TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-07-17, n. 202312082

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-07-17, n. 202312082
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202312082
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 12082/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07507/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7507 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato N M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Ivass, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, P R, D A M Z, E D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatuta Ivass in Roma, via del Quirinale 21;

nei confronti

-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisa Amadeo, Laren Saina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

per l'annullamento

del provvedimento IVASS - protocollo n. -OMISSIS- - datato -OMISSIS- - col quale al ricorrente è stata inflitta la sanzione amministrativa della radiazione ai sensi dell'art. 324, comma 1, lett. d) del D.L.vo 7.09.2005 n. 209 del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del medesimo D.Lvo n. 209/05;
della delibera n. -OMISSIS-del Collegio di Garanzia sui procedimenti disciplinari protocollo n. -OMISSIS- - datato -OMISSIS-, contenente la proposta per l'irrogazione di sanzioni amministrative nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, anteriori e conseguenti, con ogni consequenziale pronuncia di legge, privandoli di effetto con riferimento alla fattispecie concreta, e/o adottare ogni conseguente statuizione, anche in ordine al risarcimento del danno arrecato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ivass, Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni e di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2023 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso notificato il 19 luglio 2021 e depositato il successivo giorno 21 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il provvedimento IVASS - protocollo n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, col quale al ricorrente è stata inflitta la sanzione amministrativa della radiazione ex art. 324, comma 1, lett. d) del D.L.vo 7.09.2005 n. 209 del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del medesimo D.Lvo n. 209/05.

In particolare, l’IVASS ha accertato nei confronti del ricorrente “la mancata rimessa alla compagnia assicuratrice di riferimento di premi incassati dai clienti nei mesi di settembre ed ottobre 2020 (17 settembre / 7 ottobre 2020) per il complessivo importo di euro 692.576,66, ritirando, tra l’altro, dal conto corrente separato, la parte delle somme che vi aveva già versato -euro 301.790,28 -(norme violate: artt.117 e 119- bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché artt. 54 e 63 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018)”.

2. – Il ricorrente espone di avere stipulato in data 29 giugno 2020 un contratto di agenzia esteso a tutto il territorio nazionale con la Compagnia assicurativa -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, ma che in data 2 ottobre 2020 tale rapporto ha visto il recesso della preponente mediante una pec di contestazione delle politiche aziendali inviata alle ore 23.45;
che il lunedì successivo, 5 ottobre 2020, egli e i dipendenti avevano trovato interdetto da esponenti della predetta compagnia assicurativa l’accesso ai locali in cui era ubicata l’agenzia assicurativa condotta dal medesimo sig. -OMISSIS-, e che a costui era stato consentito soltanto di prelevare i suoi effetti personali;
che in quell’occasione gli esponenti della Compagnia -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- avevano tenuto nei confronti del ricorrente e dei dipendenti dell’agenzia a lui legati da vincoli familiari e affettivi comportamenti intimidatori e prevaricatori;
che pertanto il sig. -OMISSIS- aveva revocato un bonifico già effettuato mediante il conto separato di cui all’art. 177 CAP per spettanze della suddetta compagnia, derivanti dalla vendita di prodotti assicurativi dal 21 al 26 settembre 2020, per l’importo indicato nella motivazione dell’atto gravato.

A tali vicende, come risulta dagli atti di causa, hanno fatto seguito due procedimenti in sede civile e giuslavoristica (un ricorso per sequestro conservativo di somme intentato dalla compagnia e un giudizio di accertamento promosso dal sig. -OMISSIS-) nonché querele incrociate per svariate ipotesi di reato.

Alle medesime vicende, per quanto più qui rileva, ha poi fatto seguito, in data 8 ottobre 2020, un esposto della Compagnia -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- all’IVASS, volto a denunziare le condotte di cui si legge nel provvedimento impugnato davanti a questo TAR.

3. – Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 324 co. I, 324 quinques, del D.Lgs. n. 209/05 in riferimento agli artt. 117 e 119 bis del D.Lgs. n. 209/05. Violazione degli artt. 54 e 63 del regolamento IVASS n. 40/2018 e dell’art. 23 Accordo Nazionale Agenti. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90. Difetto di motivazione.

In sintesi, il motivo tende ad evidenziare che, se è vero che il sig. -OMISSIS- ha trattenuto (ed addirittura revocato la rimessa alla compagnia di) somme già presenti sul conto separato che egli, in qualità di intermediario assicurativo, aveva l’obbligo di tenere per farvi confluire le somme derivante dalla raccolta dei prodotti assicurativi, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 209\2005, sarebbe altrettanto vero che la sanzione per detto comportamento sarebbe in contrasto con quanto prevede l’art. 23 del vigente Accordo Nazionale Agenti, destinato a regolamentare la c.d. “Riconsegna all'impresa” dell’attività in caso di scioglimento del rapporto, tra cui soprattutto la norma pattizia per cui tra le parti è necessario un “confronto”, che “avrebbe potuto far accertare che il saldo da versare alla Compagnia, pur (momentaneamente) prescindendo dalle valide ragioni portate dal Sig. -OMISSIS- per le altre e diverse ragioni di credito, era assai diverso da quello preteso”, in quanto (come emerge da una perizia di parte), “ i premi delle polizze emesse dal 29.06.2020 al 31.07.2020 ed incassate direttamente dalla compagnia, portava un totale imponibile di €.1.450.240,55 e un “totale lordo” di €. 1.837.125,47, le polizze emesse dall’1.08.2020 al 2.10.2020, un importo imponibile di €. 2.011.881,03 e un complessivo di €.2.524.555,62, per un totale imponibile di €. 3.462.121,58 e “lordo” di €. 4.361.681,09 ”, e per tale ragione il procedimento disciplinare si baserebbe “ su una somma pretesa asseritamente e non comprovata da -OMISSIS- pari ad €. 692.576,66, mentre, sempre a volere, per il momento, non conteggiare le altre ragioni di credito, la somma eventualmente da versare a saldo era di €. 75.654,54 ”.

Di tanto l’IVASS avrebbe dovuto tenere conto in sede di procedimento sanzionatorio, mandando assolto l’intermediario poiché quest’ultimo, in definitiva, avrebbe legittimamente esercitato le proprie ragioni.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 119 bis in relazione all’art. 1246 c.c., in quanto, per le ragioni esposte in precedenza, si sarebbe al cospetto di una compensazione impropria, ossia di una sistemazione contabile del saldo dare\avere relativo al medesimo rapporto obbligatorio, e quindi non si applicherebbero le regole relative alla compensazione vera e propria, e dunque neppure il divieto di compensazione di somme da giacere sul conto separato di cui all’art. 117 d.lgs. n. 209\2005.

3) Eccesso di potere per difetto di istruttoria per evidente illogicità e carenza e/o comunque contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 3 della legge 241/1990.

l’IVASS non avrebbe tenuto conto di parte del materiale probatorio rimesso all’Istituto dall’incolpato in sede procedimentale, e, in particolare, di quanto rimesso dal sig. -OMISSIS- dopo la comunicazione della Delibera n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con nota Prot. -OMISSIS-, nella quale l’intermediario aveva presentato ulteriori chiarimenti e osservazioni tesi a dimostrare che la Compagnia -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- avrebbe artatamente creato una confusione contabile, allegando anche una relazione tecnica ed ulteriore documentazione tesa a ricostruire i rapporti commerciali e di dare / avere intercorrenti con la stessa, e richiedendo conclusivamente una rivalutazione dell’argomentazione proposta.

4) Violazione dell’art. 324 sexies del Codice delle Assicurazioni private e dell’art. 29 comma 1 del Regolamento IVASS n. 39/18. Eccesso di potere per difetto di istruttoria o comunque di motivazione anche in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Non proporzionalità della sanzione anche per la mancata valutazione della condotta della Compagnia.

