TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-06, n. 202302041

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-02-06, n. 202302041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202302041
Data del deposito : 6 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/02/2023

N. 02041/2023 REG.PROV.COLL.

N. 16539/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16539 del 2014, proposto da
Soc Enel Green Power Spa, Società Altomonte Fv S.r.l., Società 3sun S.r.l., Società Enel Green Power Strambino S.r.l., Società Taranto Solar S.r.l., Società Enel Green Power San Gillo S.r.l., Società Green Arrow 11 S.r.l., Società Conti Vittorio, Società Raggio di Puglia S.r.l., Società C.V.A Sole S.r.l., Società Brindisi Solare S.r.l., Società Agricola F.Lli Buccelletti S.S., Società Solaris Energie Rinnovabili S.r.l., Società Solvestia 3 S.r.l., Società Energy Tenant Company Solar – Ener 10 Solar S.r.l., Società Energy Tenant Company Carmiano S.r.l. – Ener10 Carmiano S.r.l., Società Apea Armato Societa’ Consortile S.r.l., Società Apea Armato Societa’ Consortile S.r.l., Società Agrisol S.r.l., Società Sl Segezia Solar Farm S.r.l., Società Ballarin Renato, Società Bentasol S.r.l., Società Bertoni Gian Paolo, Società Solosole 1 S.r.l., Società Sun Dream S.r.l., Società Sunpig S.r.l., Società Terreni Industriali S.r.l., Società Tosco Energia S.r.l., Società NOva S.r.l., Società San Donato Società Agricola A R.L., Società Ghibli S.r.l., Società Suedkultur di RE ER & C. Società Semplice Agricola, Società Fattoria Gens Camuria Società Cooperativa Agricola, Società Energia Anonima Fv.2 S.r.l., Società Fv Energy S.r.l., Società Gfn S.r.l., Società Opera Green S.r.l., Società Renew S.r.l., Società T&T Energia S.r.l., Società Opera Energy S.r.l., PA AT (Impresa Individuale), Società O.P.A.C. – Organizzazione Produttori Antonino Campisi Società Cooperativa Agricola, Società Naturagri – Società Agricola S.r.l., RI NO (Impresa Individuale), Società Turi Solar 10 S.R.L, Società Turi Solar 9 S.r.l., Società Nep S.r.l., Società Murge Green Power S.r.l., Società B-Energy S.r.l., Società Ricciarelli S.p.A., Società Schema 2008 S.r.l., Società Agroenergia Mottola S.r.l., Società Blu Energy S.r.l., Società Ep S.r.l., Società Sinterama S.p.A., Società Interlux S.r.l., Società Agrisolar S.r.l., Società Piquadro Investimenti S.R.L, Società Agrosolar 1 S.r.l., Società Belfin S.r.l., Società Toxilog S.r.l., Società Elios Energia S.r.l., Società Nuovo Sole S.r.l., Società Isimo S.r.l., Società Ramondetti Impianti S.r.l., Società Hyperpower S.r.l., Società Berner S.p.A., con Sede in Verona (Vr), Società Berner S.p.A., con Sede in Reggio Emilia (Re), Società Energy Sole S.r.l., Società S.I.G.I.T. – Società Italiana Gomma Industriale Torino S.p.A., Società L’Orto del Sole Società Agricola A R.L., Società Eliosgen Chivasso S.r.l., Società Eliosgen Presicce S.r.l., Società Enia Solaris S.r.l., Società Varsi Fotovoltaico S.r.l., Società Francesca S.R.L, Società Pombia 2000 S.r.l., Azienda Agricola Sangiorgio S.r.l., Società Zanolo S.p.A., Società Pr One S.R.L, Società Florim Ceramiche S.p.A., Società Power Solutions S.r.l., Società Cantarelli S.p.A., Società Azienda Agricola NO CH & C. Società Semplice – Società Agricola, Società Societa’ Agricola Campazzino S.r.l., Società Sinergie Molitorie Società Consortile A R.L., Società Pentafin S.p.A., Società E.G. Energy S.r.l., Società Jessolar S.r.l., Società Giama S.p.A., Società Societa’ Cooperativa Energyland, Società Winter S.r.l., Società Soler S.r.l., Società Energia Ambiente S.r.l., Società Energy Italia 5 S.r.l., Società Energy Marchi 1 S.r.l., Società Energy Marchi 2 S.r.l., Società Fiorini Energie S.r.l., Società Artenergia S.r.l., Società Nuova Casenovole Societa’ Agricola A.R.L., Società Cooperativa Latteria Vipiteno Società Agricola, Società Cooperativa Frutticoltori Cofrum Società Agricola, Società Vignoni Carlo Immobili S.r.l., Società Agricola Prandi e Ferrabue S.S., Oveg Società Agricola Cooperativa Produttori Agricoli Alta Valvenosta, Società Zelos & Idea S.r.l., Società Zelos Pvi S.r.l., Zelos Pvi, Cooperativa Frutticultori Lanafruit Società Agricola, Cooperativa Frutticultori Kurmark-Unifruit Società Agricola, Cooperativa Frutticultori Kaiser Alexander Società Agricola, Bio Südtirol Società Agricola Cooperativa, Geos - Società Agricola Cooperativa Frutticultori Silandro, Alpe - Società Agricola Cooperativa Alpina con Produzione e Lavorazione Propria, Società Cooperativa Egma Caldaro Società Agricola, Societa’ Agricola Cooperativa Melix Brixen, Società Agricola San Giorgio S.S., Azienda Agricola Iride S.r.l. Società Agricola, Società Agricola Agri Solar S.r.l., Bi Esse Energy S.r.l., Società Bi Esse S.P.A, Società Agricola Adriano S.S, Società Agricola S. Bernardo Colombe’ S.S., Ferrero Mangimi S.p.A., IN IU (Impresa Individuale), BO ON (Impresa Individuale), BO FI (Impresa Individuale), Società Agricola Girasole S.S., Società Agricola Gruppo Ciemme S.S., Società Agricola Cascina Santa Margherita S.S., Società Agricola Siccardino S.S., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Valerio Onida, Francesco Sciaudone, Lucia Bitto, BA ZO, con domicilio eletto presso lo studio Patrizio Ivo D'Andrea in Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio, 9;



