TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-06-08, n. 201700222

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2017-06-08, n. 201700222
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201700222
Data del deposito : 8 giugno 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2017

N. 00222/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00254/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 254 del 2016, proposto da Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro p. t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la cui sede in Campobasso, via Garibaldi n. 124, è legalmente domiciliato,

contro

Comune di Ferrazzano (Cb), in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall’avv. G F, presso il cui studio in Campobasso è domiciliato, alla via Roma, n. 64;

per l'annullamento

previa sospensione cautelare,

dei seguenti atti: 1) la delibera del Consiglio Comunale n. 9 dell’11.5.2016 di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, trasmessa al Ministero dell’economia mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale in data 10.6.2016 e pubblicata sul sito internet ministeriale in data 19.7.2016;
2) il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l’anno 2016 allegato alla detta delibera consiliare;
3) le Tabelle di determinazione delle tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non, allegate alla detta delibera consiliare;
4) la convocazione del Consiglio Comunale per la data dell’11.5.2016;
5) ogni atto o provvedimento presupposto o connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati, nonché la successiva memoria del Ministero ricorrente;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la successiva memoria dell’Amministrazione comunale intimata;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 7 giugno 2017, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I – Il Ministero ricorrente, dopo aver invitato il Comune di Ferrazzano (Cb) a revocare gli atti di approvazione delle tariffe TARI - 2016, in quanto tardivamente approvate, nonché ad attestarsi sulle tariffe già stabilite per il 2015, stante l’inerzia e la riluttanza del Comune, insorge con il ricorso notificato l’8.9.2016 e depositato il 14.9.2016, per impugnare i seguenti atti: 1) la delibera del Consiglio comunale n. 9 dell’11.5.2016 di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, trasmessa al Ministero dell’economia mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale in data 10.6.2016 e pubblicata sul sito internet ministeriale in data 19.7.2016;
2)il Piano finanziario del servizio di gestione rifiuti per l’anno 2016 allegato alla detta delibera consiliare;
3) le Tabelle di determinazione delle tariffe TARI relative alle utenze domestiche e non, allegate alla detta delibera consiliare;
4) la convocazione del Consiglio comunale per la data dell’11.5.2016;
5) ogni atto o provvedimento presupposto o connesso.

Il Ministero ricorrente, dopo aver affermato la propria legittimazione a ricorrere, ai sensi dell’art. 52, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 446/1997, deduce i seguenti motivi: 1) illegittimità per violazione del combinato disposto dell’art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 296 e dell’art. 151 del T.U.E.L. di cui al D.lgs. n. 267/2000, nonché dell’art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013 di fissazione del termine per la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2016, differito tramite decreto del Ministro dell’Interno del 1°.3.2016;
2) illegittimità per incompetenza, carenza di potere, violazione dell’art. 23 Costit., e dell’art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013.

Con successiva memoria, il Ministero ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni.

Si costituisce l’Amministrazione comunale intimata, deducendo – anche con una successiva memoria – la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Conclude per la reiezione.

All’udienza del 7 giugno 2017, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è ricevibile, ammissibile e fondato.

III – Il Comune di Ferrazzano, in osservanza di quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha trasmesso al Ministero dell’economia e delle finanze, in data 10 giugno 2016, mediante inserimento nel portale del federalismo fiscale, la deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dell’11 maggio 2016, di determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l’anno 2016, pubblicata sul sito internet www.finanze.it, in data 19 luglio 2016. In esito all’esame di tale atto, il Ministero ricorrente, avendo riscontrato l’illegittimità della detta delibera per violazione dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto emanata dopo la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016, con nota n. 39144 del 2 agosto 2016, ha invitato il Comune di Ferrazzano a procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, ai sensi dell’art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, all’annullamento dell’atto in questione. In riscontro a detta nota, il Comune di Ferrazzano, con nota prot. n. 3796 dell’8 agosto 2016, ha evidenziato che il ritardo nell’approvazione della tariffa TARI oltre il termine del 30 aprile 2016 non sarebbe dipeso da negligenza dell’Amministrazione comunale bensì “dalle vicissitudini inerenti il costo di conferimento dei rifiuti in discarica che è stato definito solo il 28.4.2016”. Pertanto, considerata l’esigenza di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, l’adeguamento delle tariffe TARI, stabilito con l’impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dell'11 maggio 2016, sarebbe determinato dalla necessità di conformare il piano finanziario e tariffario dell’anno 2016 a quanto deciso dal Commissario liquidatore della Comunità Montana “Molise Centrale”, con proprio decreto, di cui l’Ente sarebbe venuto a conoscenza soltanto in data 28 aprile 2016.

Considerato che l’Ente locale, decorso il termine indicato nel rilievo, non ha provveduto all’autotutela, il Ministero, ritenendo inconferenti e pretestuose le argomentazioni fornite dal Comune a sostegno dell’approvazione tardiva delle tariffe TARI, impugna, ai sensi dell’art. 52, comma 4, del D. Lgs. n. 446 del 1997, la predetta deliberazione consiliare.

IV – L’eccezione, formulata in via preliminare dal Comune di Ferrazzano, di tardività del ricorso proposto dal Ministero, è infondata. Il Comune resistente asserisce che già la nota datata 4.8.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze - con cui segnala l’avvenuta violazione, da parte del Comune, dell’articolo 1 comma 169 della legge 296/2006 - sarebbe tardiva, se si considera come “dies a quo” la pubblicazione all’albo comunale della delibera consiliare.

La censura è inattendibile. Ai sensi dell’art. 29 del cod. proc. amm., l'azione di annullamento giurisdizionale dinanzi al T.a.r. deve essere proposta entro il termine di decadenza di sessanta giorni decorrente, ai sensi del successivo art. 41, comma 2, “dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge”.

Occorre rilevare che i Comuni, a tenore di quanto previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dall’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, devono procedere a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze le delibere di determinazione delle tariffe in materia di tassa sui rifiuti (TARI) mediante l’inserimento nel portale del federalismo fiscale (www.portalefederalismofiscale.it), affinché l’Amministrazione statale possa procedere alla successiva pubblicazione sul sito internet (www.finanze.it). Si può, dunque, ritenere che i sessanta giorni per proporre il ricorso giurisdizionale dinanzi al T.a.r. decorrano dalla data in cui i Comuni risultano aver inserito l’atto nella detta procedura informatica. Nel caso di specie, l’impugnata deliberazione del Consiglio comunale n. 9 dell’11 maggio 2016 è stata inserita dal Comune di Ferrazzano nel portale ministeriale in data 10 giugno 2016;
pertanto, tenuto conto del periodo di sospensione feriale, il termine per proporre ricorso al T.a.r. sarebbe scaduto in data 9 settembre 2016. Il ricorso è stato notificato al Comune resistente il 7 settembre 2016, sicché esso non può in alcun modo ritenersi tardivo.

V – È fuor di dubbio che il Comune ricorrente abbia adottato le tariffe comunali TARI, ex art. 52 D.Lgs. 446/97, in un momento successivo allo scadere del termine di proroga per l’approvazione del bilancio, fissato dal decreto del Ministro dell’Interno datato 1°.

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