TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-07-13, n. 202001005

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-07-13, n. 202001005
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001005
Data del deposito : 13 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2020

N. 01005/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01526/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1526 del 2019, proposto da
-OISSIS- -OISSIS-, -OISSIS- -OISSIS- e -OISSIS--OISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati D P e A C P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Ministero della salute, non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OISSIS-del Tribunale di Bari, terza sezione civile, pronunciata nei confronti della signora -OISSIS--OISSIS- che “Accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l’effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell’attrice della somma di €.189.153,00 oltre interessi legali dalla presente pronuncia sino al saldo; […]”; sentenza passata in giudicato in forza della pronuncia dalla Corte d’appello di Bari, n. -OISSIS-che ha dichiarato estinto l’appello;

per la condanna al pagamento della penalità di mora, ex art.114 comma 4, lettera e), del codice del processo amministrativo;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’articolo 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 giugno 2020 il consigliere G A e uditi per le parti i difensori L’udienza si tiene mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28/2020, comma 6, mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa di cui all’Allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 134 del 22 maggio 2020;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti, eredi della signora -OISSIS--OISSIS-, hanno richiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, passata in giudicato, con la conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento in proprio favore di quanto ivi disposto, in relazione alla sorte capitale e agli interessi.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, non risulta l’adempimento al giudicato.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso; va quindi ordinato al Ministero della salute di ottemperare alla sentenza indicata in epigrafe e, quindi, di pagare le somme ivi liquidate in favore degli istanti oltre i relativi interessi legali, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

La domanda diretta alla fissazione di un’ulteriore somma a carico dell’Amministrazione nel caso di ritardo nell’esecuzione del giudicato dev’essere anch’essa

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