Facendo infatti riferimento proprio ai criteri previsti dall’art. 324 sexies CAP si sarebbe dovuto infatti valorizzare che nel caso di specie il Sig. -OMISSIS- non avrebbe ottenuto alcun vantaggio finanziario.

4. – l’IVASS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso con memoria.

Lo stesso ha fatto Compagnia -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-

5. – L’istanza cautelare proposta dal ricorrente è stata respinta con ordinanza n. 4686 del 2021, confermata in appello dal Consiglio di Stato con ordinanza n.-OMISSIS-.

6. – IVASS ha depositato la memoria di cui all’art. 73 c.p.a., mentre il ricorrente ha depositato documenti (una sentenza del tribunale Penale di Udine che lo ha assolto da un reato di falso rispetto a segni distintivi della Compagnia -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e una CTU depositata in uno dei giudizi civili tra le parti), mentre in questa fase non ha svolto attività difensiva la controinteressata.

7. - Il ricorso è passato in decisione alla pubblica udienza del 9 maggio 2023.

8. – Il ricorso è infondato, e va respinto.

I primi due motivi, logicamente connessi (in quanto vertenti, entrambi, sulla mancata considerazione del contesto in cui è maturata la condotta imputata al -OMISSIS-), sono infondati.

Come noto, l’art. 117 d.lgs. n. 209\2005 prevede che “1. I premi pagati all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, se regolati per il tramite dell'intermediario, sono versati in un conto separato, del quale può essere titolare anche l'intermediario espressamente in tale qualità, e che costituiscono un patrimonio autonomo rispetto a quello dell'intermediario medesimo.

2. Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione. Sono ammesse le azioni da parte dei loro creditori ma nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione.

3. Sul conto separato non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell'intermediario.

3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d), che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750. Il limite minimo è aggiornato mediante disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili per tener conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat”.

Con tale norma, il legislatore delegato ha previsto che i premi pagati all’intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese di assicurazione, costituiranno un patrimonio autonomo su cui potranno essere soddisfatti, proprio in ragione di tale autonomia e separatezza, solo gli assicurati o le altre compagnie creditrici, con esclusione della compensazione legale o giudiziale o convenzionale con i crediti del depositario.

La Sezione ha già avuto modo di evidenziare l’essenziale funzione di garanzia di tale patrimonio separato, affermando, con considerazioni dalle quali qui non si ravvisa motivo per discostarsi, che l’art. 117 citato “…persegue l’obiettivo primario di tutela, rispetto al corretto funzionamento dell’intero sistema assicurativo, della copertura dei rischi assicurati attraverso la corretta appostazione a riserva dei premi versati dalla clientela, i quali pertanto contestualmente trovano nella regolarità della posizione contrattuale la loro primaria forma di garanzia, posto che l’Impresa assicuratrice (che si obbliga sulla base del rilascio del titolo assicurativo) resta priva - nel caso di mancato effettivo incasso dei premi - della possibilità di adempiere al proprio obbligo”.

Inoltre, “… all’evidenza integra violazione della norma la condotta dell’agente che, pur non avendo (asseritamente) incassato il premio, rilasci al cliente il titolo assicurativo, in quanto nessuna norma autorizza o consente all’agente di mettere in copertura le polizze assicurative in un simile caso, posto che sotto il profilo pubblicistico ciò che rileva è solo che l’impresa non abbia ricevuto la necessaria copertura finanziaria, ma sia invece vincolata nei confronti del cliente senza che nel conto separato di cui all’art. 117 citato si rinvengano le relative somme;
ciò invece è quanto è avvenuto nella fattispecie, per espressa ammissione dei ricorrenti” (sentenza n. 14387/2022).

