TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2010-11-10, n. 201001216
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N. 01216/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 02183/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2183 del 2010, proposto da:
I A E K, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto ex art. 25 co. I° c.p.a. presso la Segreteria del Tar Lombardia in Milano, Via Corridoni n.39;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n.1;
Questura di Pavia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento della Questura di Pavia, di "archiviazione dell'istanza presentata in data 26.01.2010 tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - emersione ai sensi dell’art. 1 ter legge n.102/2009”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2010 la dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che, sia pure con i limiti di sommarietà connaturati alla cognizione cautelare, il gravame può essere delibato con favore relativamente alle censure articolate con l’unico motivo di ricorso, non sembrando che la condanna in ordine alla fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14 co.