TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-15, n. 202202966

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2022-03-15, n. 202202966
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202202966
Data del deposito : 15 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2022

N. 02966/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00434/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 434 del 2019, proposto da
Sipama S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Gorizia, 14;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato U G, dell’Avvocatura Capitolina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sua sede, in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

della Determinazione Dirigenziale n. 1635 del 29.10.2018 emessa dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Direzioni Urbanizzazioni Primarie - di Roma Capitale con cui non è stata accolta l'istanza di cessione del diritto di superficie di un terreno espropriato nell'ambito del comprensorio di Pietralata per lo S.D.O. sull’area ricadente fra Via dei Durantini e Via Feronia, comunicata a mezzo PEC in data 5.11.2018.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2022 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

La ricorrente espone di aver presentato a Roma Capitale una istanza (datata 4.7.2002, con prot. n. 2552) volta ad ottenere in concessione un’area espropriata, al fine di realizzarvi - a propria cure e spese - un progetto di parcheggio pubblico e pertinenziale, opera pubblica prevista nel piano particolareggiato del comprensorio.

Specifica in fatto che l’area che chiedeva di ottenere in concessione era stata espropriata ed acquisita al patrimonio dell’Ente con Ordinanza Sindacale nr. 234 del 6 agosto 2002 e risultava compresa nel Piano Particolareggiato del Comprensorio di Pietralata dello S.D.O. (Sistema Direzionale Orientale), approvato con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 79 del 24.1.2001, con destinazione a verde pubblico di superficie e sottostante parcheggio pubblico e pertinenziale.

Precisa che sia la DGR Lazio nr. 79/2001, che l’art. 8, nr. 2 della l. 396/1990 (legge speciale per Roma Capitale) ed, in attuazione di quanto sopra, la delibera del il Consiglio Comunale del Comune di Roma, n. 4 del 14.1.2002 (che approvava i criteri per l’assegnazione e la cessione di aree del comprensorio di Pietralata acquisiti dal Comune di Roma ai sensi del citato art. 8 L. 396/1990), consentirebbero l’affidamento a privati delle aree come quella in esame, in diritto di superficie, a condizione che i privati si impegnino ad eseguire le previsioni del PP.

Cionondimeno, l’istanza della ricorrente veniva respinta con provvedimento del 2.12.2005, n. 4091, a fondamento del quale l’Amministrazione allegava l’opportunità che “ il parcheggio pubblico interrato venga realizzato unitamente al comparto residenziale G del quale costituisce completamento funzionale ”.

In seguito, l’Amministrazione approvava il Progetto Unitario dell’Area G nel PP del comprensorio direzionale di Pietralata con delibera GC n. 197 del 9.5.2007, nel quale, tuttavia, non veniva incluso il progetto della ricorrente, bensì 4 parcheggi pubblici posti a servizio degli abitanti dell’area.

Rimarcando l’assenza dei servizi comprensoriali e di quartiere, nell’ambito dei quali si collocherebbe il progetto della ricorrente, quest’ultima riproponeva il proprio “ Progetto per verde pubblico e sottostante parcheggio pubblico ”, predisposto a proprie spese e cura, che depositava presso il IX Dipartimento in data 22.2.2001, corredato dai pareri favorevoli del Comando dei VV.FF., del Servizio Giardini del Comune di Roma, della Sezione Traffico comunale e della ASL Roma C, nonché da certificazione comunale di sussistenza di vicina strada comunale ed aperta al pubblico transito, di rete fognaria comunale con esito al depuratore Roma Est, di rete idrica, di rete elettrica e di rete del gas;
evidenziava la proponente “ che l’attuazione e la concreta realizzazione del richiesto intervento riveste carattere di priorità ed urgenza giacché, essendo, com’è noto, la zona di riferimento attualmente in stato di grave carenza di verde e di parcheggi, come si evince dal contenuto della Risoluzione n. 33/2003 del V Municipio, ed essendo detta area costretta in uno stato di evidente e grave abbandono e degrado - così come certificato… ” dall’autorità sanitaria e testimoniato da svariati articoli di giornale ed interventi dei residenti;
insisteva, così, per ottenere la concessione dell’area pubblica.

A fondamento della propria pretesa evidenzia che tale concessione in diritto di superficie era consentita dalle seguenti fonti normative:

-l’art. 8 n. 2 L. 396/1990 per Roma Capitale prevede che, per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale, gli immobili acquisiti dal Comune di Roma per l’esecuzione del detto Sistema “ sono dal Comune medesimo ceduti … in proprietà o in diritto di superficie a soggetti pubblici o privati che si impegnano mediante apposite convenzioni ad effettuare le previste trasformazioni ed utilizzazioni ”;

- la Deliberazione n. 4 del 14 Gennaio 2002 del Consiglio Comunale del Comune di Roma, ed in particolare di quanto in essa previsto all’art.

