TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-29, n. 202102551

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-07-29, n. 202102551
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202102551
Data del deposito : 29 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/07/2021

N. 02551/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01853/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1853 del 2005, proposto da G S, M J V, n.q. di genitori esercenti la potestà genitoriale di L S; G S, rappresentato e difeso dagli avv.ti S L, G C, con domicilio eletto presso lo studio del primo sito in Catania, via Canfora, 135 (St. Basile);



contro

- l’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato presso i cui uffici distrettuali è per legge domiciliato in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
- il Comune di Santa Croce Camerina (RG), in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l’annullamento

- del DDG territorio e ambiente 17 marzo 2005 di approvazione del PRG del Comune di S. Croce Camerina (RG), nella parte in cui è stato respinto il cambio di destinazione delle aree FO/1 e delle zone E2/2, Ct, P2 e Fic/1 in B3/3, ricadente in località Punta Secca;

- per il risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana;

Vista la memoria di parte ricorrente;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore il dott. Giuseppe La Greca;

Nessuno per la parte ricorrente presente all’udienza pubblica straordinaria del 14 giugno 2021, tenutasi con le modalità di cui all’art. 25 d.l. n. 137 del 2020;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- La vicenda contenziosa instaurata dai ricorrenti riguarda il cambio di destinazione urbanistica di porzioni di terreno di loro proprietà disposto dapprima con l’adozione dello strumento urbanistico in relazione al quale le osservazioni da costoro proposte sono state rigettate, e, successivamente, con l’approvazione del PRG ad opera del resistente Assessorato regionale della quale è stato chiesto, in parte qua , l’annullamento.

2.- I ricorrenti hanno, infatti, in punto di fatto esposto:

- che sono, a diverso titolo, proprietari dei fondi identificati al catasto fg. 38, partita 2241, particelle 23, 24, 31, 25, 202, 205, 400, 401, 404; fg. 38, part 201 e 29287; fg. 38, part. 196;

- che le surrichiamate particelle 23, 24, 25, 31 nel precedente programma di fabbricazione erano classificate in area B/2 (area edificabile);

- che le particelle 202, 205, 400, 401 e 404 ricadevano in parte in area B/2 e in parte ad usi collettivi (parcheggio);

- che lo stacco di terreno di cui alle particelle 23, 24, 31 ricadeva in area C/3 (edificabile previa lottizzazione);

- che i terreni di cui alle particelle 201 e 29287 ricadevano in area B/2 edificabile;

- di aver presentato, senza successo poiché respinte dal Consiglio comunale, osservazioni nell’ambito del procedimento volto all’approvazione del nuovo PRG con le quali hanno chiesto una diversa determinazione comunale in punto di destinazione urbanistica dei terreni, e ciò nel senso del mantenimento della pregressa destinazione edificatoria;

- l’Amministrazione regionale ha confermato le scelte pianificatorie del Comune ed anzi le avrebbe «aggravate» destinando l’area quasi interamente a verde agricolo.

3.- Con i quattro motivi di doglianza in cui si articola la domanda, i ricorrenti hanno dedotto i vizi come di seguito esposti:

1) Violazione art. 4 l.r. sic. n. 71 del 1978 ed eccesso di potere sotto diversi profili. La destinazione della zona a verde agricolo si porrebbe in contrasto con l’art. 4 l.r. sic. n. 71 del 1978 poiché travalicherebbe le competenze assessoriali. D’altronde, il progettista e il Consiglio comunale si erano espressi in senso diverso sulla base di

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