TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-12-03, n. 202421695
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Testo completo
Pubblicato il 03/12/2024
N. 21695/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03335/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il AZ
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3335 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Energia Navale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Emilio Sani, Maria Giovanna Laurenzana, Daniele Salvi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Giovanna Laurenzana in Roma, via Tor de' Schiavi 50/A;
contro
Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Tommaso Paparo, Fabrizio Pietrosanti, Antonio Pugliese, Angelo Pacileo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Tommaso Paparo in Roma, via AZ. 9;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
– della nota GSE/P20220001864 del 21 gennaio 2022, con cui il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. ha disposto la revoca del provvedimento di riconoscimento delle tariffe incentivanti a partire dal 1° settembre 2016, ravvisando la violazione di cui alla lettera j) dell'Allegato 1 al DM 31 gennaio 2014, “insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi”;
– di tutti gli atti connessi, collegati, presupposti e/o conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi comprese, per quanto occorrer possa, le “Procedure ai sensi del DM 23 giugno 2016”, pubblicate dal GSE in data 21 febbraio 2017, nella parte in cui, al paragrafo 2.3 “Sostituzione dei componenti d'impianto” stabiliscono che “nell'ottica della promozione dell'efficientamento e dell'ammodernamento tecnologico degli impianti fotovoltaici incentivati, i moduli fotovoltaici installati in sostituzione devono essere nuovi o rigenerati e conformi ai requisiti previsti dal quinto Conto Energia”.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Energia Navale S.r.l. il 18/5/2022, per l’annullamento:
– della nota GSE/P20220008839 del 31 marzo 2022, con cui il GSE ha comunicato ad Energia Navale l'esito del procedimento di riesame del provvedimento conclusivo dell'attività di verifica condotta sull'impianto fotovoltaico della Società, sito nel Comune di Meldola (FC), Via Fiordinano snc, e di potenza pari a 987,99 kWp, confermando validità ed efficacia della precedente determinazione di revoca dalla percezione degli incentivi di cui al DM 6 agosto 2010 a far data dal 1° settembre 2016, data di installazione all'interno del parco fotovoltaico di 110 moduli IT modello AC-260P/156-60S, ritenuti dal GSE non conformi ai requisiti previsti dalla normativa incentivante di riferimento;
– di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 il dott. Mario Gallucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Società Energia Navale a r.l. è titolare di un impianto fotovoltaico della potenza di 987,99 kW, sito nel Comune di Meldola (FC) e ammesso nel 2011 alla tariffa di euro 0,303 euro per kWh ai sensi del D.M. 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia).
2. Nel 2018 il GSE avviava un procedimento di verifica con sopralluogo, sulle cui risultanze richiedeva nel 2021 osservazioni e integrazioni all’odierna ricorrente, sospendendo il procedimento. Per quanto di interesse ai fini della controversia, la richiesta riguardava la sostituzione in data 31 agosto 2016 di una parte dei moduli preesistenti con pannelli in silicio policristallino di marca “IT”, modello “AC-260P/156-60S”, 260 kWp, con matricole del tipo “261506XXXXXXX”.
3. In sede di controdeduzioni Energia Navale S.r.l. trasmetteva le certificazioni e gli attestati di conformità relativi ai pannelli fotovoltaici.
4. Ritenuto che la documentazione prodotta dal soggetto responsabile non consentisse di superare le difformità riscontrate in sede di controllo, il GSE disponeva la revoca degli incentivi a decorrere dal 1° settembre 2016, data di installazione dei nuovi moduli in sostituzione di una parte di quelli esistenti. La revoca è motivata alla luce dell’accertamento della violazione rilevante di cui alla lettera j) dell’Allegato 1 D.M. 31 gennaio 2014, consistente nella “ insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi ”, stante dell’impossibilità di accertare l’origine e la conformità dei moduli fotovoltaici alla normativa di settore. In particolare, solo un certificato e un attestato di conformità tra quelli prodotti in occasione delle controdeduzioni riguardano anche i nuovi moduli “AC-XXXP/156/60S” ed entrambi recano la data del 30 marzo 2015, riferita ai “test report” effettuati. Inoltre, il certificato dà evidenza di uno stabilimento produttivo cui è associato solo un codice, derivandone l’impossibilità di accertare effettivamente l’origine dei moduli. Il provvedimento si conclude con le indicazioni ottenere la tariffa decurtata del 10% ai sensi dell’art. 42, comma 4-bis.
