TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-06-24, n. 202007080
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2020
N. 07080/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01991/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1991 del 2011, proposto da
Prestinuova S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. M C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Cuboni,12;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 1° dicembre 2010 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che PrestiNuova S.p.A. ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, consistente nella diffusione tramite volantino di un messaggio pubblicitario volto a promuovere la propria attività di erogazione di prestiti, irrogandole una sanzione amministrativa pecuniaria di € 70.000,00.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’AGCM;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice, nell'udienza straordinaria del giorno 19 giugno 2020, la dott.ssa Laura Marzano in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 27/2020, come modificato dall’art. 4, D.L. 30 aprile 2020, n. 28;
Udito il difensore della parte ricorrente ai sensi della norma da ultimo citata nonché del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020 e delle Linee Guida sull’applicazione del predetto art. 4 D.L. 28/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in epigrafe la società ricorrente ha impugnato il provvedimento del 1 dicembre 2010 con il quale l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato che PrestiNuova S.p.A. ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 22 del Codice del Consumo, consistente nella diffusione tramite volantino di un messaggio pubblicitario volto a promuovere la propria attività di erogazione di prestiti, irrogandole una sanzione amministrativa pecuniaria di € 70.000,00.
Al procedimento, avviato in data 4 agosto 2010, la ricorrente ha partecipato fornendo ripetuti riscontri alle richieste di informazioni dell’Autorità, la quale ha, poi, deliberato ritenendo scorretta la pratica e sanzionando la PrestiNuova.
La ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento, lo ha impugnato formulando i seguenti motivi.
1) Violazione del principio del contraddittorio e della necessaria corrispondenza fra quanto contestato e quanto sanzionato (artt. 14-18 L. n. 689/1981); violazione di legge: art. 27, comma 11, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo); artt. 6, 7 e 12 del "Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette" adottato con delibera dell'AGCM del 15 novembre 2007 n. 17589; artt. 7 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241 (violazione del principio del contraddittorio nel procedimento amministrativo); eccesso di potere per difetto di istruttoria.
2) Eccesso di potere per difetto di presupposti, illogicità manifesta, incoerenza e contraddittorietà; violazione degli artt. 20 e 22 D.Lgs. 205/2006.
Ha chiesto, quindi, l’annullamento del provvedimento o, in subordine, la riduzione della sanzione.
L’AGCM si è costituita in giudizio per resistere al gravame depositando, in vista del merito, memoria con cui ha chiesto la reiezione del ricorso.
La parte ricorrente ha replicato con memoria depositata in data 8 giugno 2020, formulata a nome della Banca della Nuova Terra S.p.A., in cui PrestiNuova è stata incorporata per fusione con atto in data 10 giugno 2019 a rogito del Notaio Dott. M T.
All’udienza straordinaria del 19 giugno 2020, sentito il difensore della parte ricorrente ai sensi dell’art. 4 D.L. 28/2020 nonché del decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134/2020 e delle Linee Guida sull’applicazione del predetto art. 4 D.L. 28/2020, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Oggetto di impugnazione è la delibera con cui l’AGCM ha ritenuto che PrestiNuova S.p.A. ha posto in essere una pratica commerciale scorretta, consistente nell’aver diffuso messaggi promozionali tramite volantini, diretti a promuovere finanziamenti garantiti da cessione del quinto o da deleghe di pagamento, senza indicare con chiarezza il TAEG e, dunque, non fornendo al consumatore tutti gli elementi necessari per comprendere immediatamente e agevolmente il costo effettivo del prestito e, quindi, l’eventuale convenienza dell’operazione proposta. La pratica è riferita ai messaggi pubblicitari diffusi dal mese di settembre 2007 al dicembre 2009, nonché a febbraio 2010.