contro

G.S.E. Sp.A. - Gestore dei Servizi Energetici Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Malinconico, Maria Antonietta Fadel, Antonio Pugliese, Stefano Malinconico, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Malinconico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum:
Ditta LO ME, Ditta Sole s.r.l, Ditta HONERGY s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati Vincenzo Colalillo, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;
Ditta 7POWER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Colalillo, Massimo Di Nezza, con domicilio eletto presso lo studio Clementino Palmiero in Roma, via Albalonga, 7;



per l'annullamento

- del d.m. 16.10.14, recante “Approvazione delle modalità operative per l’erogazione da parte del Gestore Servizi Energetici s.p.a. delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici in attuazione dell’articolo 26, comma 2, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- del d.m. 17.10.14, recante “Modalità per la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, in attuazione dell’articolo 26, comma 3, lett. b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;

previa, in quanto occorra,

rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 26 d.l. n. 91/2014, in riferimento agli artt. 3, 41 e 77 Cost., nonché in riferimento all’art. 117, 1° co., Cost. in relazione all’art. 1 Protocollo n. 1 CEDU, al Trattato sulla Carta europea dell’energia; e alle norme di diritto europeo comunitario di cui alle direttive nn. 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, al medesimo Trattato sulla Carte europea dell’energia sottoscritto anche dall’Unione europea, nonché al principio di libera circolazione dei capitali e all’art. 63 TFUE, agli artt. 16, 17 e 37 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE, nonché ai principi europei comunitari di effettività, di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento;

ovvero, in alternativa,

per l’annullamento o disapplicazione degli anzidetti provvedimenti “in quanto contrastanti con le norme di diritto europeo comunitario direttamente applicabili di cui alle direttive 2001/77/CE, 2009/28/CE e 2011/7/UE, disapplicando l’art. 26, commi 2 e 3, d.l. n. 91/2014

previo, in quanto occorra,

rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del G.S.E. S.p.A. - Gestore Servizi Energetici Spa e del Ministero dello Sviluppo Economico;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.