Il TAR ha poi avuto modo di osservare che “…l’omesso versamento dei premî assicurativi non costituisce, secondo giurisprudenza costante, solamente un inadempimento contrattuale, bensí rappresenta l’appropriazione di somme indisponibili, soggette ad una destinazione vincolata (cfr. Tar Lazio, sez. II-ter, 6 maggio 2022, n. 6809): ciò in quanto, nel generale meccanismo economico che governa il mercato assicurativo, l’omesso incasso dei premî rischia di rendere difficoltosa la liquidazione degli indennizzi e, nei casi piú gravi, mandare in default il sistema di garanzie dei rischi. La valutazione di gravità della violazione è poi corroborata dalla sanzione disciplinare riportata dal legale rappresentate della società ricorrente (censura): contrariamente alle argomentazioni dell’esponente, va però rilevato che la censura veniva comminata per l’omesso versamento dei premî non per il suo tardivo versamento” (sentenza n. 14387/2022).

Ne segue che la violazione delle norme che vietano la compensazione (peraltro prevista anche dallo stesso accordo sindacale degli Agenti di assicurazione invocato nel primo motivo), in ragione degli interessi (anche di rango pubblicistico) tutelati dal ridetto art. 117, integra l’illecito disciplinare contestato a prescindere dalle ragioni che abbiano indotto l’intermediario a violarlo (come qui è incontestato).

9. – Non sussiste neppure il denunziato difetto di motivazione di cui al terzo motivo, in quanto il provvedimento sanzionatorio, assunto a seguito del prescritto contraddittorio procedimentale, dà atto del fatto che “ l’IVASS ha accertato nei confronti di -OMISSIS-) la mancata rimessa alla compagnia assicuratrice di riferimento di premi incassati dai clienti nei mesi di settembre ed ottobre 2020 (17 settembre / 7 ottobre 2020) per il complessivo importo di euro 692.576,66, ritirando, tra l’altro, dal conto corrente separato, la parte delle somme che vi aveva già versato - euro 301.790,28 - (norme violate: artt. 117 e 119-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché artt. 54 e 63 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018);” e ha poco oltre ribadito: “ che oggetto del procedimento sanzionatorio è l’omesso versamento dei premi riscossi per il periodo 17 settembre/7 ottobre 2020, l’omesso accantonamento delle relative somme nel conto corrente separato e il divieto di utilizzazione/prelevamento delle somme già versate per scopi diversi da quelli indicati nell’art. 117 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- che il mancato versamento dei premi costituisce una lesione particolarmente grave dei doveri professionali dell’intermediario posto che i premi riscossi costituiscono somme dell’impresa non disponibili, a destinazione vincolata e, per il particolare regime pubblicistico che le contraddistingue, non possono essere distratte da tale destinazione;
- che, in virtù della normativa di settore e di consolidata interpretazione della giurisprudenza amministrativa, è fatto divieto all’intermediario di compensare il saldo agenziale a debito derivante dalla distrazione di premi riscossi e le partite di credito dallo stesso vantate nei confronti dell’impresa (…)
”.

La motivazione, pertanto, ha dato ampiamente modo al ricorrente di essere edotto della condotta sanzionata, delle norme con essa violate e delle conseguenze sanzionatorie.

Ne segue il rigetto del motivo.

10 . - Per la medesima ragione che ha condotto alla reiezione dei primi due mezzi deve essere respinto il quarto motivo, atteso che né le condotte asseritamente subite dal -OMISSIS- ad opera della compagnia assicurativa e dei suoi esponenti, né l’eventuale minore importo delle somme dovute alla medesima, possono avere l’effetto di affievolire la tutela degli interessi sottesi all’art. 117 d.lgs. n. 209\2005, che, come detto, non si esauriscono ai rapporti contrattuali tra agente e preponente, ma riguardano la tutela della collettività degli assicurati in chiave di copertura finanziaria delle polizze contratte.

11. – In conseguenza della reiezione della domanda di annullamento va altresì respinta la domanda risarcitoria, che si trova dunque priva dell’imprescindibile requisito dell’antigiuridicità del fatto asseritamente dannoso, che non può pertanto essere qualificato come illecito.

12. - Il ricorso va dunque respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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