TAR Catania, sez. IV, sentenza breve 2011-12-15, n. 201103029
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 03029/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03071/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3071 del 2011, proposto da:
AL NZ, AN ZI, IO RI, NL NZ, rappresentati e difesi dall'avv. Maria Carmela Manenti, con domicilio ex lege presso la Segreteria del Tribunale in CA, via Milano, n.42a;
contro
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Assessorato regionale Risorse Agricole e Alimentari di Palermo, Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in CA, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento,previa sospensione dell’efficacia,
- della lettera di diniego dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari alla richiesta di risarcimento danni causati alle strutture agricole a seguito di eventi calamitosi;
- del parere del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 0016042 del 21.07.2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Assessorato Risorse Agricole e Alimentari di Palermo e di Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Ragusa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2011 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 3 del D.Lgs. 104/2010.
La Regione ha negato ai ricorrenti il richiesto indennizzo per i danni causati dall’evento atmosferico descritto in ricorso, in base alla precisazione, già riscontrabile nella impugnata nota del Ministero intimato, che la