TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-07, n. 201700024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-07, n. 201700024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700024
Data del deposito : 7 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/01/2017

N. 00024/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00687/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

M.Z.,A.K.,R.Z.rappresentati e difesi dall'avvocato A , con domicilio eletto presso Avv. Sandro Gianni in Ancona, via G. Marconi, 149;

contro

Comune di Potenza Picena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Mario David in Ancona, via Matteotti, 74;

per l'annullamento

- - del provvedimento di demolizione del 7.6.2007 n. prot. 12.145, notificato in data 8.06.2007, a firma Ing. G P - capo area tecnica - dirigente settore urbanistica del Comune di Potenza Picena , con il quale è stata ordinata la demolizione di un manufatto pertinenziale in legno lamellare ad uso rimessa veicolare categoria catastale C6 utilizzato e di proprietà dei ricorrenti;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Potenza Picena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 giugno 2016 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti M.Z.,A.K., sono titolari di concessione edilizia 1514 del 1981, rilasciata dal Comune di Potenza Picena per la costruzione della casa di famiglia. Affermano di avere successivamente realizzato, dagli inizi degli anni 90, la struttura grezza di un ulteriore manufatto pertinenziale autonomo, adiacente all'immobile principale. In seguito, i lavori sarebbero stati ripresi.

Il ricorrente M.Z. dichiara di utilizzare detto manufatto come rimessa per parcheggio veicolare, -OMISSIS- R., anche lui ricorrente (ma non proprietario dell’immobile).

A seguito di accertamento operato dalla Polizia Municipale, risultava che i proprietari avevano realizzato, senza titolo autorizzatorio, un manufatto di lunghezza, sul fronte della vicina strada pubblica, di ml. 4,70 ca., di larghezza di ml. 5,00 ca, di altezza variabile da ml. 3,50, nel punto più alto, e di ml. 2,70 nelle parti meno elevate. La superficie veniva stimata dagli accertatori in mq. 24 ca., per un volume di ca. mc. 70,00.

Il Capo dell’area tecnica del Comune, con ordinanza n. 125 dell'11.9.2006, disponeva la demolizione del manufatto. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso r.g. 931/2006, in decisione in questa stessa udienza.

I ricorrenti presentavano quindi istanza di accertamento di conformità, che è stata respinta con provvedimento del dirigente settore urbanistica del Comune di Potenza Picena del n. prot. 10.670 del 18.5.2007. Il provvedimento è stato impugnato con ricorso r.g. 688/2007, anche esso in decisione in questa stessa udienza.

E’ stata infine adottata, a seguito del diniego, l’ordinanza di demolizione del dirigente del settore urbanistica del Comune di Potenza Picena prot. 12.145 del 7.6.2007, impugnata con l’odierno ricorso. I ricorrenti contestano il provvedimento con due motivi, chiedendo inoltre il risarcimento dei danni subiti.

Con il primo deducono l’illegittima costituzione della Commissione edilizia, partecipandovi un assessore in carica al momento della decisione.

Nel merito, affermano che il manufatto avrebbe carattere pertinenziale tenuto conto – ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) – che il relativo volume è inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, con applicabilità del regime sanzionatorio di cui all’art. 37 del DPR 380 del 2001. Sarebbe inoltre realizzabile ai sensi della legge 24 marzo 1989 n. 122 (la cd. Legge Tognoli), pena discriminazione per cittadini diversamente abili, anche alla luce della legge 9 gennaio 1989 n. 13 89 sulle barriere architettoniche. Peraltro, sarebbe stata attestata dal Genio civile la conformità urbanistica del manufatto.

Si è costituito il Comune di Potenza Picena, resistendo al ricorso.

1 Come accennato in fatto, i ricorrenti hanno impugnato, con ricorso n. 931 del 2006, la precedente ordinanza di demolizione a seguito della quale è stato chiesto accertamento di conformità e con ricorso n. 687 del 2007 l’ordinanza di demolizione successiva al diniego oggetto della presente impugnazione. Entrambi i ricorsi sono in decisone in questa stessa udienza.

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