TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-10, n. 202303358

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-11-10, n. 202303358
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202303358
Data del deposito : 10 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2023

N. 03358/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01228/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1228 del 2023, proposto da
A G C, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

Comune Camporotondo E, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R M T, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

nei confronti

F A S R, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

R C, S L G, R A L, E P, M A S, G T, G T, P V, rappresentati e difesi dall'avvocato C M, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

Ernesto Claudio Calì, Carmelo F, Laura Licandro, Antonio Ragusa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di ammissione lista "E Crotondo" di cui al verbale n. 50 della sotto commissione elettorale circondariale di Belpasso, Nicolosi e Camporotondo del 30 aprile 2023 e degli atti presupposti connessi e conseguenziali,

nonché, per invalidità derivata,

dell'atto di proclamazione a sindaco del candidato collegato alla predetta lista, F A R del 31 maggio 2023 e dei consiglieri comunali della lista "E Crotondo" del 3 giugno 2023;

di qualunque ulteriore atto e/o verbale presupposto connesso e conseguenziale ancorchè non conosciuto, non pubblicato e non comunicato concernente l'ammissione della lista E Crotondo e di tutti gli atti nonché dei verbali delle operazioni degli uffici elettorali, delle sezioni elettorali antecedenti presupposti connessi e conseguenziali all'atto di proclamazione degli eletti;

con conseguente correzione del risultato delle elezioni e sostituzione di tutti i candidati ivi compreso il sindaco della Lista E Crotondo illegittimamente proclamati con i candidati della Lista Liberi e Forti per Camporotondo nel rispetto dell'ordine di graduatoria della relativa lista ivi compresa la proclamazione alla carica di sindaco del Sig. Cardillo Alberto Giuseppe.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune Camporotondo E e di F A S R e di R C e di S L G e di R A L e di E P e di M A S e di G T e di G T e di P V;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il dott. G A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente (candidato sindaco nel Comune di Camporotondo E, arrivato secondo all’esito delle consultazioni elettorali comunali del 28 e 29 maggio 2023) ha impugnato il provvedimento di ammissione della lista "E Crotondo" di cui al verbale n. 50 della sottocommissione elettorale circondariale di Belpasso, Nicolosi e Camporotondo del 30 aprile 2023 e gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, nonché per invalidità derivata l’atto di proclamazione a sindaco del candidato collegato alla predetta lista, F A R, del 31 maggio 2023 e dei consiglieri comunali della lista "E Crotondo" del 3 giugno 2023.



1.1 In punto di fatto, espone il ricorrente che con D.A. n. 54 del 29 marzo 2023 sono state fissate le elezioni dei sindaci e dei consiglieri comunali di cui all’allegato A e tra questi quelli del comune di Camporotondo E. Entro il termine previsto per la presentazione delle liste sono state formalizzate due liste concorrenti e segnatamente la lista “E Crotondo” (con candidato sindaco il sig. F A R) e la lista “Liberi e Forti per Camporotondo” (con candidato sindaco l’odierno ricorrente). All’esito delle consultazioni elettorali del 28 e del 29 maggio 2023, il sig. F A R, collegato alla lista “E Crotondo”, è stato eletto sindaco riportando un numero di voti validi pari a 1.517 e proclamato eletto con verbale del Presidente dell’Adunanza delle sezioni in data 31 maggio 2023;
successivamente con verbale di proclamazione degli eletti del 3 giugno 2023 il presidente dell’Adunanza proclamava gli eletti del comune di Camporotondo attribuendo alla lista n. 2 avente contrassegno “E Crotondo” collegata al candidato sindaco proclamato eletto n. 8 seggi mentre alla lista n. 1 “Liberi e Forti per Camporotondo” sono stati assegnati n. 4 seggi.

Con missiva dell’8 giugno 2023, il ricorrente ha inoltrato istanza di accesso agli atti riguardante, tra le altre, gli atti di ammissione della lista “E Crotondo” e di tutta la documentazione presentata dalla stessa ai fini dell'ammissione consultazione elettorale. Solamente dopo un sollecito, la sotto-commissione elettorale con verbale n. 76 del 29 giugno 2023 decideva di consegnare la documentazione richiesta, pur procedendo all’oscuramento dei dati dei presentatori.

Ritenuta l’illegittimità dell’ammissione della lista “E Crotondo” alle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2023, parte ricorrente ha proposto il presente ricorso giurisdizionale.

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