Con l’avvio del procedimento, avvenuto a seguito della segnalazione di un consumatore, l'AGCM ipotizzava la diffusione da parte di PrestiNuova di un volantino pubblicitario ingannevole, volto a promuovere l’attività di erogazione di prestiti della medesima, senza indicare alcuni elementi essenziali da cui poter evincere le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti: in particolare, il messaggio (relativo all'operazione di cessione del quinto in regime di convenzione con la Regione Siciliana contenente le condizioni per il mese di febbraio 2010 riservate ai dipendenti della Regione) riportava esempi di prestito, indicando un importo, il corrispondente ammontare della rata e il numero di rate necessario per il rimborso della somma stessa senza, tuttavia, indicare: i) i tassi di interesse applicati; ii) il relativo TAEG; iii) il termine di scadenza dell'offerta; iv) la precisazione che il ricavo indicato fosse al netto dei costi della polizza assicurativa; v) il numero di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari; vi) lo specifico ruolo svolto dal sig. S T (indicato nella parte sottostante del messaggio pubblicitario tra i riferimenti del professionista).
L'Autorità, quindi, con la comunicazione di avvio richiedeva alla ricorrente informazioni in ordine: al ruolo ricoperto dal sig. S T; alle modalità e condizioni economiche alle quali venivano effettivamente concessi i prestiti, specificando l'entità del TAN e del TAEG e l'ammontare delle singole voci di costo, anche con riferimento agli esempi contenuti nel messaggio pubblicitario in esame; alla programmazione del messaggio segnalato, precisandone periodo, mezzi e luoghi di diffusione; al numero delle adesioni all'offerta di prestiti in oggetto a partire dall'ottobre 2007, specificandone, su base mensile, i relativi importi complessivi; ad ogni altro elemento utile alla valutazione del caso in esame.
La ricorrente forniva le informazioni richieste precisando che la mancata indicazione del TAN e del TAEG nel volantino del febbraio 2010, oggetto del procedimento, era da imputare ad un mero refuso di stampa, tanto che in altri messaggi pubblicitari diffusi nello stesso periodo i dati predetti erano stati inseriti.
Seguiva ulteriore richiesta di informazioni da parte dell’AGCM, riscontrate dalla ricorrente; infine in data 1° dicembre 2010 l'Autorità adottava il provvedimento in epigrafe, con il quale riteneva che il messaggio pubblicitario esaminato fosse inadeguato a soddisfare l'onere minimo di chiarezza e completezza informativa con riguardo alle caratteristiche dell'offerta di prestiti reclamizzata, nonché alle modalità e alle condizioni alle quali questi ultimi vengono effettivamente concessi, non indicando chiaramente gli elementi essenziali da cui ricavare gli esatti costi del finanziamento.
In particolare, l'Autorità ha ritenuto che, nelle versioni mensili diffuse dal mese di settembre 2007 al dicembre 2009, nella comunicazione il TAEG "è unicamente indicato attraverso la specificazione relativa ad un'entità riferita alle ipotesi di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nonché di deleghe di pagamento, con durata di cinque o dieci anni, senza alcun riferimento specifico agli esempi di importo di prestito concedibili riportati. Tale entità, peraltro, mai applicabile ad alcuno degli esempi riportati nelle varie versioni del messaggio, è presumibilmente quella massima applicabile in considerazione di quanto previsto dalla convenzione con la Regione Siciliana, che all'art. 6 ne dispone un tetto. Tuttavia, la stessa appare troppo generica e non consente al consumatore di effettuare un effettivo calcolo circa gli oneri economici conseguenti all'erogazione del prestito con riguardo alle esemplificazioni pubblicizzate".
Quanto alla versione del febbraio 2010 l’Autorità ha rilevato che "nella comunicazione non è presente addirittura alcuna menzione del TAEG". Quindi ha ritenuto che l'assenza di puntuali indicazioni circa il TAEG impedisce al consumatore di operare un'adeguata valutazione dell'effettiva convenienza dell'offerta, posto che lo priva della possibilità di avere contezza del costo complessivo dell'operazione, cioè del costo inclusivo degli interessi e di tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito, senza che possa essere ritenuto idoneo a sanare l'incompletezza delle informazioni fornite il semplice rinvio a ulteriori fonti informative.
3. La ricorrente, con il primo motivo, lamenta che mentre l’avvio del procedimento ha riguardato solo il volantino relativo alle operazioni di cessione del quinto in regime di convenzione con la Regione Siciliana contenente le condizioni