TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-10-25, n. 201900522

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2019-10-25, n. 201900522
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201900522
Data del deposito : 25 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/10/2019

N. 00522/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00699/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 699 del 2003, proposto da:
IA OB, SC RI, IA IO, IA MO, IA LO, quali eredi di IA AG, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Camerini, Silvestro Lanciaprima, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62;



contro

Comune di Campli non costituito in giudizio;



nei confronti

Di IA OV, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Patella, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Ranalli in L'Aquila, via Lanciano, 10/T;



per l'annullamento

dell’ORDINANZA COMUNALE DI DEMOLIZIONE LAVORI ABUSIVI SU PROPRIETA' ALTRUI

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Di IA OV;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2019 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso n. 699/2003, notificato in data 02.12.2003, il menzionato IG. IA AG ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza (n. 24 Uff. Tec. Prot.) emessa il 29.09.2003 dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Urbanistico del Comune di Campli, con la quale gli veniva ordinata la demolizione nel termine di 90 giorni “dei lavori eseguiti abusivamente, ricadenti sulla particella 376 del foglio 40 di proprietà della IG.ra Di IA OV, non assentiti con concessione n. 30/03”. La controinteressata IG.ra Di IA OV si è costituita con memoria depositata in data 14.01.2004 chiedendo la reiezione del ricorso.

Il Comune di Campli non si è costituito in giudizio.

Con memoria depositata in data 12.06.2004 il ricorrente precisava di aver adito anche il Tribunale di Teramo per l’accertamento del proprio diritto di proprietà su tutta l’area, chiedendo, ai sensi dell’articolo 295 del C.P.C., la sospensione del giudizio fino alla definizione di quello pendente avanti al giudice ordinario.

Con sentenza n. 439/2009 il TAR, riuniti i ricorsi n. 306/03 e n. 699/03, in quanto connessi, ha dichiarato improcedibile il ricorso 306/2003 ed ha disposto la sospensione del processo di cui al Ric. 699/2003 ai sensi dell’articolo 295 C.P.C. in attesa della definizione della causa civile pendente fra le parti avanti al Tribunale di Teramo iscritto al n. 2827/2003.

Con sentenza n. 369/ 2011 il Tribunale di Teramo ha accolto la domanda del sig. IA ed ha, tra l’altro, dichiarato che “la zona di terreno su cui sono state realizzate le opere assentite con concessione edilizia n. 30/2013 è di esclusiva proprietà dello stesso sia perché pervenutagli in base ad un giusto titolo

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