5. Nei confronti di tale provvedimento Energia Navale S.r.l. presentava una prima istanza di riesame al GSE e, successivamente, l’odierno ricorso articolato nei seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione art. 42 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; violazione degli articoli 6 e 10 della Legge 7 agosto 1990 n. 241; violazione del D.M. 6 agosto 2010 e della Deliberazione ARG/elt 181/2010 di ARERA; violazione dell’art. 10 del D.M. 31 gennaio 2014; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, perplessità; violazione dell’art. 97 della Costituzione.
Vengono contestati in sostanza il difetto di istruttoria e il travisamento dei fatti, in quanto i moduli installati nel 2016 sarebbero stati prodotti nel giugno 2015 e sarebbero riconducibili ad un sito produttivo ubicato in Polonia, mentre la nota tecnica del GSE si riferirebbe al periodo 2011-2014. Si sostengono poi la conformità dei pannelli alla norma tecnica CEI EN 61215 e la mancata considerazione del certificato IW prodotto in sede di verifica dalla ricorrente.
II. Violazione e falsa applicazione art. 42 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; violazione degli articoli 6, 10 e 12 della Legge 241/1990; violazione del D.M. 6 agosto 2010 e dell’art. 13 dell’Allegato A alla Deliberazione ARG/elt 181/2010 di ARERA; violazione delle "Regole Tecniche per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 6 agosto 2010 (Terzo Conto Energia per il fotovoltaico)”; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta, perplessità; violazione dell’art. 97 della Costituzione e del principio di certezza del diritto.
Sarebbe possibile affermare l’origine e la conformità dei moduli alla norma tecnica CEI EN 61215 sulla base del certificato IW. In secondo luogo, il Terzo Conto non avrebbe dato rilevanza al sito di produzione dei moduli; inoltre, la sostituzione di essi è avvenuta prima della pubblicazione delle Procedure applicative del febbraio 2017, dove si prevede che, in caso di interventi manutentivi, i moduli fotovoltaici debbano possedere i requisiti stabiliti dal Quinto Conto energia.
III. Violazione e falsa applicazione art. 42 D.Lgs. 3 marzo 2011 n. 28; violazione e falsa applicazione art. 1, 3 e 21-nonies Legge 241/1990; violazione degli articoli 1 ed 11 del D.M. 31 gennaio 2014; eccesso di potere per difetto dei presupposti, sviamento ed ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 3, 9, 41 e 97 della Costituzione; violazione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento.
Il potere esercitato dovrebbe essere qualificato come decadenza e non come revoca, mancando tuttavia i presupposti dell’autotutela, cui lo stesso deve essere ricondotto a seguito della modifica dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011 da parte del D.L. 76/2020. La decadenza integrale dagli incentivi conseguente alla sostituzione di n. 110 moduli su 4.265 totali, corrispondente a circa il 2% dei pannelli installati, si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del DM 6 agosto 2010 e dell’art. 14 dell’Allegato A alla Delibera ARERAARG/elt 181/2010; violazione dell’art. 1 del DM 31 gennaio 2014; eccesso di potere per difetto dei presupposti ed ingiustizia manifesta; violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; violazione del principio di ragionevolezza.
L’eventuale irregolarità dei moduli non sarebbe imputabile ad un comportamento della Società, per cui sarebbe preclusa l’applicazione della sanzione della integrale perdita dei benefici per la restante durata della convenzione a decorrere da settembre 2016.
Il ricorso si conclude con un’istanza istruttoria, finalizzata a promuovere la disposizione di una verificazione ovvero di una consulenza tecnica d’ufficio, e con la richiesta di rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. 28/2011, nella parte in cui non estenda la sua portata applicativa anche ai casi di “revoca degli incentivi, nei casi in cui la violazione sia commessa dal soggetto responsabile nel corso dell’esercizio dell’impianto o del progetto incentivato” .
6. Facendo seguito all’istanza di riesame trasmessa prima della presentazione del ricorso introduttivo, il GSE comunicava