TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-02-15, n. 201201540

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2012-02-15, n. 201201540
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201201540
Data del deposito : 15 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04744/2004 REG.RIC.

N. 01540/2012 REG.PROV.COLL.

N. 04744/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4744 del 2004, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. I D A, con domicilio eletto presso I D A in Roma, via dei Gracchi N. 128;

contro

Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat), rappresentata e difesa dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-

per l'annullamento

della GRADUATORIA del

CONCORSO AD

11

POSTI DI



LIVELLO PROFESSIONALE PROFILO

1° - TECNOLOCO,

RISERVATO AL PERSONALE DI

3^ LIVELLO, PROFILO TECNOLOGO.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia Protezione Ambiente e Servizi Tecnici (Apat);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2011 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:

- Che la ricorrente ha adito il Tribunale Amministrativo per ottenere l'annullamento della graduatoria pubblicata con disposizione n.-OMISSIS-/2002, del 12/06/02, a seguito di concorso per titoli e colloquio pubblicato dall'ANPA( ora APAT) con ordine di servizio n.-OMISSIS-dell' 1.3.2002 avente ad oggetto,tra l'altro, n.11 posti di secondo livello professionale profilo "primo tecnologo", riservato al personale di terzo livello professionale "profilo tecnologo" ;

- Che sono state dedotte plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere, riferite alla erronea applicazione della normativa prevista dal DPR 171/91 avendo l'Amministrazione sostenuto che la ricorrente aveva già beneficiato delle citate norme regolamentari di primo inquadramento.

- Che la vicenda, assai complessa, può essere ricostruita nei seguenti termini;

- Che la ricorrente ha partecipato al concorso pubblico nazionale bandito con provvedimento n.-OMISSIS- in data 10.11.1984 relativo ad l posto di collaboratore professionale, prima qualifica, ed è stata inserita nell'organico del Consiglio Nazionale delle Ricerche a far data dall' 1.4.1986. Successivamente la stessa è stata inquadrata nel profilo di ricercatore in virtù del D.P.R.568/87 art.15 comma 8 ed a far data dal 1.1.2001 la Dott.ssa -OMISSIS-è stata trasferita presso l'ANPA ai sensi dell'art.33 del D.Lvo 3 febbraio 1993 n.29 e successive modifiche,ma in particolare, con l'applicazione dei provvedimenti regolamentari ossia del DPR 171/91 e del successivo C.C.N.L. degli Enti di Ricerca e sperimentazione, nonché della tabella di equiparazione tra le qualifiche

rivestite e quelle previste dal nuovo ordinamento, di cui alla delibera Anpa n.716 del 31/10/2000, approvata dal Ministro dell' Ambiente in data 6/2/2001,la ricorrente, con provvedimento (prot.-OMISSIS-) in data 19 dicembre 2001, è stata inquadrata nel profilo professionale di Tecnologo di III livello, secondo quanto definito con disposizione Anpa n.90/01/DIR del14/12/01. Successivamente,con ordine di servizio n.-OMISSIS-in data 1/3/2002 è stato pubblicato dall' ANPA il bando di concorso n° 1/2002 per titoli e colloquio avente ad oggetto n.11 posti di secondo livello professionale 1° tecnologo, riservato al personale di terzo livello professionale profilo tecnologo, e la ricorrente ha presentato domanda di partecipazione a detto concorso. La Commissione nominata all'uopo, previa valutazione dei titoli, ha ammesso la stessa al colloquio con RISERVA, in quanto ".. .la dott.ssa -OMISSIS-era stata già inquadrata ai sensi del DPR 171/91". La predetta ammissione con riserva era attuata, pertanto, sul presupposto che le norme di primo inquadramento di cui al DPR 171/91 dovevano essere applicate "una sola volta" al personale proveniente da altre Istituzioni ed Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione,qualora il personale stesso fosse già stato inquadrato in forza del citato DPR 171. Tale circostanza, è stata sottoposta al vaglio degli organi dell'Ente, i quali hanno deciso di inserire la ricorrente in graduatoria al secondo posto con punti 78. Di seguito, con "disposizione" n° -OMISSIS-/2002, è stata pubblicata la graduatoria, ma la ricorrente, è stata esclusa dalla stessa in virtù dell' asserito ma non appropriato principio del "ne bis in idem" (principio sancito per l'applicazione del citato DPR 171/91 dall'ANPA medesima, nonché da un parere della Avvocatura Erariale.

- Che a seguito della ricostruzione dei fatti sopraindicati,la Dott.ssa -OMISSIS-ha chiesto all'UPLMO che fosse esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti degli artt.65-66 del D.Lgs n.165/01. Rilevata poi la giurisdizione del giudice amministrativo, secondo quanto stabilito da Cass. SSUU n. 15403/2003, la ricorrente si è infine rivolta a questo TAR;

- Che, secondo la ricorrente, l’esclusione dal concorso nasce dal fatto che l' AP A T ha erroneamente ritenuto già applicato il beneficiato delle norme di primo inquadramento di cui al DPR 171/91, quando in realtà la stessa sarebbe stata inquadrata,solo in ambito APAT ,nel profilo professionale di Tecnologo di III livello in base alle tabelle di equiparazione di cui al

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