TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-04-11, n. 202401366
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Testo completo
Pubblicato il 11/04/2024
N. 01366/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00830/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 830 del 2022, proposto da
M G, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della V&G S.r.l.S. di M G, rappresentato e difeso dagli avvocati G G e A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune Catania, rappresentato e difeso dall'avvocato M P D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Catania, Via Umberto 151;
per l'annullamento
del provvedimento del Comune di Catania n. 06/339 in data 20 aprile 2022.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 febbraio 2024 il dott. D B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Comune di Catania n. 06/339 in data 20 aprile 2022.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con il provvedimento impugnato l’Amministrazione ha ordinato al ricorrente, amministratore unico di una società che gestisce una attività di “bar-ristorante con somministrazione-produzione di gelateria, pasticceria e tavola calda-commercio al dettaglio di alimenti e bevande”, di rimuovere quanto abusivamente collocato nel sito di Viale Mario Rapisardi 60; b) il Comune ha anche disposto la chiusura dell’esercizio a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla data di notifica del provvedimento impugnato sino al pieno adempimento dell’ordine e al pagamento delle spese o alla prestazione di idonea garanzia, per un periodo di almeno dieci giorni.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) lo spazio che l’Amministrazione assume essere stato occupato, in realtà, è privato, trattandosi di corte esclusiva dei locali dell’esercizio commerciale; b) l’area ricade nella particella 729 del foglio di mappa 25, ove insiste l’immobile in cui si svolge l’attività; c) lo stato dell’immobile è ben descritto nell’atto pubblico in data 7 gennaio 2020, con cui esso è stato concesso in locazione all’odierno ricorrente; d) può aggiungersi che il Comune ha anche errato nell’indicazione dell’estensione dell’area (pari ad una superficie di metri quadri 55 e non 119); e) parimenti erronea è la tesi del Comune in