3 - Procedure per la cessione degli immobili a soggetti pubblici e privati, ai sensi della quale “ Gli immobili acquisiti dal Comune di Roma ai sensi dell’art. 8 della legge n. 396/90 … saranno ceduti … a soggetti pubblici e privati che si obblighino ad effettuare le trasformazioni ed utilizzazioni previste dal piano particolareggiato vigente finalizzate alla rilocalizzazione delle residenze e delle attività produttive assoggettate ad esproprio

- la Deliberazione n. 79 del 24.1.2001 della Giunta Regionale del Lazio, che, nell’approvare il Piano Particolareggiato relativo all’area dello S.D.O., nulla prevede circa l’utilizzazione dell’area per la quale oggi si insta circa una sua destinazione quale parcheggio pubblico interrato a dotazione di standard del limitrofo Comparto G;

- infine, l’art. 9 nn. 1 e 4 L. 24 Marzo 1989 n. 122, secondo cui i Comuni prevedono la realizzazione di parcheggi pertinenziale a servizio di immobili privati su aree comunali o nel sottosuolo delle stesse.

Ancora in fatto evidenzia anche la ricorrente che, nelle proprie istanze, veniva chiaramente rimarcato come l’Ufficio S.D.O. non aveva permesso l’inserimento nelle OO.PP. del Comune di Roma di un Project Financing presentato all’Ufficio Extradipartimentale Parcheggi il 2.4.2007 - Prot. 1524 - dalla SIPAMA S.r.L., in A.T.I. con la COGEI S.r.L., per la realizzazione delle aree a verde pubblico, piazza pedonale, parcheggio interrato e spazi socio-culturali, con un impegno economico di 22 milioni di Euro, comunicando alla SIPAMA S.r.l. la detta decisione senza addurre alcuna motivazione.

A seguito delle istanze nelle quali la ricorrente insisteva per ottenere la concessione in diritto di superficie dell’area, l’Amministrazione rimaneva inerte;
su ricorso della proponente, il TAR sanciva, dapprima, la illegittimità del silenzio, dovendo l’Amministrazione pronunciarsi con atto espresso (sentenza 8325/2017);
poi, apertosi il procedimento, perveniva la comunicazione di motivi ostativi ai quali la ricorrente replicava facendo presente che:

- l’area in oggetto ed il parcheggio in particolare era stato dichiarato “ parcheggio a supporto del parcheggio di scambio Monti Tiburtini ” con nota dell’8.1.2013 del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale;

- in forza dell’Ordinanza Commissariale 246/2009 nel parcheggio di scambio sono previste anche “ attività socio-sanitarie, ricreative, per il tempo libero, di housing sociale, attività direzionali e turisticoricettive ”;

- il

DPCM

3543 del 26.9.2006 all’art. 1, comma 3, prevede per il Commissario Straordinario per la Mobilità di Roma, che “ L’approvazione dei progetti da parte del Commissario Delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità di lavori in deroga all’art. 98, co. 2, del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 ”;

- la Sipama S.r.L. agiva e richiedeva il diritto di superficie in forza della “ Ordinanza Commissariale n. 129/2008 ”;

- la Sipama S.r.L. era l’unico soggetto privato ad aver presentato istanze e progetti per la riqualificazione dell’area interessata.

Roma Capitale provvedeva ad emanare, in tardiva ottemperanza alla sentenza 8325/2017, la Determinazione Dirigenziale n. 1635 del 29.10.2018, ai sensi della quale si stabiliva “ … di non accogliere l’istanza presentata dalla Società ricorrente, non sussistendo i presupposti prescritti dalla normativa urbanistica per l’accoglimento della richiesta di “Diritto di Superficie”, perché l’area è destinata dal Piano Particolareggiato Pietralata a “Verde Pubblico” e a Parcheggio Pubblico interrato. Con questa D.D. si adempie dell’esito della Sentenza del T.A.R. del Lazio n. 8325/2017 sul ricorso 4948/2008 della Soc. SIPAMA s.r.l. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione del Comune di Roma, registrato al rpot. N. 98 per ottenere la cessione del diritto di superficie del terreno espropriato nell’ambito del comprensorio di Pietralata per lo S.D.O.

A fondamento del diniego, l’Amministrazione allegava:

a - la mancanza di “ qualsiasi presupposto di natura tecnica e di interesse sociale ed in contrasto con le previsioni del Piano Particolareggiato ”;

b - la difformità dei progetti presentati dalle “ prescrizioni del Piano Particolareggiato in quanto prevede l’inserimento di un centro polifunzionale interrato (sala conferenze, cinema, spazi commerciali, ristorazione e libreria-ludoteca …) in un’area destinata unicamente a piazza pedonale e parco pubblico, mancando così di qualsiasi presupposto di natura tecnica e di interesse sociale ed in contrasto con le previsioni del Piano Particolareggiato ”;

c – la circostanza che l’area in questione risulta “ destinata dal Piano Particolareggiato Pietralata a “Verde Pubblico” e Parcheggio Pubblico interrato, in particolare è parte di un’area più estesa denominata Parco Feronia per cui l’Amministrazione ha già predisposto un progetto di riqualificazione ”;
la “ riqualificazione del Parco Feronia è parte integrante del progetto del “Percorso ciclabile di collegamento del quartiere Pietralata, il Centro Direzionale Quintiliani e l’Ospedale Sandro Pertini”, inserito nel C.U.V. “Contratto di valorizzazione Urbana S.D.O. Pietralata, intervento inserito nel progetto definitivo approvato con delibera di Giunta Capitolina n. 299 del 08.10.2014 ”.

