TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202200297
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 28/04/2022
N. 00297/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00339/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 339 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato R I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav. Privata n. 21;
contro
Ministero della Transizione Ecologica e Parco Nazionale dell'Aspromonte, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n. 15;
nei confronti
A G, rappresentato e difeso dall'avvocato R U D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
T Iria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, n. 148 del 21/04/2021, mai notificato al ricorrente, conosciuto in data 23/04/2021, di nomina di sei componenti del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte, tra cui solo tre dei componenti su quattro designati dalla Comunità del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
-del silenzio serbato dal Ministero della Transizione Ecologica rispetto alla nota protocollo 2163 del 23.04.2021, con cui il ricorrente, unitamente ai tre componenti nominati dal Ministro col decreto impugnato, ha chiesto di conoscere le ragioni della mancata nomina;
-del silenzio serbato dal Ministero della Transizione Ecologica rispetto alla nota protocollo 2416 del 07.05.2021, trasmessa via PEC in pari data al Ministero della Transizione Ecologica al fine di ottenere il riesame in autotutela del Decreto impugnato n. 148 del 21.04.2021 o, in alternativa, la propria nomina, con atto separato, previo esercizio dell'attività di controllo sugli atti medio tempore adottati dal Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte;
-della delibera di Consiglio Direttivo n. 2 del 30.04.2021 con cui il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte ha nominato il Vice Presidente, nella persona del componente A G;
-della delibera di Consiglio Direttivo n. 5 del 11/05/2021 con cui il Consiglio Direttivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte ha nominato il consigliere T Iria quale componente la Giunta Esecutiva.
-di ogni atto, collegato, connesso, presupposto e consequenziale al momento non conosciuto dal ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M Francesco il 07.10.2021:
per l’annullamento
-della nota protocollo n. 69722 del 28.06.2021 del Ministero della Transizione Ecologica, trasmessa
via PEC in pari data al difensore di fiducia del dott. M, con cui il Direttore Generale, in riscontro alla nota prot. n. 2163 del 23.04.2021, ha esposto le ragioni della mancata nomina del ricorrente a componente del Consiglio direttivo del Parco Nazionale dell'Aspromonte.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica e del Parco Nazionale dell'Aspromonte e di A G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2022 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 22.06.2021 e depositato il 1 luglio successivo, il sig. M Francesco impugnava il provvedimento, meglio distinto in epigrafe, con il quale il Ministro della Transizione Ecologia non lo aveva nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo dell’Ente Nazionale Parco dell’Aspromonte, pur essendo stato espressamente designato dalla Comunità del Parco ai sensi dell’art. 9 comma 4 della L. n. 394/1991, all’uopo criticamente prospettando:
a) la violazione dell’art. 9 commi 4 della L. n. 394/1991 e dell’art. 3 e della L. n. 241/1990, nonché violazione dei principi generali in materia di esercizio di potere per disparità di trattamento;e ciò perché– essendo stato a suo tempo formalmente designato (con delibera n. 3 del 25.06.2020 della Comunità del Parco, ritualmente trasmessa al Ministero intimato) per l’incarico in questione– si era visto, a sua insaputa, immotivatamente escluso dalla relativa investitura, mentre gli altri tre soggetti designati (Iaria Tommaso, Gioffré Antonino e Carmelo Nucera) erano stati tutti regolarmente nominati;
b) violazione dell’art. 1 comma 2 della L. n. 241/90 per l’illegittimità del silenzio opposto dal Ministero intimato sull’istanza del ricorrente prot. n. 2163 del 23.04.2021, volta a conoscere le ragioni della mancata nomina e, quella successiva n. prot. 2416 del 07.05.2021, diretta a sollecitare il riesame in autotutela dell’atto oggi impugnato;
c) violazione dell’art. 9, comma 6 della L. 394/1991 e degli articoli 8, comma 2 e 17, comma 1 dello Statuto del Parco Nazionale dell’Aspromonte, avuto concorrente riguardo alla denunziata illegittimità degli atti adottati dal Consiglio Direttivo dell’Ente Parco, derivante dall’irregolare costituzione dello stesso, quali la nomina del Vice-Presidente nella persona del sig. Gioffrè Antonino (delibera n. 2 del 30.04.2021) e la nomina di un componente della Giunta Esecutiva nella persona del sig. T Iria (delibera n.5 dell’11.05.2021), di cui si chiedeva pure l’annullamento.
2. Il Ministero della Transizione Ecologica e il Parco Nazionale dell’Aspromonte si sono costituiti in giudizio per il tramite dell’Avvocatura dello Stato con atto di mera forma del 16.07.2021, invocando il rigetto del ricorso.
3. Si è costituito anche il sig. Gioffrè Antonino, eccependo l’incompetenza territoriale del TAR e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
4. Con ordinanza n. 206 del 30 luglio 2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato (ord. n. 5822/2021) , il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con la seguente motivazione “Ritenuto di non poter ravvisare, stante la nota di integrazione provvedimentale del Ministero resistente prot. n. 0069722 del 28.06.2021 (v.doc. n. 1 di parte ricorrente depositato il 26.07.2021), allo stato non impugnata, la sussistenza di un attuale e concreto interesse meritevole di tutela cautelare;Considerato che, dal punto di vista del periculum in mora, la mancata sospensione dell’efficacia degli atti impugnati non sembra arrecare alcun pregiudizio grave ed irreparabile alla sfera giuridica del ricorrente, ben potendo le eventuali istanze del Comune di S. Stefano in Aspromonte essere comunque tutelate dall’azione amministrativa dell’Ente Parco, la cui continuità di esercizio, da preservare nel bilanciamento dei contrapposti interessi tipica della presente fase, risulta garantita dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo regolarmente insediatisi ed attualmente in carica” .
5. Con atto per motivi aggiunti, notificato il 24.09.2021, il ricorrente impugnava la nota del Direttore Generale del Ministero della Transizione Ecologica comunicatagli via pec il 28.06.2021, contenente le ragioni della mancata nomina a componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Nazionale Parco dell’Aspromonte, deducendone l’illegittimità per “ Violazione della legge 394/1991, art. 9. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Impossibilità di integrazione postuma della motivazione per carenza dei presupposti di legge ”.
Negando valenza di integrazione provvedimentale alla suddetta nota ministeriale, si criticava l’inammissibile tentativo del Ministero resistente, in persona diversa dal Ministro competente, di integrare ex post la motivazione della mancata nomina a consigliere dell’Ente Parco con il richiamo a condizioni ostative (l’esistenza di procedimenti penali pendenti) inesistenti a livello di normazione primaria e secondaria.
6. Con memoria difensiva del 28.01.2022 il Ministero illustrava con diffuse argomentazioni la legittimità dell’azione amministrativa intrapresa, facendo leva sulla natura di atto di alta amministrazione del decreto di nomina del Consiglio Direttivo che, rispetto alla posizione dell’interessato, avrebbe determinato una lesione attuale e definitiva soltanto con la comunicazione della nota ministeriale del 28.06.2021.
Concludeva quindi per la dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, anche in ordine alla domanda volta ad accertare il silenzio inadempimento sulle istanze di riesame presentate dal sig. M e, quanto ai motivi aggiunti, per la loro infondatezza.