TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-05-28, n. 201800292

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2018-05-28, n. 201800292
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201800292
Data del deposito : 28 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/05/2018

N. 00292/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00681/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2017, proposto dagli avvocati O G M R e S M rappresentati e difesi da se medesimi domiciliati ex art. 25 c.p.a.;

contro

il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del decreto emesso dalla Corte di Appello di Reggio Calabria in data 30 agosto 2016 in esito al procedimento n. 233/16 R.G.V.G., passato in giudicato in data 11 ottobre 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, in qualità di procuratori distrattari, agiscono per l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto in epigrafe, con il quale il Ministero della Giustizia è stato condannato, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, al risarcimento del danno per l’eccessiva durata del processo meglio ivi indicato, limitatamente alle spese di giudizio liquidate a loro favore.

Gli stessi ricorrenti ricorrente hanno documentato quanto segue:

- il decreto anzidetto è passato in cosa giudicata;

- sono state trasmesse all’amministrazione debitrice la dichiarazione e la documentazione di cui all’art. 5 sexies , ultimo comma, della legge 89/2001;

Nel rilevare come:

- la trasmissione di cui sopra sia regolare e completa ai sensi e per gli effetti dell’art. 5- sexies , comma 5, della legge 89/2001;

- siano decorsi sei mesi dall’assolvimento degli obblighi di cui al medesimo art. 5- sexies , comma 5, della legge 89/2001 e che dunque risulta rispettato il termine dilatorio ivi previsto per l’esecuzione dei provvedimenti di equa riparazione emessi ai sensi della L. n. 89/2001.

Preliminarmente va rilevata la parziale inammissibilità del ricorso, attesa la mancanza della sottoscrizione di uno dei due ricorrenti (l’avv. O G M R), che hanno dichiarato di stare in giudizio personalmente, ai sensi dell’art. 22, co. 3 c.p.a.

Ai sensi degli artt. 40, lett. g) e 44, lett. a) c.p.a., infatti, il ricorso è nullo se manca la sottoscrizione del ricorrente - se questi, come nel caso di specie, sta in giudizio personalmente - o del suo difensore.

Né, peraltro, può assumere rilievo, ai fini del vaglio dell’ammissibilità della domanda relativa al credito vantato dall’avv. R, la sottoscrizione dell’avv. M, posta in calce all’unico atto giudiziale proposto per far valere entrambi i crediti. Ciò in quanto non risulta conferito a tale ultimo difensore alcun potere rappresentativo da parte dell’avv. R.

Neppure potrebbe ritenersi che il difensore che ha regolarmente sottoscritto il ricorso possa vantare l’intera somma liquidata in sentenza quale creditore solidale, presumendosi la solidarietà solo dal lato passivo, ossia in presenza di una pluralità di debitori e di unicità del creditore (art. 1294 c.c.) e non risultando provata la natura solidale del credito.

In mancanza di tale prova, trova applicazione l’art. 1314 c.c., in virtù del quale “Se più sono i debitori o i creditori di una prestazione divisibile e la obbligazione non è solidale, ciascuno dei creditori non può domandare il soddisfacimento del credito che per la sua parte, e ciascuno dei debitori non è tenuto a pagare il debito che per la sua parte” , applicandosi la diversa regola della esigibilità dell’intera prestazione da parte di ciascuno dei creditori solo quando la prestazione è indivisibile (art. 1319 c.c., primo periodo).

Il ricorso, dunque, è ammissibile solo con riferimento al credito vantato dall’avv. M, che deve presumersi pari al 50% delle spese processuali liquidate nella sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, posto che tale titolo non prevede una diversa ripartizione del credito, liquidato in favore di entrambi i procuratori.

Il ricorso, in tale parte, è altresì fondato e merita accoglimento.

Conseguentemente, il Ministero resistente dovrà dare esecuzione al titolo in epigrafe entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione ovvero dalla notifica della presente sentenza a cura di parte.

Dispone fin da ora il Collegio la nomina di un Commissario ad acta – nella persona del Dirigente dell'Ufficio I della Direzione contenzioso e diritti umani del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia (purché non sia titolare di incarichi di Governo, di incarichi dirigenziali generali e/o Capo Dipartimento, come stabilito dall’art. 5- sexies , comma 8, della legge 89/2001) – il quale, decorso inutilmente il termine di cui sopra, provvederà in luogo dell’Amministrazione inadempiente, con oneri a carico di essa, entro il termine di ulteriori 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del primo termine.

La liquidazione del compenso e del rimborso delle spese spettanti al Commissario sarà effettuata dopo lo svolgimento dell’incarico, su documentata richiesta, con decreto motivato ai sensi del D.P.R. 115/2002;
peraltro precisandosi che, ai sensi dell’art. 5- sexies , comma 8, della legge 89/2001, i compensi riconosciuti al Commissario ad acta rientrano nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, l’onere per le prestazioni svolte rimane interamente a carico del Ministero della Giustizia.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

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