TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-11-17, n. 201411498

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2014-11-17, n. 201411498
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201411498
Data del deposito : 17 novembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02416/2009 REG.RIC.

N. 11498/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02416/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2416 del 2009, proposto da: L F, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso M R in Roma, via Ugo De Carolis, 101;

contro

Azienda Policlinico Umberto I, rappresentata e difesa dall'avv. R R V, con domicilio eletto presso R R V in Roma, piazza Grazioli, 5;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

del diritto all’indennità di esclusività ed alla retribuzione di posizione come voci retributive autonome, dal gennaio 2006, con corresponsione dei conseguenti arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Policlinico Umberto I e dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 luglio 2014 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Sig. L F è Professore ordinario della facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in servizio presso il Policlinico Umberto I.

In proposito, con delibera del 31 gennaio 2006 l’Azienda Policlinico Umberto I stabiliva che dal mese di gennaio 2006 l’indennità di esclusività e la retribuzione di posizione andavano computate all’interno dell’indennità equiparativa, ex art.31 del D.P.R. n.761 del 1979 e non più come voci autonome, determinandosi così la decurtazione delle due suddette componenti.

L’interessato allora presentava ricorso volto all’accertamento del diritto all’indennità di esclusività ed alla retribuzione di posizione come voci retributive autonome, dal gennaio 2006, con corresponsione dei conseguenti arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, deducendo la violazione dell’art.31 del D.P.R. n.761 del 1979.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che l’indennità ex art.31 del D.P.R. n.761 del 1979 ha funzione perequativa e non retributiva;
che l’indennità di esclusività e la retribuzione di posizione non possono essere soppresse;
che andava poi fatto riferimento per l’indennità di posizione all’art.5 del CCNL dir. med. 8 giugno 2000, con richiamo all’3dce24b::LRFA68DD0DB607F6B284C9::2000-01-12" href="/norms/laws/itatextxaaeqs0uwylze16/articles/itaartul3qaof1vzg95i?version=bb2e4c3b-33a5-5176-a0d0-36d603dce24b::LRFA68DD0DB607F6B284C9::2000-01-12">art.5, comma 3 del D.Lgs. 517 del 1999;
che i due emolumenti in esame non potevano essere inclusi nella retribuzione da confrontare con quella dei medici;
che trattavasi di diritto soggettivo, direttamente discendente dalla legge;
che dal protocollo d’intesa Regione-Università del 30 settembre 2002 discendeva l’applicabilità degli istituti delle indennità di responsabilità e di risultato di cui all’art.6 del D.Lgs. n.517 del 1999.

L’Azienda Policlinico Umberto I e l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.

Con memoria l’Università deduceva in rito il proprio difetto di legittimazione passiva perché le attività contestate erano state poste in essere dal Policlinico.

Il Policlinico con altra memoria deduceva in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, venendo la retribuzione corrisposta dall’Università e nel merito l’infondatezza del ricorso, sostenendo che le indennità in esame dovevano essere considerate solo nella retribuzione del personale medico, ai fini del confronto per l’indennità perequativa, ex art.31 del D.P.R. n.761 del 1979 e che l’art.6 del D.Lgs. n.517 del 1999 non era ancora suscettibile di immediata applicazione, perché necessitava di attuazione.

Con ulteriore memoria l’Università ribadiva il proprio difetto di legittimazione passiva.

In data 9 maggio 2013 il Policlinico depositava documentazione e con successiva memoria riaffermava i propri assunti in rito e nel merito.

Nell’udienza del 16 luglio 2014, nel corso della quale il legale del Policlinico deduceva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, essendo munito della stessa il Giudice ordinario, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di rito.

Va quindi respinta, perché infondata, l’eccezione sull’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ex artt.63, comma 4 e 3, comma 2 del D.Lgs. n.165 del 2001, con giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo sulle controversie relative ai rapporti di lavoro dei Professori universitari, tenuto conto che gli emolumenti in esame vengono corrisposti dall’Università (cfr. all.1 al ricorso) e che il richiamato art.5, comma 2 del D.Lgs. n.517 del 1999, in materia di rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università, precisa che resta fermo lo stato giuridico degli stessi.

Va del pari respinta l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva dell’Università, giacchè gli emolumenti in questione vengono corrisposti dall’Università medesima;
parimenti da rigettare risulta l’eccezione riferita al dedotto difetto di legittimazione passiva del Policlinico, atteso che la delibera del 31 gennaio 2006, asseritamente preclusiva della corresponsione delle cennate somme, è stata emessa dallo stesso Policlinico.

Nel merito il ricorso è infondato e dunque da respingere nei termini di seguito esposti.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’indennità ex art.31 del D.P.R. n.761 del 1979 ha finalità perequativa, essendo rivolta, secondo la sua espressa formulazione, ad equiparare il trattamento economico complessivo del personale universitario che presta servizio presso i Policlinici a quello del personale delle Unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità;
che inoltre le indennità di posizione e di esclusività non risultano soppresse, tanto più che le nuove indennità ex art.6 del D.Lgs. n.517 del 1999, in corso di attuazione, non possono ancora essere corrisposte (cfr. memoria Policlinico depositata il 30 aprile 2010);
che dunque i termini di confronto tra le due suindicate categorie di personale devono essere omogenei;
che pertanto nel trattamento economico del personale universitario che presta servizio presso il Policlinico, quale quello del ricorrente, debbono essere comprese anche le indennità di esclusività e di posizione, facendo riferimento l’art.31 del D.P.R. n.761 del 1979 al “trattamento economico complessivo” nonché a “pari funzioni, mansioni e anzianità”, da confrontarsi con l’insieme degli emolumenti di natura retributiva corrisposti al personale medico delle Unità sanitarie locali;
che solo ove, all’esito del suddetto confronto, risultasse un trattamento deteriore per il personale universitario, sorgerebbe il diritto all’indennità perequativa di cui al predetto art.31 del D.P.R. n.761 del 1979.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.

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