TAR Pescara, sez. I, sentenza 2009-10-14, n. 200900589
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Testo completo
N. 00589/2009 REG.SEN.
N. 00230/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 230 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Impreservices S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Donato D'Angelo, con domicilio eletto presso Pietro Chimisso in Pescara, via Falcone e Borsellino, 6;
contro
Asl 101 - Avezzano/Sulmona, rappresentata e difesa dall'avv. U D Slvestre, con domicilio eletto presso U D Slvestre in Pescara, via Falcone e Borsellino, n. 38;
nei confronti di
Omnia Servitia -Srl, rappresentata e difesa dagli avv. G D P, Fabrizio Rulli e Dover Scalera, con domicilio eletto presso Fabrizio Rulli in Pescara, viale D'Annunzio 24;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
di tutti gli atti con i quali l’Azienda ASL di Avezzano/Sulmona, ha indetto, ai sensi dell’art. 57, comma, 2, lett. c), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di sorveglianza tecnica e dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, di climatizzazione, idrici ed elettrici installati presso le strutture di pertinenza aziendale; nonché degli atti presupposti e connessi, tra cui la deliberazione del Direttore Generale 12 giugno 2009, n. 425, di aggiudicazione della gara alla società Omnia Servitia s.r.l. di Lanciano.
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 101 - Avezzano/Sulmona;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Omnia Servitia -Srl;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza collegiale 2 luglio 2009, n. 184, con la quale è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’ultimo dei provvedimenti impugnati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2009 il dott. Michele Eliantonio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
La società ricorrente riferisce di gestire dal 1996 i servizi di conduzione e di manutenzione degli impianti elettrici installati presso il presidio ospedaliero di Avezzano dell’Azienda ASL di Avezzano/Sulmona e che la durata di tale incarico era stato più volte prorogata (da ultimo con atto del 28 maggio 2008, n. 36410/08, “fino all’espletamento della procedura di gara per il nuovo affidamento del servizio”).
Con deliberazione 6 marzo 2009, n. 148, il Direttore Generale dell’Azienda ASL di Avezzano/Sulmona, avendo rilevato che a decorrere dal 31 dicembre 2008 non erano consentiti “ulteriori differimenti nel tempo del suddetto contratto”, ha indetto, ai sensi dell’art. 57, comma, 2, lett. c), del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, una “procedura negoziata” per l’affidamento per quattro mesi dei servizi di sorveglianza tecnica e dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti termici, di climatizzazione, idrici ed elettrici installati presso le strutture di pertinenza aziendale, sulla base della testuale considerazione che “i tempi tecnici necessari per la pubblica gara nel rispetto della normativa in vigore sono abbastanza lunghi” e che occorreva “salvaguardare la pubblica incolumità”. A tale gara è stata invitata anche la ricorrente.
Con il ricorso in esame l’interessata è insorta dinanzi questo Tribunale avverso tale atto di indizione della procedura negoziata, deducendo le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 57, comma, 2, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dei principi comunitari in materia di appalti pubblici. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà, per travisamento e per irragionevolezza.
Non poteva farsi ricorso alla procedura negoziata in quanto non ricorreva nessuno dei presupposti richiesti dalla predetta lett. c) dell’art. 57 del codice dei contratti pubblici, dal momento che la negligenza e l’inerzia dell’Amministrazione nell’indire un pubblica gara non avrebbero potuto giustificare il ricorso a tale procedura; né vi era la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, in quanto il servizio era svolto dalla ricorrente.
2) Violazione dell’art. 57, comma, 2, lett. c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Eccesso di potere per difetto di motivazione, per contraddittorietà, per travisamento e per irragionevolezza.
E’, in ogni caso, irragionevole la fissazione in quattro mesi della durata del contratto, dato che tale termine è incompatibile con i tempi necessari per l’indizione e la definizione di una gara pubblica, che neanche è stata indetta.
Conclusivamente, la parte ricorrente ha anche chiesto la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni.
Con motivi aggiunti, ritualmente notificati, l’impugnativa è stata estesa nei confronti della deliberazione 12 giugno 2009, n. 425, con la quale lo stesso Direttore Generale ha disposto l’aggiudicazione del servizio per la durata di mesi quattro alla società Omnia Servitia s.r.l. di Lanciano ed ha deciso di recedere da ogni rapporto contrattuale con la ricorrente; avverso tale atto deliberativo sono state dedotte censure analoghe a quelle sopra indicate.
Tali doglianze la parte ricorrente ha ulteriormente illustrato con memoria depositata il 26 settembre 2009.
Con ordinanza collegiale 2 luglio 2009, n. 184, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione dell’ultimo dei provvedimenti impugnati e l’appello proposto avverso tale ordinanza è stato respinto con ordinanza 11 settembre 2009, n. 4577, della IV Sezione del Consiglio di Stato con riferimento alla seguenti testuali considerazioni: “non sembrano fondati i motivi concernenti le formulate eccezioni di rito, mentre l’indizione di sola procedura negoziata non pare sorretta dai necessari presupposti di legge, se non altro tenuto conto che il “recesso” (peraltro, non già risoluzione o rescissione) è ad essa ampiamente successivo”.
L’Azienda ASL di Avezzano/Sulmona e la società aggiudicataria della gara, ritualmente intimate, si sono costituite in giudizio e con memorie depositate rispettivamente il 1° ed il 2 ottobre 2009 hanno pregiudizialmente eccepito l’inammissibilità dell’impugnativa proposta in quanto:
- la ricorrente svolgeva presso l’Azienda USL servizi molto più circoscritti rispetto a quelli oggetto della procedura negoziata impugnata;
- dal casellario dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici risulta che la ricorrente è priva della qualificazione richiesta per la gestione del servizio;
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