TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-04-03, n. 202003778

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2020-04-03, n. 202003778
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202003778
Data del deposito : 3 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/04/2020

N. 03778/2020 REG.PROV.COLL.

N. 15328/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15328 del 2018, proposto da
Uliu S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove 21;
;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della nota prot. CA/220659/18 del 16/11/18 di disdetta dell'o.s.p. del ricorrente in Via della Pace, n. 11;

- ove possa occorrere;

- della deliberazione del Consiglio municipale n. 34 del 06/09/18 e della scheda di piano di massima occupabilità ivi contemplata, menzionata e non comunicata;

- del verbale della commissione tecnica del 26/01/12 prot. CA/8273/18 del 30/01/12, menzionato e non comunicato;

- del verbale della commissione tecnica del 02/02/12 prot. CA/23910 del 22/03/12, menzionato e non comunicato;

- del verbale della commissione tecnica del 29/03/12 prot. CA/38118 dell'11/05/12, menzionato e non comunicato;

- dell'ordinanza del Sindaco n. 88/1993, menzionata e non comunicata;

- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ai provvedimenti impugnati che possa interpretarsi ostativo alla ricorrente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2020 il dott. Fabio Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con atto (n. 15328/2018) la ULIU s.r.l. , già titolare di concessione demaniale permanente sita in Roma, Via della Pace n. 11, assentita con determinazione dirigenziale n. 638/2001ha adito questo Tribunale per l’annullamento della nota comunale del 16 novembre 2018 di disdetta di tale concessione di suolo pubblico, a decorrere dal 1 gennaio 2019, data di scadenza della concessione, nonché, in subordine della deliberazione del Consiglio municipale del 6 settembre 2018, n. 34 e della scheda di piano di massima occupabilità, e degli ulteriori atti e provvedimenti nell'epigrafe indicati.

2.Avverso tali provvedimenti la Società ricorrente ha dedotto le seguenti censure:

A)Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione travisamento posti di fatti di disparità di trattamento.

Deduce l’insussistenza di elementi fattuali ostativi al mantenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico;
afferma, a tale riguardo, il tutto corredato da perizia tecnica che:

a.1) la concessione non pregiudicherebbe in alcun modo i cd. coni visivi;

a.2) i parcheggi riservati ai portatori di handicap non sarebbero in alcun modo confliggenti con la OSP, essendo da questa ben distanziati.

a.3) il verbale della Commissione tecnica del piano di massima occupazione relativa a via del Governo Vecchio afferma che "il divieto di sosta, secondo il codice della strada, ed alla luce del parere espresso dal Comandante della Polizia locale di Roma capitale, riguarda solo i veicoli e non le occupazioni di suolo pubblico con tavoli e sedie", sussistendo, nel caso di specie, lo spazio destinato al passaggio dei pedoni e delle vetture, e non potendosi il divieto di sosta e di fermata opporsi alle occupazioni di suolo pubblico.

B) Violazione e falsa applicazione degli articoli 45,46 e 47 del decreto legislativo 42 del 2004;
violazione del decreto sulle liberalizzazioni;
eccesso di potere sotto differenti profili,

Deduce che i"coni visivi", volti alla tutela cd. indiretta del bene culturale, ex art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004, ritenuti da Roma Capitale ostativi al mantenimento della concessione di suolo pubblico, non sarebbero in alcun modo pregiudicati dalla OSP, non avendo l’Amministrazione ministeriale, dotato di specifica competenza in materia, mai adottato alcuna misura di tutela del contesto culturale, artistico ed architettonico, secondo le procedure descritte dagli artt. 46 e 47 del codice dei beni culturali, non potendo con ciò ritenersi applicabili le prescrizioni ed i divieti connessi ai cd. coni visivi, invocati da Roma Capitale a sostegno delle ragioni impeditive al mantenimento della occupazione di suolo pubblico.

3. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Deduce che l’O.S. n. 88/93 ritenuta ostativa alla presenza di tavolini è stata abrogata e non interessa il tratto di strada interessato dalla OSP, atteso che dalla Relazione della Polizia Municipale del 12 marzo 2019 emerge che il tratto di Via della Pace ricompreso tra Via di Tor Millina e Vicolo della Pace è disciplinato dall’O.S. n. 285/1996 e dalla determinazione dirigenziale di Traffico n. 858/2013.

4. Occorre premettere, ai fini del decidere, che la nota comunale oggetto d'impugnativa risulta esser stata adottata con riferimento:

- all'art. 4 bis, comma 4 della deliberazione dell'assemblea capitolina del 23 luglio 2014, n. 39 (Regolamento COSAP) secondo cui "nell'ambito della città storiche si può subordinare il rilascio di concessioni di suolo, alle prescrizioni di appositi piani che individuino la massima occupabilità delle aree di rispettiva competenza";

- alla definizione da parte del Municipio (deliberazioni n. 6/2010 e 28/2012) delle aree in cui istituire il Piano di Massima Occupabilità ed alla approvazione della relativa scheda di dettaglio (deliberazione n. 34 del 6 settembre 2018) riguardante Via della Pace che per il locale in questione non prevede più la possibilità di rilasciare concessioni per l'occupazione del suolo pubblico ancor più sulla base dei verbali della competente commissione tecnica per la redazione dei piani di massima occupazione municipali;

- al verbale della commissione tecnica del 2 febbraio 2012 nel quale i rappresentanti della Soprintendenza statale degli uffici capitolini e della polizia locale hanno rilevato che stante la vigenza dei divieti di sosta zona rimozione della strada, previsti dell'ordinanza sindacale del traffico 88 del 1993 "non può essere prevista l'occupabilità del suolo pubblico in considerazione anche dell'applicazione, come richiesto dalla Soprintendenza, dei coni visivi a tutela della godibilità del monumento costituito dalla chiesa di Santa Maria della Pace..... oltre alla necessità di tutelare in primis i tre posteggi destinati ai portatori di handicap".

- dal verbale della commissione tecnica del 29 marzo 2012prot. CA/38118 dell’11 maggio 2012 da cui risulta che a seguito di sopralluogo è stata accertata “l’attuale sussistenza e la necessità di posti auto riservati ai portatori di handicap, la cui presenza comporta che la strada sia a doppio senso di marcia…… La commissione prende atto, inoltre, della presenza di edifici vincolati sulla strada posti ambo i lati…… Ritiene di procedere all’approvazione della scheda di dettaglio con previsione di occupabilità zero….”.

6. Le censure proposte non possono essere condivise.

Quanto alle doglianze calibrate sulla assenza di misure e prescrizioni di tutela indiretta da parte del Ministero per i beni culturali ed ambientali, volte a preservare i cd. coni visivi al contesto ambientale e culturale di riferimento, secondo le procedure descritte dagli artt. 46 e 47 del decreto legislativo n. 42/2004, il Collegio ritiene di dover attribuire decisivo rilievo, in primo luogo, alla rinvenuta ed attuale vigenza di vincoli di tutela diretta (e non indiretta come evocati dalla ricorrente) apposti ed istituiti dall’Amministrazione ministeriale, ex decreto legislativo n. 42/2004, con decreti ministeriali a tutela del contesto culturale, artistico ed architettonico in questione.

Proprio con riferimento al contesto in esame, quello del Centro storico, e, segnatamente al Rione Ponte, in cui è ricompresa Via della Pace, è dato rinvenire la presenza di vincoli di tutela diretta caratterizzanti tutta l’area ed in particolare la Chiesa di Santa Maria della Pace (d.m. 13.6.1957 e d.m. 23.7.1957) il Palazzo Gambirasi (d.m. 21.12.1957), nonché gli Stabilimenti Teutonici di Santa Maria dell’Anima e l’Ospizio della Nazione Teutonica, unitamente all’esigenza di tutelare e preservare la fruibilità dei coni visivi, ossia del contesto artistico ed architettonico complessivo di tutta la strada di Via della Pace, come riscontrabile dai verbali della Commissione tecnica PMO in data 29 marzo 2012 ed 11 maggio 2012 (cfr. nota Sovraintendenza capitolina n. 470 del 9 gennaio 2019).

Giova, peraltro, osservare che il Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza speciale archeologica delle arti e del paesaggio di Roma, con apposita relazione resa in esecuzione dell’ordinanza istruttoria della Sezione n. 862/2019, proprio con specifico riferimento alla OSP in questione, rammentando la sua competenza in materia di tutela degli sfondi, dei coni visivi e del Centro storico, ha affermato che “Via della Pace è strada sottoposta a vincolo di tutela monumentale ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lett. G) del decreto legislativo 42 del 2004” essendo un’area di notevole importanza storico artistico ed architettonico della Città, tenuto conto della rilevanza storico culturale della strada in questione, e della preminenza dell’interesse pubblico alla tutela e al decoro del patrimonio culturale rispetto agli interessi privati e rispetto a qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela di tale patrimonio, attuabile, peraltro, mediante un logico e ragionevole equilibrio tra tutela del paesaggio urbano ed offerta commerciale la quale non risulta del tutto impedita “dai limiti imposti dal PMO che inibiscono solamente l’occupazione dello spazio esterno alla locale”.

