TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100998

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-05-17, n. 202100998
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202100998
Data del deposito : 17 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/05/2021

N. 00998/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01245/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
AC CO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Cesare Greco, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Cosenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Nicola Carolillo, Agostino Rosselli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;



nei confronti

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Angela Marafioti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
A.s.p. di Cosenza, Ordine dei Farmacisti della Provincia di Cosenza, AC Vitola, AC Policicchio, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

riguardo al ricorso principale:

della deliberazione della UN del Comune di Cosenza n. 86 del 20.08.2020, recante “Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Cosenza - anno 2020-2021 ”, unitamente agli allegati, facenti parte integrante della medesima deliberazione;

riguardo ai motivi aggiunti:

della deliberazione della UN del Comune di Cosenza n. 4 del 18.01.2021, recante “ Regolamentazione del Decentramento di sedi farmaceutiche art. 11 Legge 27/2012 - Approvazione Disciplinare, Procedure di Selezione e Criteri di Valutazione ”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cosenza e della Regione Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021 il Dott. Arturo Levato e udite le parti, come specificato nel verbale, mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020 e ss.mm;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. La AC CO con ricorso principale ha impugnato, in uno agli atti alla stessa allegati, la delibera n. 86 del 20.08.2020, adottata dalla UN comunale di Cosenza, con oggetto la “ Revisione biennale della Pianta organica delle farmacie del Comune di Cosenza - anno 2020-2021 ”.

La ricorrente deduce che la delibera avversata sopprime tre sedi farmaceutiche assegnate ed aperte, accorpandole tra di loro, istituisce nuove sedi in base all’art. 5 L. n. 362/1991, travisa i dati dei residenti ed i flussi migratori esistenti nel Comune, revisiona la pianta organica senza indicare la titolarità delle zone, afferma la presenza di flussi migratori e di popolazione gravitante in assenza di istruttoria.

L’esponente rileva inoltre che è attualmente titolare della zona farmaceutica n. 6 -come determinata nell’allegato n. 1 della delibera impugnata- ma lo stato futuro delle assegnazioni non fornisce alcuna indicazione se, dopo la modifica della pianta organica, tale zona resterà nella titolarità della medesima esponente.

Lamenta quindi l’illegittimità del provvedimento impugnato, poiché viziato da violazione dell’art. 5 L. n. 362/1991, incompetenza, violazione dell’art. 1 L. n. 475/1968, eccesso di potere, motivazione apparente.

1.1. Resiste il Comune di Cosenza, che deduce l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e confuta le censure della ricorrente, concludendo per il rigetto della domanda di annullamento.

Rileva che con deliberazione di UN n. 168 del 14.12.2018, il Comune -al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico- ha impartito ai competenti settori dell’Ente la direttiva di procedere alla necessaria istruttoria per la revisione periodica delle zone farmaceutiche, mediante la predisposizione di apposita e motivata proposta di deliberazione, da sottoporre all’approvazione della UN ai sensi dell’art. 2, comma 1, L. n. 475/1968, nonché dell’art. 5, comma 1, L. n. 362/1991.

Con tale atto di indirizzo la UN ha disposto l’esatta osservanza dei criteri, stabiliti dalla legge, cui avrebbero dovuto attenersi gli uffici comunali nella redazione della nuova pianta organica: numero delle autorizzazioni stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti, ferma restando la distanza tra gli esercizi farmaceutici non inferiore a m 200; identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie in maniera da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona, sentiti l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio delle sedi, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

Con il medesimo atto di indirizzo la UN ha demandato agli uffici comunali competenti per l’istruttoria l’adozione dei criteri di cui all’art. 5 L. n. 362/1991, applicabili in sede di revisione della pianta organica delle farmacie, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti.

A conclusione dell’istruttoria la p.a. ha approvato gli elaborati tecnici prodotti dal settore urbanistica, che sopperiscono in modo adeguato alla necessità di revisione della pianta organica, confermando il numero delle 24 farmacie esistenti e ha verificato la corretta applicazione dell’art. 5 L. n. 362/1991, sul potenziale “decentramento” in zone investite da un notevole spostamento demografico.

Sul versante procedimentale, il Comune, con p.e.c. del 12.09.2019, ha trasmesso all’A.s.p. e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti di Cosenza le bozze digitali della relazione esplicativa e della tavola della perimetrazione delle sedi farmaceutiche ed ha chiesto il parere previsto dall’art. 2, comma 1, L. n. 475/1968.

Con p.e.c. dell’8.10.2019 la p.a. intimata ha invitato l’A.s.p. e l’Ordine Provinciale dei Farmacisti a partecipare il 28.11.2019 ad un apposito “ tavolo tecnico/consultivo ”. Stante la mancata comparizione delle istituzioni regolarmente convocate, l’Ente territoriale -con atto di diffida comunicato a mezzo p.e.c. il 28.01.2020- ha invitato i legali rappresentanti dell’A.s.p. e dell’Ordine a rendere i prescritti pareri.

Il 13.02.2020, nel termine assegnato con l’atto di diffida, l’Ordine dei Farmacisti ha comunicato il proprio parere negativo.

Il successivo 20.08.2020 il Comune ha quindi approvato il provvedimento di revisione biennale della pianta organica delle farmacie anno 2020-2021.

1.2. Si è costituita in giudizio la Regione Calabria, che ha rilevato la propria carenza di legittimazione passiva.

1.3. Con ordinanza cautelare n. 620/2020, adottata ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata una sollecita trattazione del merito della controversia per l’udienza del 13.04.2021.

2. Con motivi aggiunti la ricorrente ha chiesto l’annullamento della delibera di UN n. 4 del 18.01.2021, recante “ Regolamentazione del Decentramento di sedi farmaceutiche art. 11 Legge 27/2012 - Approvazione Disciplinare, Procedure di Selezione e Criteri di Valutazione ”, tesa a disciplinare le forme di trasferimento delle farmacie nel Comune di Cosenza.

L’esponente ne denuncia l’illegittimità per violazione degli artt. 4, 5 L. n. 362/1991, prospettandone l’invalidità derivata in ragione del collegamento con la presupposta delibera n. 86/2020, avversata con il ricorso principale.

2.1. Il Comune di Cosenza ha eccepito l’inammissibilità dei motivi aggiunti per carenza di interesse, concludendo per il rigetto.

2.2. Con ordinanza cautelare n. 144/2021, adottata ex art. 55, comma 10, c.p.a., è stata fissata una sollecita trattazione del merito della controversia per l’udienza del 13.04.2021.

3. All’udienza pubblica del 13 aprile 2021, in prossimità della quale sono state depositate memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

4. Si impone, in via preliminare, il vaglio dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante la ritenuta assenza di lesività della delibera avversata.

La difesa comunale rileva, in particolare, che il decentramento delle sedi farmaceutiche, così come concepito dalla p.a. intimata, lascia immutato il complessivo numero di 24 sedi presenti sul territorio e non comporta inoltre alcun obbligo a carico dei farmacisti, che potranno conservare la titolarità delle sedi attualmente esistenti a prescindere dalla

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