TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2021-04-09, n. 202102124

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2021-04-09, n. 202102124
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202102124
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2021

N. 11487/2020 REG.RIC.

N. 02124/2021 REG.PROV.CAU.

N. 11487/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11487 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da


Parco dell'Aniene S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G V e S G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G V in Roma, viale G. Mazzini, 11;


contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato U G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale in Roma, via del Tempio di Giove 21;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

in via principale:

- per l'accertamento e la declaratoria, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 CPA, dell'inadempimento di Roma Capitale agli obblighi assunti con la Convenzione Urbanistica del 29.04.2009 attuativa dell'“Accordo di Programma del 22.02.2008 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in Roma, via Melibeo per far fronte all'emergenza abitativa” e a quanto stabilito con la successiva delibera della Giunta Comunale di Roma n. 117 del 5.04.2013;

- per la condanna di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) CPA, all'approvazione della proposta di modifica dei progetti delle OO.UU. previste dall'A.d.P., presentata dalla Società con istanze del 15.02.2018 e 22.02.2018 ai sensi dell'art. 1 bis l.r. Lazio n. 36/87;

in via subordinata:

- per l'annullamento, ex art. 31 e 117 CPA, del silenzio/inadempimento formatosi sulla suddetta proposta e sul successivo atto di invito a provvedere trasmesso dalla Società in data 21.09.2020 e per il conseguente accertamento dell'obbligo di Roma Capitale di provvedere in via definitiva su dette istanze, con assegnazione del termine di 30 giorni;

- per la nomina di un Commissario ad Acta in caso di persistente inadempimento dell'A.C..

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Parco dell'Aniene S.C.A.R.L. il 5/3/2021:

Per l'annullamento, previa sospensiva della Determ.ne Dirigenz.le del 12.08.2020 – prot. QI/1133/2020, non notificata alla ricorrente, con la quale il Dipartimento PAU di Roma Capitale ha rigettato la proposta di modifica delle OO.UU. relative al P.U. per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in Roma, via Melibeo di cui alla Convenzione Urbanistica del 29.04.2009, presentata dalla Società con istanze del 15.02.2018 e 22.02.2018;
di ogni altro atto connesso e/o consequenziale, nonché per la condanna di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) CPA, all'approvazione delle suddette modifiche progettuali.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2021 - svolta ai sensi degli artt. 25 d.l. n. 137/2020 e 4 d.l. n. 28/2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa - la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che

- la Parco dell’Aniene s.c.a r.l. con il ricorso introduttivo ha agito in giudizio, avanzando anche istanza cautelare, “per l’accertamento e la declaratoria… dell’inadempimento di Roma Capitale agli obblighi assunti con la Convenzione Urbanistica del 29.04.2009 attuativa dell’Accordo di Programma del 22.02.2008 per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale in Roma, via Melibeo per far fronte all’emergenza abitativa e a quanto stabilito con la successiva delibera della Giunta Comunale di Roma n. 117 del 5.04.2013, per la condanna di Roma Capitale ai sensi dell’art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a. all’approvazione della proposta di modifica dei progetti delle OO.UU. previsti dall’A.d.P. presentata con istanza del 15.02.2018 e 22.02.2018 ai sensi dell’art. 1 bis l.Reg. Lazio n. 36/87 e, in via subordinata, per l’annullamento ex art. 31 e 117 c.p.a. del silenzio-inadempimento formatosi sulla suddetta proposta e sul successivo atto di invito a provvedere, trasmesso dalla società in data 21.09.2020, per il conseguente accertamento dell’obbligo di Roma Capitale di provvedere alla definizione della suddetta istanza e per la nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione Comunale”;

- con ordinanza n. 380/2021 del 21.01.2021 il Tribunale ha rigettato l’istanza cautelare;

- con motivi aggiunti, anch’essi corredati da richiesta di sospensiva, la ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale del 12.08.2020 con cui il Dip. PAU di Roma Capitale aveva rigettato la proposta di modifica delle OO.UU., ritenendo “non ricorrere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1 bis comma 2 lett. a), g) e lett. o) della l. Reg. n. 36/87 e ss.mm.ii. per l’approvazione delle modifiche al Programma per la realizzazione di edifici per l’emergenza abitativa in località Tor Cervara”… concernente la realizzazione, nel quadro degli interventi di riordino e riqualificazione edilizia ed urbanistica, di edilizia residenziale in via Melibeo, con cessione di alloggi a Roma Capitale per far fronte all’emergenza abitativa” e di “stabilire che la modifica, come proposta…(costituiva)… variante sostanziale al programma Urbanistico in argomento e pertanto necessita(va) di idoneo atto approvato dall’Organo Politico, questo anche al fine del perfezionamento dell’iter espropriativo inerente l’opera pubblica a scomputo degli oneri…”;

Ritenuto che

- l’unitarietà del progetto, sia per la parte relativa all’assetto viario che per quella concernente il sistema fognario, richieda un esame congiunto delle varie problematiche e delle opzioni proposte per il completamento delle opere programmate, soprattutto in considerazione dell’importanza della conclusione dell’iter intrapreso per la realizzazione dell’interesse pubblico nel settore abitativo;

- a fronte della constatata impossibilità di seguire il procedimento di cui all’art. 1 bis c. 2 della l.Reg. Lazio n. 36/87, l’Amministrazione Comunale sia comunque tenuta ad adoperarsi, secondo i principi di efficienza dell’azione amministrativa e di leale collaborazione, vista la vigenza dell’Accordo di Programma e la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, per portare a conclusione il procedimento, sottoponendo le istanze della ricorrente all’Organo Politico, individuato come competente ad approvarle;

- l’istanza cautelare contenuta nei motivi aggiunti debba essere in tal senso accolta, dovendo l’Amministrazione concludere il procedimento, seguendo il procedimento prescritto dalla legge;

- visto il tempo trascorso e l’urgenza della suddetta conclusione, per preservare gli interessi della parte ricorrente, messi in grave pericolo dal perdurare dell’inerzia, e per realizzare l’interesse pubblico, debbano essere fissati all’Amministrazione il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, o dalla sua notificazione, se anteriore, per la sottoposizione delle istanze della ricorrente all’Organo Politico e di successivi 60 giorni per l’esame di tali proposte di modifica da parte dello stesso;

- per la particolarità e complessità delle questioni trattate, le spese della fase possano essere compensate;

- per l’ulteriore trattazione della causa e per la verifica di tali adempimenti debba essere fissata la camera di consiglio del 27.10.2021;

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