TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-05-30, n. 202200795

TAR Bari
Sentenza breve
30 maggio 2022
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Decreto cautelare
14 maggio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza breve 2022-05-30, n. 202200795
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202200795
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 00795/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00580/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 580 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Parenti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Virgilio 8;



contro

Università degli Studi di Bari, non costituita in giudizio;
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

previa adozione delle più opportune misure cautelari - del D.R. n. -OMISSIS-dell'11.02.2022, del Rettore dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, trasmesso in data 16.02.2022, avente ad oggetto la sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 4-ter, comma 3, del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, così come modificato dal decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, convertito in legge 8 marzo 2022, n. 18; - del provvedimento prot. n. -OMISSIS-del 16.02.2022 di trasmissione del suddetto D.R. n. -OMISSIS-dell'11.02.2022 dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 18.02.2022 dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con il quale si comunicava l'assenza della Prof.ssa -OMISSIS-dal giorno 08/02/2022 fino a successiva comunicazione;

- del provvedimento prot. -OMISSIS-del 02.02.2022 dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, con il quale si comunicava l'invito a far pervenire, entro il termine di 5 giorni, la documentazione vaccinale;

- della circolare prot. n. -OMISSIS- del 26.01.2022 dell'Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore decreto-legge n. 1 del 7.01.2022”;

-della circolare prot. -OMISSIS-25-01-2022, del Ministero dell'Università e della Ricerca;

- del decreto legge 26.11.2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

- del decreto legge del 21.09.2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”;

- del decreto legge 01.04.2021, n. 44, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;

- della legge del 28.05.2021, n. 76; - della legge del 23.07.2021, n. 106;

- del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non conosciuto;

e per la disapplicazione e/o rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'UE e/o proporre questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale delle seguenti norme :

- DL 44/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici e relativa legge di conversione n.76/2021;

- DL n. 127/2021 - Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening e relativa legge di conversione n.165/2021;

- DL n. 172/2021 - Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali e relativa legge di conversione n. 3/2022; - DL n. 1/2022 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore, coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18;

e per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente professore ordinario presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ha impugnato gli atti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

1) violazione e/o falsa applicazione dei diritti fondamentali: artt.1, 2, 3, 7, 15, 21 e 34 della carta dei diritti fondamentali dell’UE, in combinato disposto con gli artt.1, 3, 4, 36 e 38 della costituzione, nonché con la risoluzione 2361 (2021) del consiglio d’Europa e il regolamento (ue) 2021/953 – eccesso di potere legislativo e violazione del canone di ragionevolezza ex art.3 della costituzione, per ingiusta disparità/discriminazione;

2) violazione di legge (artt. 82 - dpr 3/1957 e 55-quater – comma 3-bis - d.lgs. 165/2001 – artt.82 – dpr 3/1957 e 55-quater – comma 3-bis – d.lgs. 165/2001– alla luce degli artt.3, 36 e 38 della costituzione e del principio del c.d. favor lavoratoris) ed eccesso di potere per manifesta ingiustizia, disparità di trattamento/discriminazione per mancata previsione di assistenza sociale sub-specie di assegno alimentare;

3) violazione e/o falsa applicazione del d.l. n. 44/2021 e in particolare dell’art. 4 ter d.l. n. 44/2021 ss.mm.ii. – violazione e/o falsa applicazione del regolamento europeo n. 536/2014 art. 28 lettera h - violazione di legge. eccesso di potere. illegittimità derivata – disparità di trattamento – mancata previsione di retribuzione / assegno alimentare in caso di sospensione dall’attività lavorativa.

L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio eccependo la infondatezza del ricorso e il difetto di legittimazione del Ministero dell’Università.

Alla camera di consiglio del 25 maggio 2022, il ricorso, che è stato trattenuto in decisione, avendo ravvisato i presupposti per una sentenza in forma semplificata.

1. Il ricorso è infondato.

I provvedimenti impugnati sono meramente applicativi dell’obbligo vaccinale per il personale delle università introdotto dall’art. 4 ter della legge n.76 del 2021, con riferimento al quale si appuntano tutte le censure prospettate nella

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