TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216737

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-12-13, n. 202216737
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202216737
Data del deposito : 13 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/12/2022

N. 16737/2022 REG.PROV.COLL.

N. 05341/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5341 del 2018, proposto da
Alleanza Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A M, A P R e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Alberico II, 33;



contro

I, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P R, A S e D A M Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A S in Roma, via del Quirinale 21;



per l'annullamento

dell'ordinanza ingiunzione n. 55279/18 emessa dal servizio sanzioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni in data 15 febbraio 2018 e notificata alla società il successivo 19 febbraio 2018, recante l'ordine di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 327, comma 4, d.lgs. n. 209/2005, quantificata in euro 333.333,00, oltre ai diritti e spese di notifica,

nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto o comunque connesso, inclusi:

- la delibera 19/2018 del Direttorio Integrato e i relativi verbali;

- la proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie formulata dal servizio sanzioni dell'Istituto con nota 30 gennaio 2018, n. 38634/18;

- l'atto di contestazione IVASS 20 luglio 2017, n. 141616/17;

nonché

- ove occorrer possa, l'art. 17 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) 26 maggio 2010, n. 35, in parte qua e come in narrativa;

- ove occorrer possa, l'articolo 8, comma 2, lettera a) e l'articolo 10, commi 2, 5 e 7 del Regolamento IVASS 8 ottobre 2013, n. 1, in parte qua e come in narrativa, e relativa delibera di approvazione assunta dal Direttorio integrato dell'IVASS nella seduta dell'8 ottobre 2013.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’I;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 settembre 2022 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con nota 30 gennaio 2017, n. 18732, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ha comunicato ad Alleanza Assicurazioni s.p.a. che « i ritardi nella liquidazione delle polizze vita continuano a costituire il principale motivo di reclamo da parte degli assicurati, i quali lamentano di non aver ricevuto la prestazione nel termine contrattuale di 30 giorni, ovvero di non avere ottenuto dalla rete di vendita una veloce e chiara informativa sulla documentazione da consegnare per ricevere la liquidazione » e – conseguentemente – ha chiesto alla società, per un verso, di trasmettere il fac-simile delle lettera trasmessa« ai sensi dell’art. 17 del Regolamento IVASS n. 35/2010 per informarli della scadenza del contratto e per indicare i documenti da consegnare ai fini della liquidazione » e, per altro verso, di fornire indicazioni in ordine al « complessivo processo di gestione ».

2. Con riscontro dell’8 marzo 2017, Alleanza Assicurazioni s.p.a. ha trasmesso all’IVASS il fac-simile di comunicazione alla clientela ai sensi dell’art. 17 del citato Regolamento, precisando che la stessa era trasmessa « ai contraenti dodici mesi prima della scadenza [della polizza]» e osservando che il processo di liquidazione della prestazione prevedeva ulteriori comunicazioni ai clienti a scadenze prefissate.

3. Con successiva nota 14 aprile 2017, n. 77121, l’IVASS – al fine di una completa valutazione dell’iter seguito da Alleanza Assicurazioni s.p.a. – ha richiesto alla medesima società:

a) di inviare « copia dei fac-simile delle ulteriori comunicazioni che vengono inviate ai contraenti sei mesi prima della scadenza (se la mancanza di documentazione relativa all’adeguata verifica della clientela sia l’unica causa ostativa alla liquidazione) e almeno un mese prima della scadenza del contratto qualora altre cause … impediscano la liquidazione del capitale a scadenza »;

b) di comunicare il numero dei contratti per i quali, a far data dal 1 gennaio 2015, era stata applicata la procedura dalla stessa impresa illustrata, con distinta indicazione del numero dei contratti a scadenza per i quali erano state utilizzate le tre tipologie di comunicazione.

