TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-02-09, n. 202100106

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-02-09, n. 202100106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100106
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2021

N. 00106/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00452/2019 REG.RIC.

N. 00447/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 452 del 2019, proposto da
Federfarma – ED Nazionale Unitaria dei Titolari di CI LI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Matteo Magistrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Magistrelli in Ancona, corso Mazzini, n. 156;
Federfarma LI - Associazione dei Titolari e Proprietari di CI della Provincia di LI PI e CI BU s.n.c. del Dr. BU MI & C., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Matteo Magistrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Matteo Magistrelli in Ancona, corso Mazzini, n. 156;



contro

Comune di LI PI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la civica residenza in LI PI, piazza Arringo, 7;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Viozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - Area Vasta n. 5, non costituita in giudizio;



nei confronti

San Marco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Ubaldo Perfetti, Maurizio Natali e Claudia Caporaletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Casa di Cura Privata Villa San Marco s.r.l., Giuseppe De Berardinis, DO Di Simone e CI San Marco, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Associazione Italiana Ospedalità Privata, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti, n. 99;

sul ricorso numero di registro generale 447 del 2019, proposto da
ED Ordini Farmacisti LI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Ricottilli in Ancona, via Villafranca, 4;



contro

Comune di LI PI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Iacoboni e Sabrina Tosti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la civica residenza in LI PI, piazza Arringo, 7;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Patrizia Viozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) Marche - Area Vasta n. 5, non costituita in giudizio;



nei confronti

San Marco s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Ubaldo Perfetti, Maurizio Natali e Claudia Caporaletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Casa di Cura Privata Villa San Marco s.r.l. e CI San Marco, non costituite in giudizio;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ordine Interprovinciale dei Farmacisti della Provincia di LI PI e Fermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Leopardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad opponendum:
Associazione Italiana Ospedalità Privata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Ortenzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Discepolo in Ancona, via Matteotti n. 99;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 452 del 2019:

- della determinazione del Dirigente del Servizio Farmacie del Settore Patrimonio - Gestioni dirette - Welfare del Comune di LI PI 14 marzo 2019, n. 704, pubblicata all'Albo pretorio del Comune dal 21 marzo al 5 aprile 2019, avente ad oggetto “ Cessione titolarità della CI comunale n. 1. Aggiudicazione definitiva ”;

- della determinazione del Direttore dell'Area Vasta n. 5 dell'Azienda Sanitaria Unica regionale - Asur Marche 4 aprile 2019, n. 400/AV5, avente ad oggetto “ Trasferimento titolarità e autorizzazione esercizio attività di farmaci da farmacia Comunale n. 1 AP a Società «CI San Marco s.r.l.»: autorizzazione apertura ”;

- nonché di tutti gli atti precedenti, successivi e comunque connessi, tra i quali, senza pretesa di completezza e per quanto occorrer possa:

- della determinazione 9 ottobre 2018, n. 2870 recante “ Alienazione titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4. Indizione Asta pubblica ed approvazione Bando ed atti allegati ”;

- della determinazione del Dirigente del Servizio Farmacie del Settore Patrimonio - Gestioni dirette - Welfare del Comune di LI PI 19 novembre 2018, n. 3318, recante “ Approvazione del verbale Asta pubblica per la cessione delle titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4 ”;

- della determinazione del Dirigente del Servizio Farmacie del Settore Patrimonio - Gestioni dirette - Welfare del Comune di LI PI 7 dicembre 2018, n. 3596, recante “ Cessione delle titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4. Aggiudicazione provvisoria ”;

- e per la dichiarazione di inefficacia del contratto per atto notar Cristina Castallo in LI PI 20 marzo 2019 recante “Cessione ramo d'azienda” (rep. n. 17286; racc. n. 8429);

quanto al ricorso n. 447 del 2019:

- della determina del Direttore dell'Area Vasta n. 5 dell'ASUR Marche prot. n. 400/AV5 del 4 aprile 2019, avente ad oggetto “ Trasferimento titolarità e autorizzazione esercizio attività di farmacia da CI Comunale n. 1 AP a società ‘CI San Marco srl': autorizzazione apertura ”;

- della Determinazione del Comune di LI PI n. 704 del 14 marzo 2019, avente ad oggetto “ Cessione titolarità della farmacia comunale n. 1. Aggiudicazione definitiva ”, pubblicata all'Albo Pretorio dal 21 marzo 2019 al 5 aprile 2019;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, tra i quali, se ed in quanto occorrer possa:

- della determinazione del Comune di LI PI n. 3318 del 19 novembre 2018, avente ad oggetto “ Approvazione del verbale asta pubblica per la cessione delle titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4 ”;

- del “ Bando d'asta pubblica per la cessione della titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4 ” del Comune di LI PI prot. n. 85225 del 12 ottobre 2018, per il caso in cui si volesse ritenere che le clausole del bando in materia di incompatibilità non siano riferite anche al socio persona giuridica della società che concorre per la titolarità della farmacia;

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di LI PI, dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche e di San Marco s.r.l.;

Visti gli interventi ad opponendum e ad adiuvandum ;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2020 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

1. La ED Nazionale Unitaria dei Titolari di CI (di seguito anche Federfarma Nazionale), l’Associazione dei Titolari e Proprietari di CI della Provincia di LI PI (di seguito anche Federfarma LI PI) e la CI BU s.n.c., hanno impugnato, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, i seguenti provvedimenti:

a) la determinazione del dirigente del Servizio Farmacie del Settore Patrimonio - Gestioni Dirette - Welfare del Comune di LI PI n. 2870 del 9 ottobre 2018, con cui è stata indetta l’asta pubblica per la cessione delle titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4, da effettuarsi con pubblico incanto ai sensi degli artt. 73, lettera a), e 74 del R.D. n. 827 del 1924;

b) le determinazioni del dirigente del Servizio Farmacie del Settore Patrimonio - Gestioni Dirette - Welfare del Comune di LI PI n. 3318 del 19 novembre 2018 e n. 3596 del 7 dicembre 2018, con cui, rispettivamente, sono stati approvati i verbali dell’asta pubblica ed è stata disposta l’aggiudicazione provvisoria alla Società San Marco s.r.l.;

c) la determinazione del dirigente del Servizio Farmacie del Settore Patrimonio - Gestioni Dirette - Welfare del Comune di LI PI n. 704 del 14 marzo 2019, pubblicata all’Albo pretorio on line del Comune dal 21 marzo al 5 aprile 2019, con cui è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della medesima società;

d) la determinazione del direttore dell’Area Vasta n. 5 dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale - Asur Marche n. 400/AV5 del 4 aprile 2019, con cui è stata data autorizzazione all’apertura della farmacia.

1.1. A seguito della notifica, da parte del Comune di LI PI e della Società San Marco s.r.l., dell’atto di opposizione al ricorso straordinario ex art. 10, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971, le ricorrenti hanno provveduto alla costituzione innanzi a questo Tribunale, ai sensi dell’art. 10 del medesimo D.P.R. n. 1199 del 1971 e dell’art. 48 c.p.a., insistendo per l’annullamento degli atti impugnati. Il giudizio è stato iscritto al numero di RG 452 del 2019.

1.2. A sostegno del gravame le stesse, premettendo la propria legittimazione al ricorso, lamentano l’illegittimità dei gravati provvedimenti per la sostanziale violazione della disciplina sulle incompatibilità contenuta negli artt. 7 e 8 della legge n. 362 del 1991 e 102 del Regio Decreto n. 1265 del 1934; ciò in quanto la titolarità e la gestione della farmacia sono state trasferite ad una società di capitali (San

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