TAR Palermo, sez. I, ordinanza collegiale 2022-03-15, n. 202200917
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Pubblicato il 15/03/2022
N. 00917/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00363/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 363 del 2010, proposto da
A P &C. Sas, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Salerno in Palermo, via Sferracavallo n. 89/A;
contro
E S, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L F, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nicolo' Turrisi 13;
Anas S.p.A. Sede Regionale di Palermo, Anas S.p.A. Sede Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
E S - Resp. Uff. Espropri, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Racalmuto Carburanti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Salerno in Palermo, via Sferracavallo n. 89/A;
per l'annullamento
1) dell'avviso di immissione in possesso e redazione del verbale di consistenza, atti da compiersi alla data fissata del 23/2/2010, ore 15:30, notificati a mezzo raccomandata A.R. pervenuta il 5/2/2010 (data del timbro postale), relativamente alle entità immobiliari di cui alla part. 378 del foglio di mappa 63, site in territorio di Racalmuto, S.S. 640, di proprietà della società ricorrente, entità costituite, sia dal terreno che dal complesso commerciale e ricettivo turistico, nonché dall'area di sedime su cui insistono il rifornimento carburanti "Esso", il ristorante, il bar, la tavola calda e la tabaccheria, esercizi gestiti dalla Racalmuto Carburanti e dalla medesima Esso S.p.A.;
2) del Decreto n. 154 dell'1/2/2010, relativo alla "realizzazione con qualsiasi mezzo dell'itinerario Agrigento-Caltanissetta 0- A19: adeguamento a quattro corsie della S.S. 640 di Porto Empedocle, tratto dal Km. 9 800 al Km. 44 400 ", recapitato contestualmente all'atto di cui al sub 1), comprensivo del foglio particellare descrittivo, nonché della relativa planimetria;
3) di ogni atto connesso a quelli come sopra impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti del fascicolo;
Visto l'art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022 il Pres. Salvatore Veneziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che nel fascicolo R.G. n. 2311/2009 inter partes – chiamato all’udienza udienza per verifica dell’interesse - vi è prova dell’intervenuto fallimento della società ricorrente e di quella interveniente, la prima con sentenza emessa in data 30.11.2016 (fallimento n. 45/2016) dal Tribunale di Agrigento e la seconda con sentenza n. 10/2019 (fallimento n. 8/2016) emessa dal Tribunale di Sciacca;
Ritenuto che:
- l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo, come conseguenza automatica della relativa dichiarazione giudiziale (art. 43, comma 3, della Legge Fallimentare);
- in considerazione dell’intervenuta declaratoria di fallimento della società ricorrente, non resta al Collegio che dare atto dell’interruzione del processo ai sensi degli artt. 79, co. 2, del cod. proc. amm. e 299 e segg. del c.p.c.;
- il processo interrotto potrà essere proseguito o riassunto ai sensi dell’art. 80, co. 2 e 3, c.p.a.;