TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-04-09, n. 202401185
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Testo completo
Pubblicato il 09/04/2024
N. 01185/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00857/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2022, proposto da
De LI RT, nata a [...] il [...], HI AR, nata a [...] il [...], SC Zuela, nata a [...] il [...], rappresentate e difese dagli avv. Giovanni Puntarello e Luciana Maria Russo, con domicilio digitale come da Reginde ed elettivamente domiciliate alla via della Libertà n. 39 – Palermo;
contro
Comune di Palermo, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato RT Cannarozzo dell’Ufficio dell’Avvocatura Comunale, con domicilio digitale come da Reginde ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell’Avvocatura Comunale in Palermo, Piazza Marina n. 39;
per la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni subiti dalle odierne ricorrenti per effetto dell’illegittima ordinanza contingibile ed urgente n. 105, adottata dal Sindaco del Comune di Palermo il 06.08.2020, dichiarata illegittima da questo Tribunale con sentenza della Sez. I n. 1925/2021 (passata in giudicato), pubblicata in data 14 giugno 2021;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli articoli 30 e 34 cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Mario Bonfiglio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Mercé l’atto introduttivo del giudizio le parti ricorrenti, rappresentate e difese come in epigrafe, hanno chiesto a questo Tribunale di essere risarcite ai sensi dell’art. 30 cod. proc. amm. dei danni subiti a causa dell’ordinanza contingibile e urgente n. 105, adottata signor Sindaco del Comune di Palermo il 06.08.2020, con cui è stato intimato alle medesime lo sgombero immediato di alcuni immobili di loro proprietà in Palermo, vicolo del Forno dei Maestri d’acqua n. 7; ordinanza dichiarata tuttavia illegittima con sentenza T.A.R.S. Palermo, Sez. I, n. 1925/2021, ormai passata in giudicato. In particolare, con l’ordinanza in discorso era stato ingiunto lo sgombero degli immobili (incluso quello testé indicato) prospicienti il fabbricato di vicolo del Forno ai Maestri d’acqua, Palermo, identificabile al catasto comunale al foglio 138, part. 288, a causa dello stato di fatiscenza di quest’ultimo. Verificata la mancanza dei presupposti richiesti dall’articolo 54, decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, recante il T.U. Enti Locali, tale ordinanza è stata annullata, come detto. In particolare, il Tribunale ha motivato la sua decisione rilevando in primo luogo che la situazione di pericolo per l’incolumità pubblica a fondamento dell’atto in discorso risaliva a ben otto anni prima la sua adozione, essendo stata accertata dall’Amministrazione con l’ingiunzione di messa in sicurezza n. 43 dell’anno 2012; circostanza, questa, da sola sufficiente ad escludere i requisiti dell’eccezionalità ed imprevedibilità del pericolo, necessari per l’adozione delle ordinanze, di cui all’art. 54 T.U.E.L. In secondo luogo, l’annullamento è stato motivato dalla considerazione che, intimando lo sgombero sine die , il Comune di Palermo aveva preso una determinazione extra ordinem , priva della nota caratteristica della provvisorietà e temporaneità degli effetti, peculiare delle ordinanze contingibili ed urgenti. Infine il Tribunale ha ravvisato anche un ulteriore profilo d’illegittimità del provvedimento del Comune di Palermo, laddove ha osservato che “con riferimento al requisito della proporzionalità - che pure deve caratterizzare la misura adottata rispetto al pericolo cui ovviare – non può non rilevarsi che il Comune non ha previamente appurato se le destinatarie dell’ordine di sgombero abbiano la disponibilità di altri immobili in cui trasferirsi, essendo tenuto ad offrire alternativamente un’adeguata sistemazione alloggiativa…tenuto conto che rispetto alla situazione di pericolo incombente le ricorrenti non hanno alcuna responsabilità, scaturendo il rischio di rovina da un immobile di proprietà aliena su cui le stesse non hanno alcun obbligo di custodia e su cui, invece, il Comune ha colpevolmente omesso ogni controllo negli ultimi otto anni” . Ritenendo i rilievi all’operato del Comune contenuti nella citata sentenza n. 1925/2021 di questo Tribunale sufficienti a dimostrare la negligenza dell’Amministrazione, le ricorrenti hanno proposto il ricorso odierno al fine di essere risarcite ai sensi degli articoli 30 cod. proc. amm. e 2043 cod. civ. del danno subito per l’impossibilità di godere e di disporre pienamente dei loro immobili. Nello specifico tutte e tre le ricorrenti hanno esposto di essere state costrette a cercare autonomamente una nuova abitazione, sostenendo esclusivamente con le loro forze il relativo onere economico. La signora AR ha aggiunto di essere stata costretta a sospendere anche la sua attività turistico-ricettiva di Bed and Breakfast; e la signora De LI di aver dovuto rinunciare ai proventi della locazione a terzi di un appartamento di sua proprietà. Considerata l’evidenza della prova sull’ingiustizia del danno subito, consustanziale alle considerazioni già svolte da questo Tribunale sull’illegittimità dell’intimazione di sgombero, le ricorrenti hanno dedotto in modo articolato sul profilo della culpa dell’Amministrazione. Innanzitutto hanno osservato come il tempo, che il Comune di Palermo ha lasciato trascorre tra la constatazione della situazione di pericolo per l’incolumità pubblica - accertata nel 2012 - e le ordinanze ex art. 54 T.U.E.L. sia un elemento più che conferente ai fini della dimostrazione della sua negligenza. Soprattutto hanno rilevato la paradossalità della situazione, in cui si sono venute a trovare, essendo state costrette ad abbandonare i loro immobili per un pericolo causato da altri e relativo ad un fabbricato sul quale non avevano alcun modo d’intervenire; pericolo a cui l’Amministrazione ha scelto di far fronte esclusivamente ordinando loro di lasciare i propri alloggi. Tant’è che nessun provvedimento risulta essere stato adottato per disporre la