4. Il 12 maggio 2017, la società ha riposto alla richiesta dell’IVASS e ha precisato:

- che il processo finalizzato alla liquidazione prendeva avvio dodici mesi prima della scadenza contrattuale con la trasmissione della lettera predisposta ai sensi dell’art. 17, Regolamento ISVAP n. 35/2010 « personalizzata per ciascuna posizione »;

- che sei mesi prima della scadenza contrattuale, la società inviava alla propria rete di vendita uno “scadenziario con l’elenco delle posizioni per le quali era necessario recuperare la documentazione mancante con il relativo dettaglio;

- che tre mesi prima della scadenza contrattuale inviava un’ulteriore comunicazione ai clienti per i quali risultava persistere l’assenza informazioni/documenti (di cui ha allegato il facsimile);

- che un mese prima della scadenza contrattuale: a) inviava a tutti i clienti che non avessero provveduto all’integrazione documentale di cui al precedente invito una ulteriore comunicazione (di cui ha allegato il fac-simile), invitandoli nuovamente a produrre la documentazione necessaria per la liquidazione; e b) trasmetteva alla rete di vendita l’elenco di tutte le posizioni da liquidare per le quali mancava ancora documentazione, affinché provvedesse con le conseguenti attività di recupero documentale.

Con la stessa nota Alleanza Assicurazioni s.p.a. ha comunicato all’IVASS che nel periodo novembre 2016 – aprile 2017 le comunicazioni ex art. 17, Regolamento ISVAP n. 35/2010, inviate dodici mesi prima della scadenza contrattuale, erano state n. 100.163; che nel periodo agosto 2016 – aprile 2017 le comunicazioni inviate tre mesi prima erano state n. 33.427; e che quelle inviate un mese prima, nel periodo aprile 2016 – aprile 2017, erano state n. 11.550.

5. All’esito dell’istruttoria, il Servizio Tutela del Consumatore dell’IVASS ha inviato ad Alleanza Assicurazioni s.p.a. la nota 20 luglio 2017, n. 141616, contestandole la violazione dell’art. 183, d.lgs. n. 209/2005 e dell’art. 17, c. 1, Regolamento ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, in relazione a complessivi n. 100.163 contratti vita, per aver inviato ai contraenti nel periodo novembre 2016-aprile 2017 avvisi di scadenza « non conformi alle prescrizioni normative in quanto privi dell’indicazione della specifica documentazione da trasmettere per la liquidazione della prestazione assicurativa ».

Nel predetto atto di contestazione, l’Istituto ha precisato che « il fac-simile di lettera di reminder trasmesso ai clienti da Alleanza Assicurazioni s.p.a. dodici mesi prima della scadenza contrattuale, qualificato dall’impresa stessa come comunicazione ex art. 17 del Reg. ISVAP n. 35/2010, riporta in realtà proposte al cliente di soluzioni alternative di investimento rispetto alla liquidazione delle somme dovute alla scadenza del contratto … e risulta priva dell’indicazione specifica dei documenti necessari per la liquidazione della prestazione » e ha osservato che « anche le ulteriori comunicazioni, di contenuto tra loro identico, prodotte dalla compagnia e da questa dichiarate trasmesse ai clienti almeno tre mesi e un mese prima della scadenza, sono prive dell’indicazione della documentazione necessaria per consentire la liquidazione della prestazione, limitandosi a richiedere che l’interessato si presenti presso l’agenzia che gestisce il contratto per l’aggiornamento della sua posizione ai fini dell’adeguata verifica ».

Infine, nel medesimo atto di contestazione, l’Istituto ha precisato che qualora l’impresa avesse inteso avvalersi della facoltà prevista dall’art. 327, comma 2, d.lgs. n. 209/2005 avrebbe dovuto darne comunicazione entro sessanta giorni « indicando modalità, caratteristiche ed effetti attesi degli interventi correttivi », per poi documentare – entro novanta giorni dalla notificazione della contestazione – « di aver adottato le misure correttive ».

6. Il 18 settembre 2017 Alleanza Assicurazioni s.p.a. ha presentato controdeduzioni difensive, nelle quali ha sostenuto non aver posto in essere alcuna delle violazioni contestate e, in particolar modo, ha evidenziato:

- che la non completezza o genericità del contenuto della comunicazione non può equipararsi « al comportamento omissivo sanzionato dalle disposizioni normative e regolamentari di riferimento »;

- che con le comunicazioni contestate aveva comunicato « in modo puntuale e specifico ad ogni cliente quali documenti risult [assero] ancora mancanti » per la liquidazione;

- che il processo seguito dall’impresa avrebbe conseguito « l’obiettivo di correttezza previsto dall’art. 183, comma 1, lett. a) e comma 2, d.lgs. n. 209/2005 e dall’art. 17 del regolamento n. 35/2010 » poiché, a maggiore tutela della propria clientela e con finalità protettive, ha « stabilito l’invio ai propri clienti

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