

SULLA DOMANDA CADUCATORIA

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito illustrate.

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