TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202100409

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. I, sentenza 2021-05-06, n. 202100409
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202100409
Data del deposito : 6 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2021

N. 00409/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00142/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA INA

IN NOME DEL POPOLO INO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 142 del 2014, proposto da
L T, rappresentata e difesa dall’avv. M G, con domicilio digitale presso l’indirizzo PEC massimo.giavazzi@pec.dfgs.it;

contro

Comune di Grumello del Monte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. R B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. E C, in Brescia, via Romanino n. 16;

per l’annullamento

- della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Grumello del Monte n. 127 del 14.11.2013 di “approvazione dello studio di fattibilità preliminare del progetto di adeguamento rete acque piovane Via Don Luigi Belotti, Via Trento, 3° lotto”;

- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Grumello del Monte n. 33 del 28.11.2013 di “variazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2013/2015”, nella parte in cui inserisce nell’elenco annuale 2013 le opere di “adeguamento rete acque piovane Via Don L. Belotti / Via Trento, III Lotto”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Grumello del Monte;

Visti tutti gli atti e i documenti della causa;

Relatore la dott.ssa A T nell’udienza di merito del giorno 14 aprile 2021, svoltasi con collegamento da remoto senza discussione orale ai sensi dell’articolo 25, comma 2, D.L. n. 137/2020;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La signora Teresa Lazzari è proprietaria di un fabbricato del XVI secolo, denominato “Villa Marini Tintori”, sottoposto a vincolo di tutela, sito in Comune di Grumello del Monte.

In tale veste la signora Lazzari ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i seguenti atti:

(a) la deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 14.11.2013, pubblicata all’albo pretorio dal 21.11.2013, di approvazione dello studio di fattibilità preliminare del progetto di adeguamento della rete acque piovane in via don Luigi Belotti – via Trento (3° lotto);

(b) la deliberazione del Consiglio comunale n. 33 del 28.11.2013, pubblicata all’albo pretorio dal 10.12.2013, di variazione del programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche 2013/2015, nella parte in cui inserisce nell’elenco annuale del 2013 i lavori di adeguamento della rete acque piovane in via don Luigi Belotti – via Trento (3° lotto).

La ricorrente assume che le opere di cui ai provvedimenti impugnati, vuoi per lo stato dei luoghi di realizzazione, vuoi per le modalità di realizzazione, vuoi per le caratteristiche tecniche ipotizzate in progetto mettano a rischio la stabilità di “Villa Marini Tintori”. Conseguentemente, secondo l’esponente le deliberazioni che ne approvano la fattibilità e le inseriscono tra le opere da eseguire sarebbero viziate da:

(A) “Eccesso di potere per illogicità manifesta e per difetto di istruttoria”;

(B) “Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità”;

(C) “Violazione dell’art. 118 del D.Lgs. 227/2000 e dell’art. 14 D.P.R. 207/2010” (motivo questo poi rinunciato in corso di giudizio);

(D) “Violazione del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 227/2000”.

Si è costituito in giudizio il Comune di Grumello del Monte con atto di mera forma, seguito da memorie difensive.

Preliminarmente, la difesa dell’Amministrazione resistente ha eccepito:

a) l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla società Servizi Comunali S.p.A., la quale assumerebbe il ruolo di controinteressata, che, in quanto affidataria del servizio comunale di igiene ambientale, è autorizzata allo scarico delle acque reflue urbane derivanti dalle reti fognarie e dagli impianti di depurazione del Comune in corsi d’acqua superficiali, ivi compresi quelli interessati dalle opere di cui si discute;

b) l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e difetto di legittimazione ad agire, in quanto gli atti di approvazione del il programma annuale e dell’elenco triennale delle opere pubbliche non sarebbero atti immediatamente lesivi;

c) l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, stante la mancata realizzazione dell’opera e il suo mancato inserimento nel programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche degli anni successivi.

Nel merito il Comune sostiene che il ricorso sia infondato perché ove mai l’opera fosse stata realizzata, ciò sarebbe avvenuto in assoluta sicurezza e con pendenze delle condutture tali da prevenire il rischio di esondazioni.

Ha replicato con memoria la ricorrente insistendo sulla sussistenza ab origine e sulla persistenza dell’interesse a ricorrere, contestando che la società Servizi Comunali S.p.A. sia un controinteressato in senso tecnico, e concludendo per l’accoglimento del ricorso.

