TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-11-29, n. 201209940

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-11-29, n. 201209940
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201209940
Data del deposito : 29 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08306/2007 REG.RIC.

N. 09940/2012 REG.PROV.COLL.

N. 08306/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio, introdotto con il ricorso 8306/07, proposto da R Z, rappresentata e difesa dall'avv. M.G C, con domicilio eletto presso in Roma, via Umbria 7, presso lo studio dell’avv. F D;

contro

L’Amministrazione della giustizia, in persona del ministro pro tempore ,
il Consiglio superiore della magistratura, in persona del vice presidente pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege ;

per l'annullamento

della deliberazione 11 aprile 2007, con cui il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato di non confermare la dott. ssa R Z nell’incarico di giudice onorario del Tribunale di Catania per il triennio 2005-2008;

del D.M. 31 maggio 2007, che non conferma R Z nell’incarico di giudice onorario presso il Tribunale di Catania per lo stesso triennio 2005-2008.

del parere sfavorevole alla conferma 27 febbraio 2007, espresso dal presidente del Tribunale di Catania

e per la condanna al risarcimento dei danni sofferti per effetto del provvedimento di non conferma.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione della giustizia e del Consiglio superiore della magistratura;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2012 il cons. avv. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. R Z fu nominata giudice onorario (g.o.t.) presso il Tribunale di Catania, e svolse il suo ufficio per il triennio compreso tra il 2001 ed il 2004, al termine del quale non fu tuttavia confermata, ex art. 42 quinquies, I comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, per il successivo triennio dal Consiglio superiore della magistratura, il quale si uniformò ai pareri espressi dal Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Catania, e dal presidente del locale Tribunale

1.2. Il provvedimento sfavorevole, emesso dal Plenum nella seduta del 9 marzo 2005, fu impugnato insieme agli atti presupposti, e questa Sezione lo annullò con la sentenza 22 novembre 2006, n. 13.009, ritenendo che mancasse di sufficiente attendibilità il giudizio di manifesta inettitudine, espresso dal magistrato catanese, presidente della

II

Sezione penale, cui la Z era stata assegnata, e su cui unicamente si fondava, infine, la stessa decisione del C.S.M..

1.3.1. Il procedimento è stato allora rinnovato, ma ha avuto esito analogo al precedente: la deliberazione 11 aprile 2007 del Consiglio superiore della magistratura ha infatti conclusivamente stabilito di non confermare la dott. ssa R Z nell’incarico.

1.3.2. Si legge invero nella motivazione di quest’atto come il magistrato, presidente della

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