La ricorrente censura, con l’odierno ricorso introduttivo, la determina nr. 1635/2018, per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta (I), nonché errore di fatto (II), difetto di istruttoria ed insufficienza della motivazione (III), contestando tale motivazione, in quanto non corrisponderebbe al vero che la Delibera di Giunta Capitolina n. 299 dell’8.10.2014 preveda il progetto di un “ Percorso ciclabile di collegamento del quartiere Pietralata, il Centro Direzionale Quintiliani e l’Ospedale Sandro Pertini ”, all’interno del “Parco Feronia”;
eccepisce che la propria richiesta troverebbe fondamento nella Ordinanza 3543 del 26.09.2006 che ha concesso poteri speciali al Commissario Straordinario per la Mobilità di Roma che gli consentono di operare in variante allo strumento urbanistico e dunque anche al PP di cui si discute ed alle relative destinazioni. Evidenzia che il parcheggio Durantini non solo è stato inserito nell’Ordinanza ma con gli stessi poteri speciali è stato dichiarato “ parcheggio a supporto del parcheggio di scambio Monte Tiburtini Ovest, in corrispondenza dell’omonima fermata Metro B prevista nei programmi a brevissima scadenza di questa amministrazione ”.

Per effetto poi dell’Ordinanza Commissariale 246/2009, nel parcheggio di scambio sono consentite attività socio-sanitarie, ricreative, per il tempo libero, housing sociale, attività direzionali e turistico ricettive;
circostanza per cui nel progetto della SIPAMA sono previsti oltre ai posti per la sosta, anche altri servizi, così come prevede l’Ordinanza Commissariale 246/2009. Sarebbe, poi, in forza di tale Ordinanza che la Sipama S.r.l. è individuata Soggetto attuatore del “parcheggio a supporto del parcheggio di scambio Monti Tiburtini Ovest”, che per la sua stessa funzione ha priorità di attuazione sugli altri parcheggi.

Conclude, pertanto, per l’accoglimento del gravame e per l’annullamento della determina di diniego impugnata.

Costituitasi in giudizio resiste Roma Capitale la quale replica, con articolate argomentazioni, che gli Uffici hanno più volte ribadito come il progetto proposto da controparte, vista l’entità del volume commerciale, si presenti non tanto come un “ Nodo di scambio con volumetrie di pertinenza ” quanto piuttosto come un “ Centro Commerciale con parcheggio ”;
detto progetto, non solo sarebbe incongruente con lo statuto proprietario dell’area, che è stata espropriata ed attualmente nel pieno possesso di Roma Capitale, come risulta dal decreto di esproprio n. 234 del 06/08/2002, nonché dalla trascrizione della voltura catastale del 2008, ma anche con le previsioni del Piano Particolareggiato Pietralata e del P.R.G. vigente, che non destinano l’area in oggetto a “ Parcheggio o Nodo di scambio ” ma a “ piazza pedonale e verde pubblico locale con sottostante parcheggio pubblico interrato ”.

L’area d’interesse, dopo la sua espropriazione, è stata fatta oggetto di vari interventi pianificatori che hanno sostanzialmente confermato la suddetta destinazione.

In particolare, a seguito dell’entrata in vigore del Nuovo PRG, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12/02/2008, l’area è stata disciplinata come “ Sistema Insediativo – Città della Trasformazione: Ambiti a Pianificazione Particolareggiata Definita (APPD) ”.

A norma dell’art. 62 delle NTA, gli APPD riguardano ambiti interessati da strumenti urbanistici esecutivi, Piani attuativi o Programmi urbanistici, variamente denominati, approvati prima dell’approvazione del PRG, ovvero adottati prima della deliberazione di Consiglio Comunale n. 64/2006 di controdeduzione del PRG, e ai fini della disciplina urbanistica si applicano le previsioni dei relativi strumenti urbanistici esecutivi, Piani attuativi o Programmi urbanistici.

Roma Capitale eccepisce che la costante giurisprudenza riconosce all’Amministrazione la più ampia discrezionalità, in sede di pianificazione generale del territorio, nella scelta di destinazione dei suoli, tale da non richiedere alcuna particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano il P.R.G. (in tal senso, Cons. Stato, IV, 1222/2011;
Id., 7554/2010;
Id., 2545/2010;
Id., 4847/2009).

Dalla relazione dell’Ufficio (all.

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