TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-10-23, n. 201410675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-10-23, n. 201410675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201410675
Data del deposito : 23 ottobre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04913/2012 REG.RIC.

N. 10675/2014 REG.PROV.COLL.

N. 04913/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4913 del 2012, proposto da:
A N, A A, A D, A L, B E, B F M, B G, B D, C P, C B, C G, C G, C F, C A, C A, C C, D'Agostini Giovanni, D'Agostini Luciano, D P M, D R, D C B, D F F, Di Gia' Massimiliano, D G C, D P, E G, F N, F F, F F, F D, F F, F M, F D, G A, G G, G C, G A, I A, I M, Iumiento Giovanni, Laurenzi Ruggero, Lupini Maurizio, Maddaluno Alessio, Manciuria Ulisse, Manni Riccardo, Marchionne Roberto, Marotta Gerardo, Martella Michele, Mercurio Giuseppe, Messina Mauro, Milana Massimo, Milone Luciano, Moleri Piergiorgio, Montagna Massimo, Morgante Massimiliano, Morzilli Mariano, Moscatelli Maurizio, Paoloemili Luciano, Peretti Carlo, Peretti Claudio, Pettine Enrico, Pizzi Roberto, Poli Marco, Poli Paolo, Polidori Antonio, Polidori Mauro, Romani Paolo, Rossi Pierpaolo, Sicuso Biagio, Sorrentino Michele, Spallacci Franco, Storri Stefano, Testi Ivano, Troisi Sergio, Troiso Antonio, Umbro Francesco, Usai Giuseppe, Vincelli Giuseppe, Virgili Francesco, rappresentati e difesi dagli avv. Silvia Ginocchi e Michele Roselli, con domicilio eletto presso Studio Legale Ginocchi Roselli in Roma, Circonvallazione Trionfale n. 123, come da procure in calce al ricorso;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere la richiesta equiparazione del trattamento economico - retributivo, ivi compresi indennità e accessori alla retribuzione, a quello previsto per i pari grado militare delle Forze Armate ed a far data dalle medesime decorrenze contrattuali, con quantificazione e liquidazione delle relative somme spettanti, sia a titolo di retribuzione che indennità ed accessori.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cri - Croce Rossa Italiana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I. - Con ricorso notificato il 30 maggio 2012 nella sede della Croce Rossa Italiana, i nominati in epigrafe, appartenenti (o ex appartenenti) al Corpo Militare di quell’Ente di quell’Ente, chiedono il riconoscimento in loro favore del medesimo trattamento retributivo del personale delle Forze Armate, nonché la contestuale liquidazione delle spettanze che a ciascuno di essi sarebbero conseguentemente dovute;
alcuni di essi, poi, chiedono anche la condanna della Croce Rossa Italiana al pagamento di dette spettanze.

II. - In particolare, con due motivi di ricorso, gli interessati affermano:

1) che la Croce Rossa Italiana avrebbe dovuto operare la richiesta perequazione in via automatica con decorrenza dal 1° settembre 1995, o comunque rispondere positivamente alle loro istanze, in quanto detta perequazione discenderebbe da numerose norme di rango legislativo e regolamentare stratificatesi nel tempo (tra cui citano il R. D. n. 484\1936 ed il d. lgs. n. 66\2010) e sarebbe stata riconosciuta legittima dallo stesso Ente con numerose deliberazioni, che avrebbero fissato anche una data (non specificata in ricorso) per la relativa decorrenza;

2) che l’equiparazione discenderebbe anche dagli articoli 3 e 36 Cost., e dovrebbe decorrere dal giorno successivo a quello del brevetto di promozione nel grado.

III. - Si è costituita in giudizio la Croce Rossa Italiana con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, che, con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 16 luglio 2014 il ricorso è stato posto in decisione.

DIRITTO

1. - Il ricorso con cui i nominati in epigrafe, militari o ex militari della Croce Rossa Italiana, chiedono l’equiparazione economica ai pari grado delle altre Forze Armate, è infondato, e va respinto.