FATTO

Premessa la legittimazione dei singoli ricorrenti, in quanto – per lo più - soggetti titolari e responsabili di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200kw, ammessi al riconoscimento della tariffa incentivante per l’energia elettrica prodotta sulla base di convenzioni di durata ventennale, ed in parte associazioni (AssoRinnovabili) ed organizzazioni professionali (Confaricoltura) aventi natura di enti esponenziali abilitati alla cura, anche in sede giurisdizionale, degli interessi dei propri appartenenti, dopo aver illustrato gli scopi generali del regime di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, costituente parte qualificante delle politiche energetiche e ambientali europee e nazionali, procedendo alla ricostruzione della normativa di riferimento, anche nella sua successione storica, evidenziando i molteplici benefìci dell’intervento pubblico per le piccole e medie imprese agricole, gli odierni ricorrenti, nel riferire il contenuto della nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 91 del 2014, hanno evidenziato gli effetti pregiudizievoli della “rimodulazione” degli incentivi prevista dall’art. 26, commi 2 e 3, e declinata nel dettaglio dai gravati atti applicativi di cui ai Decreti Ministeriali indicati in epigrafe, che si sono aggiunti ad altre misure penalizzanti (quali: l’assoggettamento, a partire dal 2011, alla c.d. Robin Tax; l’eliminazione dal 2014 del “prezzo minimo garantito”; la qualificazione, operata dall’amministrazione finanziaria a far tempo dal 2013, degli impianti fotovoltaici come beni immobili, con applicazione anche di IMU e TASI).

A sostegno del ricorso ed avverso i gravati atti, dei quali hanno prospettato l’illegittimità sia in via derivata che in via autonoma, hanno articolato i ricorrenti i seguenti motivi di censura:

I - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 del decreto legge n. 91 del 2014 per violazione degli artt. 3 e 41 Costituzione.

Sostiene parte ricorrente come la normativa sopravvenuta contenuta nei commi 2 e 3 dell’art. 26 d.l. n. 91/2014 si porrebbe in contrasto con i principi posti a base del sistema di incentivazione (d.lgs. n. 28/2011, attuativo della dir. 2009/28/CE), alla luce della drastica riduzione della misura degli incentivi spettanti agli operatori, non più correlati al “costo dell’investimento”.

La nuova disciplina normativa avrebbe quindi introdotto una modifica unilaterale in pejus del rapporto contrattuale, con radicale alterazione dell’equilibrio economico del rapporto specie nel caso di ricorso alla leva finanziaria, e con effetti sostanzialmente retroattivi stante l’impatto su rapporti di durata già costituiti, con conseguente denunciata violazione del legittimo affidamento tutelato sia dall’art. 3, sia dall’art. 41 della Costituzione (come ritenuto da pacifica giurisprudenza costituzionale), con ulteriore irragionevolezza derivante dall’esonero degli enti locali e delle scuole previsto dall’art. 22-bis d.l. n. 133/2014.

II - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 77 Costituzione.

Sarebbero assenti, secondo parte ricorrente, i presupposti per il ricorso alla decretazione d’urgenza, tenuto conto delle finalità redistributive dei commi 2 e 3 dell’art. 26 e dell’inserimento di tali disposizioni in un decreto-legge omnibus, con insussistenza dei necessari caratteri di intrinseca omogeneità e coerenza delle relative disposizioni, tenuto peraltro conto della non immediata applicabilità di dette disposizioni, che dimostrerebbe l’assenza del presupposto dell’urgenza.

III - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione dell’art. 117, comma 1, Cost. in relazione all’art. 1, Prot. n. 1, CEDU e al Trattato sulla Carta europea dell’energia.

Afferma parte ricorrente la violazione, ad opera delle norme in questione, sia dell’art. 1, Prot. aggiuntivo n. 1, della Convezione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - nella cui sfera applicativa, come individuata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, rientrerebbero anche i diritti di credito (l’art. 26 costituirebbe un’“ingerenza” non giustificata da una finalità legittima) - sia l’art. 10 del Trattato sulla Carta europea dell’energia.

IV - Illegittimità derivata dall’illegittimità costituzionale dell’art. 26 per violazione degli artt. 11 e 117, 1° co., Cost. in forza del contrasto con il diritto europeo comunitario (dir. 2001/77/CE; dir. 2009/28/CE; dir. 2011/7/CE; Trattato sulla Carta europea dell’energia, principio di libera circolazione dei capitali e art. 63 TFUE, tutti interpretati anche alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: artt. 16, 17 e 37).

Il nuovo disegno legislativo disattenderebbe obblighi derivanti dalle direttive europee 2001/77 e 2009/28 ed attuati mediante i regimi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. In particolare, l’art. 26 si porrebbe in contrasto con le inerenti disposizioni di dette direttive, da interpretare

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi