TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2020-06-30, n. 202007287
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Pubblicato il 30/06/2020
N. 07287/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2011, proposto da
Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni + Ati, M C, R P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato M D, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Mordini, 14;
contro
Soc Centro Agroalimentare Roma Car Scpa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A Czia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tempio di Gioven.21;
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;
nei confronti
Soc Coop Europrogetti A Rl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sara Castellazzi, Simona Della Casa, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
Teco Studio Tecnico Associato di Ingegneria ed Architettura non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Soc Pras Tecnica Edilizia S.r.l. ed Al., rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Codacci Pisanelli, Alessandro Di San Bonifacio, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo Codacci Pisanelli in Roma, via Claudio Monteverdi, 20;
per l'annullamento
del provvedimento di aggiudicazione della gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione del centro carni all'interno del centro agroalimentare di roma - (art. 120 c.p.a.)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soc Centro Agroalimentare Roma Car Scpa e di Soc Coop Europrogetti A Rl e di Comune di Roma e di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 maggio 2020 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
In punto di fatto si espone che nel 2009 il Centro Agroalimentare Roma Car Scpa aveva indetto una procedura ristretta per l’affidamento di un incarico di progettazione definitiva direzione lavori e coordinamento da affidare secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. In esito alla procedura concorsuale la ricorrente Ati si è classificata seconda nella graduatoria di merito, mentre la controinteressata Ati di cui è capogruppo Europrogetti, è risultata aggiudicataria della gara.
Uno dei commissari di gara era l’autore del progetto preliminare di progettazione impianti posto a base di gara il quale era stato stilato per la parte architettonica dall’Ati controinteressata poi risultata aggiudicataria della gara in esame.
La ricorrente riporta l’articolo 84 del dlgs n. 163/2006 come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, avente la ratio di impedire per ragioni di trasparenza e imparzialità la presenza nella commissione esaminatrice di gara di soggetti che abbiano assunto compiti di progettazione. Per la ricorrente quest’ultima avrebbe approfittato di un indebito vantaggio incompatibile con l’ordinamento comunitario.
Nella memoria di controparte emerge che: la Stazione appaltante e l’A.T.I. aggiudicataria hanno sottoscritto il contratto di appalto in data 4.03.2011 a seguito della rinuncia all’istanza cautelare. In data 5.08.2011, l’A.T.I. aggiudicataria provvedeva a trasmettere alla stazione appaltante il progetto definitivo, successivamente approvato, il 25.10.2012. A seguito della conclusione della progettazione definitiva, tuttavia, i lavori di costruzione del centro carni non hanno avuto alcun seguito, tanto è vero che CAR, ha provveduto ad indire una procedura per l’affidamento della concessione del diritto superficie delle aree ove avrebbe dovuto essere realizzato il centro carni all’interno del Centro Agroalimentare di Roma, affidata CE.DI.GROS. SCARL con la quale è stato stipulato atto pubblico in data 18.04.2019.
Europrogetti, dunque, non ha eseguito le prestazioni previste dal contratto di appalto del 4.03.2011, a eccezione dell’attività di progettazione definitiva, in ragione della diversa determinazione assunta sulla destinazione delle suddette aree.
Tuttavia la ricorrente insiste affermando l’esistenza di interesse attuale, se non altro sotto il profilo del curriculum professionale, a prescindere, in ogni caso, dal fatto che l’aggiudicatario non ha eseguito i servizi di gara.
Anche accedendo a tale impostazione, il ricorso non è fondato.
Il primo motivo deve essere respinto ,con cui l’A.T.I. ricorrente ha censurato l’ammissione dell’aggiudicataria alla procedura di gara, deducendo che Europrogetti avrebbe “redatto il progetto preliminare dell’opera pubblica in esame” e beneficiato di “un indebito vantaggio, incompatibile con l’ordinamento comunitario”, consistente nel fatto che la stessa “conosceva nel dettaglio il progetto preliminare e lo aveva a disposizione in formato elettronico “editabile”, a differenza di tutti gli altri concorrenti”, invocando principi generali immanenti alla disciplina di settore e una “incompatibilità con l’ordinamento comunitario”.
Va osservato che non v’è alcuna disposizione di legge, né tanto meno della lex specialis che precluda al soggetto che abbia predisposto il progetto preliminare di partecipare alla procedura selettiva per l’affidamento dell’incarico di elaborare il progetto definitivo della medesima opera.
L’art. 90, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006 applicabile ratione temporis emerge il principio di continuità̀ nello svolgimento delle fasi della progettazione: la ratio della citata disposizione risiede nell’esigenza di garantire che il progettista si collochi in posizione di imparzialità̀ rispetto all’appaltatore-esecutore dei lavori, potendo svolgere una funzione sostanziale di ausilio alla P.A. nella verifica di conformità̀ tra il progetto e i lavori realizzati. Pertanto, se le posizioni di progettista e di appaltatore-esecutore dei lavori coincidessero sarebbe concreto il rischio di vedere attenuata la valenza pubblicistica della progettazione, con la possibilità̀ di elaborare un progetto su misura per un’impresa alla quale l’autore della progettazione sia legato. Ebbene, tale rischio non ricorre nei rapporti tra progettazione preliminare e livelli ulteriori di progettazione. Ne consegue che la disposizione è inapplicabile alle relazioni tra diversi livelli di progettazione. Tali conclusioni sono avvalorate dalla pacifica giurisprudenza che ha statuito “nessuna disposizione preclude a colui cui sia stato affidato l’incarico della progettazione preliminare di partecipare anche all’appalto per il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, dovendosi, anzi, ritenere, alla luce dell’art.17, comma 14 sexies della legge n. 109/1994, che il legislatore abbia privilegiato un criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione (Cons. Stato, Sez. V, 20 settembre 2001, n.4968)” (cfr. ex multis Cons. Stato, V, 02.12.2015 n. 5454).
Inoltre anche nella compagine dell’ATI ricorrente, composta dalla mandataria Associazione Professionale Studio Valle Progettazioni e dai mandanti Ing. M C e Geol. R P, vi è un soggetto, cioè quest’ultimo, il quale ha collaborato alla predisposizione del progetto preliminare del “Centro Carni”, contribuendo allo studio geologico-geotecnico relativo alla stabilizzazione dell’area. La stessa ATI ricorrente, quindi, è composta da professionisti che hanno contribuito alla redazione del progetto preliminare dell’opera “Centro Carni”, sicchè essendo state ammesse alla gara sia l’A.T.I. Valle che l’A.T.I. Europrogetti, il profilo di censura, ove accolto, sarebbe pregiudizievole anche per la stessa posizione della ricorrente.
Quanto poi alla diversa modalità di consegna del file del progetto, se quello passato alla ricorrente fosse stato inadatto la medesima avrebbe ben potuto contestare tale modalità, il che non è avvenuto, restando comunque non usuale che l’aggiudicataria abbia potuto giovarsi di un file diverso, senza però che tale differenza fattuale si traduca in un vizio predicabile di disparità di trattamento.
Anche il secondo motivo non può essere accolto.
L’A.T.I. ricorrente ha dedotto l’illegittimità della composizione della commissione giudicatrice dolendosi di un’asserita violazione dell’art. 84, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale “i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta”.
La prospettazione della ricorrente muove dall’erroneo presupposto che l’Ing. M P, componente della commissione nominata per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avrebbe “concorso alla redazione del progetto preliminare”, occupandosi in particolare della parte impiantistica, inficiando per tal guisa la composizione della commissione di gara.
In realtà, dalla documentazione di gara versata in atti emerge che l’Ing. M P non ha mai partecipato alla redazione del progetto preliminare relativo al “Centro Carni”: infatti, i cartigli relativi alle tavole che compongono il progetto preliminare (architettonico e impiantistico) di costruzione del “Centro Carni”, allegato alla lex specialis recano tutti,l’indicazione di “Europrogetti soc.coop.” quale autore della progettazione, nonché il timbro e la firma dell’Arch. G P. Pertanto, anche i cartigli relativi alla parte impiantistica (IM-01, II-01, IA01, IM-02, IM-03, IM04), sui quali si incentra la censura dell’ATI Studio Valle, sono stati realizzati dalla sola Europrogetti, nonché timbrati e sottoscritti dal predetto Arch. G P.
La censura proposta dall’ATI Valle si fonda, invero, sulla circostanza che i cartigli relativi ad alcune delle tavole contenute nel CD consegnato ai concorrenti – ed in particolare le tavole AF-01, AF-02, RIL-02, RIL-03 e RIL 04 – non contengono (come tutte le altre) la sottoscrizione dell’Arch. G P e il riferimento ad Europrogetti soc. coop, ma recano solamente alcuni riferimenti nominativi, peraltro privi di sottoscrizione, tra i quali quello all’Ing. M P. A riguardo sottolinea la resistente che la Stazione appaltante aveva fatto realizzare, in tempi non sospetti, uno studio, attraverso propri tecnici e consulenti (ivi compreso l’Ing. P), relativo all’assetto complessivo dell’area del Centro Agroalimentare, con particolare riferimento, tra l’altro, al trattamento delle acque reflue e alle adduzioni di acqua e di energia. Successivamente, l’Ufficio Tecnico della Stazione appaltante, al fine di rappresentare il contesto complessivo dell’area nella quale il “Centro Carni” dovrà insistere, ha utilizzato i cartigli e le tavole relativi al pregresso studio geologico/urbanistico dell’area (sui quali è indicato il nominativo anche dell’Ing. M P) e li ha rielaborati inserendovi la rappresentazione degli edifici del “Centro Carni” realizzata da Europrogetti in fase progettazione preliminare, ma per mero refuso ha lasciato i nominativi degli originari redattori. Pertanto, il riferimento nominativo all’Ing. P è stato un mero refuso contenuto nelle suddette tavole ascrivibile unicamente all’utilizzo del cartiglio relativo alla pregressa attività di studio, non emendato, dall’Ufficio Tecnico del CAR. In tale prospettiva, è significativo che i cartigli relativi alle predette tavole, pur contenendo il riferimento nominativo all’Ing. P, non recano la sottoscrizione di quest’ultimo.
Il ricorso va dunque respinto, potendosi compensare le spese di giudizio.