TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-27, n. 202403282

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-11-27, n. 202403282
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202403282
Data del deposito : 27 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/11/2024

N. 03282/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00806/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 806 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S G, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, Questura di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da registro tenuto presso il Ministero della Giustizia;



per l’esecuzione

della sentenza n.-OMISSIS-/2021, pubblicata in data 9 settembre2021, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Questura di Trapani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 la dott.ssa Raffaella Sara Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato e depositato in data 11 giugno 2024, il sig. -OMISSIS- ha chiesto la condanna del Ministero dell’Interno, Questura di Trapani all’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui l’amministrazione è stata condannata al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge.

Si è costituito con atto di pura forma il Ministero dell’Interno.

Con decreto del 5 giugno 2024, il ricorrente è stato provvisoriamente ammesso dalla competente commissione al patrocinio a spese dello Stato.

Alla camera di consiglio del 25 settembre 2024, il Presidente ha dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a., della questione relativa alla eventuale inammissibilità del ricorso per mancata prova della notifica del titolo esecutivo al Ministero; su richiesta di parte ricorrente, la trattazione della causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 6 novembre 2024.

In data 30 settembre 2024 e, poi, in data 7 ottobre 2024, parte ricorrente ha prodotto delle notifiche della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione, effettuate a mezzo p.e.c.

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