TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-09-05, n. 201805392

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2018-09-05, n. 201805392
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201805392
Data del deposito : 5 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/09/2018

N. 05392/2018 REG.PROV.COLL.

N. 10198/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10198 del 1992, proposto da
B L, rappresentata e difesa dagli avv.ti F L e F S, con domicilio digitale presso la p.e.c. del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli alla via G. Orsini n.46;

contro

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Barbara Accattatis Chalons D'Oranges, A A, B C, A C, G P, A P, B R, E C, A I F e G R, con domicilio digitale presso la p.e.c. del difensore e domicilio fisico elettivo in Napoli alla Piazza Municipio – Palazzo San Giacomo;

per l'annullamento

1.della nota n. 1052/92 del 27/04/1992 recante il diniego di sanatoria relativo alle pratiche edilizie n. 6180/86 e n. 787/87;

2.di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, tra cui gli accertamenti tecnici effettuati


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 luglio 2018 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso notificato in data 09/10/1992 e depositato in data 23/10/1992, parte ricorrente impugnava gli atti indicati in epigrafe, premettendo in fatto:

-di essere proprietaria di due fabbricati riportati in NCEU di Napoli alla partita 223425, foglio 31, p.lle 496 C e 496d, ubicati in Chiaiano – Napoli, alla via Vecchia Napoli;

-che detti fabbricati, realizzati dall’originario proprietario senza concessione edilizia, erano stati oggetto di istanza di sanatoria edilizia straordinaria ai sensi degli artt.31 ss l.47/1985, presentata dagli eredi dell’originario proprietario;

-che, con rogito del 11/07/1988 per notar Luigi Mauro, i detti villini erano stati acquistati da essa ricorrente;

-che, decorso il termine di 24 mesi e avvenuto il pagamento di tutte le somme dovute a titolo di oblazione, essa ricorrente aveva significato, con atto stragiudiziale del 30/06/1989, la formazione del silenzio-assenso ai sensi dell’art.35 l. n. 47/1985, chiedendo l’adozione di un atto meramente confermativo;

-che, con istanza del 01/10/1989, aveva comunicato l’inizio dei lavori di mero completamento dell’immobile;

-che, con provvedimento n.5191/5 del 26/10/1989, tempestivamente impugnato, il Sindaco del Comune di Napoli ordinava di non dar luogo all’esecuzione di alcuna opera “per l’assenza di ogni presupposto di cui all’art.35 l. 28/02/1985 n. 47”;

-che, a seguito di riesame disposto con ordinanza di questo TAR del 07/02/1990 n.86, il Comune, con provvedimento del 11/04/1990 n. 1107, aveva confermato il provvedimento n.5191/5 del 1989, assumendo che non risultava pagata la 2^ rata dell’oblazione;

-che anche avverso detto provvedimento era stata proposta tempestiva impugnazione, nell’ambito della quale era stata accolta l’istanza cautelare di sospensiva;

-che, pur non essendo intervenuta ancora la decisione sui precedenti ricorsi, il Comune aveva adottato il provvedimento di diniego della sanatoria qui impugnato.

Tanto premesso in fatto, parte ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione art.35 l. 28/02/1985 n.47 – Violazione CC.MM.LL.PP. del 16/10/1985 n. 3786 e del 06/02/1989 n.142 – Eccesso di potere per inesistenza dei presupposti – Tardività in quanto si sarebbe formato, con il decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di condono, il silenzio-assenso sulla domanda di condono;

II.Violazione e falsa applicazione artt.31 e 35 l. 28/02/1985 n.47 – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti – Carenza di istruttoria in quanto l’Amministrazione avrebbe errato nel considerare le opere non ultimate alla data del 01/10/1983;

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