I due motivi, per la loro logica connessione, possono essere congiuntamente esaminati.

Essi devono essere disattesi, in quanto, come afferma la costante giurisprudenza di questa Sezione (v. ad esempio la sentenza 2 gennaio 2014 n. 31), da cui non v’è ragione di discostarsi, “ La normativa applicabile al personale della Croce Rossa Italiana, invero, non consente di ritenere che vi sia un adeguamento automatico del trattamento stipendiale ogni qualvolta tale adeguamento sia riconosciuto in favore del predetto personale non contrattualizzato (forze armate e forze di polizia). La CRI, come noto, non è un corpo militare appartenente alle Forze Armate (cfr Corte Costituzionale n. 273/1999) bensì è un corpo ausiliario delle FF.AA., disciplinato da una normativa speciale anche in materia di trattamento stipendiale. L’allora vigente art. 116 del R.D. n. 484 del 1936 (ora trasfuso nell’art. 1757 del D.lgs n. 66 del 2010) prevede invero che, in tempo di pace, il personale della C.R.I. “riceve le competenze stabilite per ciascun grado dal presente decreto, salvo provvedimenti da adottarsi dalla Presidenza generale, in analogia a quanto venga praticato per i personali militari e delle amministrazioni statali”. La stessa norma, al secondo comma, dispone poi che, solo in tempo di guerra, il personale della C.R.I. riceve lo stesso trattamento economico dei pari grado delle Forze Armate. Da ciò emerge che, in tempo di pace, in applicazione degli artt. 2, 29 e 116 del R.D. 10 febbraio 1936 n. 484, ai dipendenti della CRI non è esteso in via automatica il trattamento economico del personale militare delle forze armate che può essere invece attribuito in forza di appositi provvedimenti adottati dagli organi dell’ente. Del resto, ciò è stato chiarito dalla citata ordinanza n. 273/1999 della Corte Costituzionale secondo cui l’adeguamento economico in favore del personale della CRI “non é assolutamente automatico, in quanto solo in tempo di guerra é imposta una parificazione di trattamento economico con i pari grado dell’esercito - come sottolineato anche dalla giurisprudenza amministrativa - (art. 116, secondo comma, del r.d. n. 484 cit.), ma é rimesso a provvedimenti degli organi dell’ente, che devono tenere conto delle indicazioni normative e dei principi propri dell'azione amministrativa ed in ogni caso sono tenuti a ponderate valutazioni delle particolarità organizzative e funzionali del Corpo militare della CRI e delle disponibilità di bilancio, anche in relazione alle sovvenzioni statali, essendo la regola della copertura finanziaria della maggiore spesa, un principio cui sono tenuti tutti gli enti ed organismi pubblici ”.

Da quanto sopra deriva che, nei casi in cui la Croce Rossa Italiana non intenda o non possa riconoscere l’equiparazione stipendiale agli appartenenti alle FF.AA. -come accaduto nel caso in esame, secondo la stessa prospettazione dei ricorrenti-, gli aspiranti non possano pretendere tale automatica estensione, che non costituisce atto dovuto.

Né è stata dedotta, nel caso in esame, la sussistenza della necessaria disponibilità finanziaria.

2. - Le superiori considerazioni risultano sufficienti a motivare il rigetto del ricorso;
del quale, peraltro, non risulterebbe comunque possibile verificare eventuali profili di fondatezza in relazione a ciascuno dei ricorrenti, atteso che la prospettazione di parte ha natura generica, e non differenza la posizione di ogni aspirante mediante la specificazione del grado rivestito e della relativa data di promozione.

3. - Il ricorso va dunque respinto.

Le spese possono essere compensate, atteso che in passato l’invocata equiparazione era stata riconosciuta dalla Croce Rossa Italiana nei confronti di altri appartenenti al Corpo Militare Ausiliario.

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