TAR Catania, sez. III, sentenza 2024-02-27, n. 202400724
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Testo completo
Pubblicato il 27/02/2024
N. 00724/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00172/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2023, proposto da R D, S D N, P G, C R, V Z, rappresentati e difesi dall’avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;
- Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e Tiziana G N, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti ai benefici economici di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e del conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Ministero dell’interno;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
Viste la memoria e l’istanza di passaggio in decisione dei ricorrenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del 14 febbraio 2024, il Presidente Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, appartenenti alla Polizia di Stato, congedati a domanda, hanno chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici contemplati dall’art. 6 bis del d.l. n. 387 del 1987 e il conseguente obbligo dell’INPS di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione indicata, oltre rivalutazione e interessi.
Per il Ministero dell’interno si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato.
Si è costituita in giudizio anche l’INPS che ha successivamente deposito una memoria con cui, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.
I ricorrenti hanno depositato istanza di passaggio in decisione.
All’udienza del 14 febbraio 2024, la causa è stata posta in decisione.