La Soprindentenza statale, nell’ambito delle sue competenze ed attribuzioni, risulta aver offerto, poi, specifiche indicazioni e condivisioni rispetto all’operato della Commissione tecnica, ai fini della redazione della scheda di dettaglio del PMO inclusiva di Via della Pace, finalizzate alla tutela sia “dello sfondo/fulcro formato dalla chiesa di Santa Maria della Pace”, sia del cono visivo, o corridoio visivo, riguardante “la strada, la quinta architettonica, lo sfondo o fulcro”, avendo, peraltro, evidenziato come la perizia giurata di parte abbia nel posizionamento nel grafico delle n. 2 le linee di visuale dei coni visivi 1 e 2 “evidenziato principalmente quelle che di fatto rendono ben visibile solo parte della facciata della chiesa. Infatti già ponendosi sul punto 3 la vista della chiesa risulta in parte occultata dalla presenza della osp……..posta a servizio del civico n. 11 crea sicuramente disturbo visivo alla vista di una delle più importanti e famose chiese di Roma”.

7. Osserva il Collegio come in simile contesto siano da considerare non suscettibili di accoglimento anche le doglianze incentrate sulla asserita violazione delle procedure di tutela contenute negli artt. 45 e 46 del decreto legislativo n. 42/2004, in presenza dei succitati vincoli “di tutela monumentale” involgenti, peraltro, la quasi totalità degli immobili presenti nel tratto di Via della Pace, unitamente alle censure con cui la Società ricorrente prefigura un difetto di attribuzione nella definizione ed individuazione dei coni visivi assunti ad elemento ostativo al mantenimento della OSP, tenuto conto delle specifiche competenze della Soprintendenza capitolina diffusamente rimarcate nella nota n. 470 del 9 gennaio 2019 cui è stata attribuita ( cfr. ordinanza sindacale 182 del 1997) la "cura gli adempimenti previsti dalla legge 1089 del 1939 per tutto quanto attiene al patrimonio storico, archeologico, artistico monumentale e paesistico appartenente o di competenza del comune, assicurando la tutela del tessuto storico della città del territorio, delle aree dei complessi monumentali stabilendo le prescrizioni dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose, ne sia danneggiato la prospettiva o la luce ogni siano alterate le condizioni di ambiente di decoro, esprimendo, così, parere obbligatorio su ogni intervento, opera, installazione anche temporanea e precaria sulle medesime aree”.

8. Anche i profili di doglianza che attengono alla disciplina del traffico sul tratto di strada interessato non possono considerarsi meritevoli di accoglimento.

Ed invero, il Collegio rileva come nel tratto di strada (Via della Pace da Via Tor Millina a Vicolo della Pace), interessato dall’attività di somministrazione della ricorrente, in disparte da imprecisioni riscontrate nella nota comunale gravata dovute al richiamo alla sola ordinanza sindacale n. 88/93 ( e non anche a quella successive n. 285/96 ed alla determinazione dirigenziale di traffico n. 958/2013), risulti consentito il traffico veicolare di carico e scarico delle merci, quello dei veicoli diretti alle aree interne, quello dei veicoli a servizio dei disabili, nonché dei veicoli del servizio AMA e del servizio di soccorso ed emergenza, e che trattandosi di strada chiusa la circolazione altro non possa che essere a doppio senso di marcia, vieppiù in ragione dei posti parcheggio riservati ai disabili (ridotti a n. 2 ed ubicate a pettine in prossimità del civico n. 21).

9. Da ciò consegue, che il riferito assetto – rectius regime – regolatorio della circolazione stradale sopra indicato altro non possa che far ritenere prive di pregio sia la prospettazione che le conseguenti deduzioni di parte fondate sull’assunto che la strada sia da considerare a senso unico di marcia, come invece asserito nella perizia giurata, depositata in atti, elementi tutti che conducono alla reiezione del ricorso.

10. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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