TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-05, n. 202406602
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Testo completo
Pubblicato il 05/04/2024
N. 06602/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03757/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3757 del 2019, proposto da Tele in S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G P e P U, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via G. Marchi n. 3, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
nei confronti
Associazione Culturale Rosa del Deserto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Massafra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
-della nota prot. 4776 del 24 gennaio 2019, con la quale il MISE, in riscontro alla diffida presentata dalla ricorrente, ha ritenuto non sussistenti i presupposti per procedere, come richiesto da quest’ultima, alla revoca dei diritti d'uso rilasciati alla controinteressata e comunque all’inibizione dell'uso, asseritamente sine titulo, da parte della controinteressata degli impianti di radiodiffusione sul territorio di Roma (già di Roma uno);
-della nota prot. n. 16075 del 5 marzo 2019, con la quale il MISE ha ribadito quanto contenuto nella nota del 24 gennaio 2019;
-ove occorrere possa, della nota del MISE prot. n. 16693 del 6 marzo 2019;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, collegato, inerente, conseguente e derivato anche se non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Associazione Culturale Rosa del Deserto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 marzo 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La parte ricorrente, in esito a procedura indetta dal curatore fallimentare della società Roma Uno s.r.l., è divenuta affittuaria del ramo d’azienda di quest’ultima, comprensivo degli impianti facenti parte, alla data del contratto, della sua rete trasmissiva.
I.2. Con il ricorso all’esame del Collegio la società si duole delle note in epigrafe indicate con le quali il MISE ha dato riscontro negativo alle sue richieste, volte a sollecitare la revoca del diritto d’uso esercito dalla controinteressata, sulla frequenza CH 31, su impianti abilitati alla trasmissione sul territorio della capitale. Il MISE ha, in particolare, ritenuto la ricorrente priva di titolo a diffidare “ l’Amministrazione chiedendo l’adozione di un provvedimento di revoca nei confronti dell’associazione culturale Rosa nel Deserto ”, in quanto titolare di un diritto d’uso, trasferitogli dalla Roma Uno s.r.l., dal quale, per effetto delle modifiche, in riduzione, medio tempore subite dal titolo abilitativo rilasciato alla sua cedente, sarebbe rimasta esclusa la frequenza CH 31 per l’intera provincia di Roma.
I.3. In effetti la Roma Uno s.r.l., dal cui fallimento la ricorrente ha affittato il ramo di azienda relativo all’attività di emittente televisiva, in data 9 luglio 2010 aveva stipulato, con l’associazione odierna controinteressata, al fine di risolvere i riscontrati problemi interferenziali, un accordo di condivisione della frequenza CH 31 UHF, assegnata ad entrambe le emittenti dal MISE ancorchè per aree di servizio differenti, attraverso un’unica rete, da realizzare mediante la presentazione di un solo progetto di rete sull’intera regione Lazio, poi presentato dalle due società in data 16 marzo 2011 ed approvato dall’Ispettorato Territoriale Lazio (note prot. nn. 7223 e 7176 del 29 agosto 2012).
In ragione di questo accordo nel 2012, in esito a procedura di assegnazione delle frequenze, le due emittenti ricevevano, in effetti, la stessa frequenza CH 31, rispetto alla quale, in ragione dell’accordo stipulato, le due società avrebbero dovuto continuare a condividere la capacità trasmissiva.
Vero è che con comunicazione del 13 marzo 2013, prot. n. 19536, la Roma Uno s.r.l. aveva, di poi, rinunciato alla realizzazione del progetto di rete, dichiarandosi favorevole al rilascio dell’autorizzazione dello stesso progetto di rete in capo all’Associazione Culturale Rosa del Deserto e confermando che si trattava “ di un’unica rete SFN utilizzata dalle due società le quali, al fine di evitare problemi interferenziali del medesimo canale 31 e per reciproca garanzia, utilizzavano tale rete in condivisione, impegnando, ognuno nell’ambito della medesima banda trasmissiva, specifiche porzioni della rete” .
Al fine di risolvere temporaneamente le incompatibilità radioelettriche sulla frequenza condivisa CH 31 UHF, i suddetti soggetti stipulavano pertanto, in data 7 agosto 2013, un accordo novativo del precedente concluso il 9 luglio 2010, per l’utilizzo in condivisione del Mux del CH 31 UHF, alla luce dell’intervenuta espressa rinuncia della società Roma Uno al progetto di rete e dell’ottenimento dei diritti d’uso degli impianti, oggetto del progetto di rete da parte della associazione controinteressata.
Successivamente, con provvedimento dell’11 marzo 2014, la Roma Uno S.r.l., per la rete “Roma Uno” e