All’udienza di merito del 14 aprile 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, deve essere respinta la richiesta di parte ricorrente di non tenere in considerazione le note d’udienza depositate dal Comune resistente, stante l’assenza di una (tempestiva) domanda di discussione orale.

Al riguardo, va detto che la Sezione non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale favorevole alla ricostruzione della disciplina del predetto istituto processuale propugnata dalla difesa della ricorrente. Tuttavia, non lo si ritiene convincente.

Vero è, infatti, che l’articolo 4, comma 1, D.L. n. 28/2020 (cui rinvia l’articolo 25 D.L. n. 137/2020 attualmente vigente) stabilisce che le note d’udienza siano alternative alla discussione orale, ma non specifica che la discussione orale deve essere anche chiesta e autorizzata.

Sicché, in assenza di una limitazione espressa, pare preferibile un’interpretazione ampia della disposizione, che consenta il pieno dispiegarsi del diritto di difesa, in forma orale o in forma scritta (purché alternative e non congiunte) a scelta del difensore, fermi restando, ovviamente, i principi di parità delle armi e di correttezza processuale.

Le note d’udienza non possono cioè essere utilizzate per svolgere attività difensive che andavano effettuate nei termini perentori del codice di rito, i quali siano ormai trascorsi, e così per sorprendere le controparti con argomenti che avrebbero dovuto essere spesi nei precedenti scritti difensivi;
possono invece contenere, sia pure succintamente, replica agli argomenti conclusivi delle altre parti, che non era stato possibile introdurre negli scritti precedenti, ovvero una semplice ripresentazione dei profili salienti delle proprie argomentazioni già presentate.

Tale interpretazione, del resto, consente anche al difensore più diligente di non chiedere precauzionalmente la discussione da remoto nel prescritto termine decadenziale, ciò che finirebbe per essergli pressoché imposto, seguendo l’interpretazione proposta da parte ricorrente, ad evitare il rischio di non poter fornire adeguata risposta a difese scritte presentate nel termine ma nell’immediata prossimità della sua scadenza.

Orbene, poiché rispettano i suindicati limiti, le note d’udienza depositate dal Comune di Grumello del Monte sono ammesse.

Ciò premesso, vanno ora delibati i profili di rito sollevati dalla difesa dell’Amministrazione resistente.

Il Collegio ritiene che possa qui trovare applicazione il principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario, sia del Giudice amministrativo, della “ragione più liquida”, in virtù del quale il profilo dell’evidenza della questione viene preferito a quello dell’ordine logico di trattazione della questioni. Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio la causa può cioè essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l’improcedibilità del ricorso), anche se dal punto di vista sistematico dovrebbero essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti (nel caso di specie, l’inammissibilità del ricorso), e senza che questo peraltro comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse.

E, dunque, risulta fondata e assorbente l’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Il Comune ha, infatti, documentato in atti che l’opera pubblica avversata dalla signora Lazzari è uscita dal programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche.

Contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente non è necessario un atto espresso di revoca delle deliberazioni impugnate per far venire meno l’interesse alla decisione del ricorso.

Come riconosciuto anche dalla signora Lazzari, l’inserimento dell’opera nel predetto programma triennale ed elenco annuale costituisce precondizione per poter eseguire l’opera medesima: allo stato, quindi, l’opera di cui si discute non è realizzabile.

Certo, in linea teorica, il Comune potrebbe tornare sui propri passi e inserire nuovamente l’opera nei prossimi programmi triennali ed elenchi annuali. Ma a ben guardare, questo potrebbe accadere anche con un atto di revoca.

Il punto è che allo stato l’opera è irrealizzabile ed è, quindi, venuta meno la lesione alla posizione giuridica a tutela della quale è stato promosso il ricorso.

Il che, poi, è ancora più vero se si considera che il Comune ha frattanto approvato la realizzazione di opere alternative a quelle qui contestate, che verranno realizzate ad almeno 1 km. di distanza dalla proprietà della ricorrente.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, Cod. proc. amm..

La complessità in fatto della vicenda (tale da non consentire di ritenere, ictu oculi e senza i necessari approfondimenti istruttori, infondate le doglianze di parte ricorrente) giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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