TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401661

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 2024-06-28, n. 202401661
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202401661
Data del deposito : 28 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2024

N. 01661/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 698 del 2024, proposto da società -OMISSIS-&
C. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V C ed E Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

previa sospensione

del verbale di disposizione -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, emesso dall’Ispettorato Territoriale ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. 124/2004, notificato alla società ricorrente in data 27 marzo 2024, con cui è stata disposta e intimata l’introduzione di un’indennità di esposizione al freddo a favore dei lavoratori dipendenti della società stessa ai fini retributivi, previdenziali e contributivi, mediante la stipula di un contratto aziendale, quale adeguamento del trattamento economico dei medesimi a quello di coloro che svolgono attività in settori diversi e che soggiacciono ai relativi contratti collettivi di categoria, e ciò nel termine massimo di novanta giorni dalla notifica del verbale;

nonchè del silenzio – rigetto perfezionatosi in data 27 aprile 2024 sul ricorso gerarchico al Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, notificato in data 10 aprile 2024, avente ad oggetto il predetto verbale, e degli atti e provvedimenti presupposti e comunque connessi;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2024 il dott. Carlo Polidori e udito l’avvocato V C;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Come si evince dalla motivazione dell’impugnato verbale, all’esito dell’accesso ispettivo eseguito in data 18 dicembre 2023 l’ispettore del Lavoro ha accertato che: A) otto dipendenti della società, addetti al reparto -OMISSIS-, «lavorano per circa 8 ore giornaliere esposti a temperature che variano dai - 20° ai - 24°, come confermato anche dai giudizi di idoneità alla mansione che prevedono, tra i fattori di rischio specifico, con il richiamo al d.lgs. n. 81/08, titolo VIII, capo I, il microclima e -OMISSIS-» ;
B) «nel DVR, tra gli agenti fisici, il “microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche”, è classificato tra i fattori “ad rischio alto”. Purtuttavia, nonostante il DVR contempli i rischi cui sono sottoposti coloro che svolgono l’attività lavorativa a contatto con -OMISSIS- (-OMISSIS-), i rispettivi lavoratori non ricevono un trattamento economico adeguato all’attività svolta, stanti i potenziali rischi per la salute cui sono esposti a causa della stessa».

Come pure si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato, l’ispettore del Lavoro ha rilevato che: A) «il lavoro a contatto con il freddo, con temperature inferiori a - 5° è nell’elenco delle attività particolarmente usuranti, ai sensi della tabella A del d.lgs. 374/1993 e come tale, i lavoratori di questo settore hanno diritto ad accedere al trattamento pensionistico anticipato» ;
B) «il

CCNL

Alimentari/TUIR, tra le attività disagiate, all’art. 57, prevede l’erogazione dell’indennità di disagio come elemento aggiuntivo alla normale retribuzione, in favore di tutti quei lavoratori che operano in attività considerate poco agevoli, come quelli del settore alimentare, dell’edilizia, logistico, manifatturiero. Ai lavoratori all’interno di celle frigorifere, attività svolta prevalentemente, in considerazione delle temperature particolarmente basse e delle condizioni di lavoro, è riconosciuta una indennità fino al 12% sulla busta paga, per le ore lavorate in condizione di disagio»
;
) C) «il CCNL del commercio, adottato dalla -OMISSIS-&
C. snc, fa soggiacere i lavoratori che svolgono attività a contatto con il freddo ad un trattamento deteriore rispetto ai medesimi lavoratori che operano nel campo alimentare, della logistica e dell’edilizia e manifatturiero, non è pensabile che alle medesime condizioni lavorative, i lavoratori della società ispezionata non debbano ricevere un compenso che li indennizzi per il disagio subito».

Per tali ragioni l’ispettore del Lavoro - ritenuto che «debbano prevalere le norme di carattere costituzionale rispetto a quelle ordinarie» e, quindi, si renda necessario «un adeguamento retributivo, contributivo e previdenziale dei lavoratori che lavorano nel-OMISSIS-» - invocando al riguardo gli articoli 3, 36 e 37 Cost e art. 2087 cod. civ., in combinato disposto con il d.lgs. n. 81/2008, ha imposto alla società ricorrente «l’adeguamento della retribuzione dei medesimi, anche ai fini previdenziali e contributivi, applicando l’indennità da esposizione al freddo, mediante la stipula di un contratto aziendale che preveda una contribuzione specifica per i lavoratori che operano esposti alle temperature anzidette» , precisando che: A) l’indennità, «in base agli accordi che si andranno a stipulare, dovrà variare dall’8% al 12% in aumento al compenso ricevuto sulla busta paga, per le ore lavorate in ambienti freddi» ;
B) tale percentuale «dovrà essere calibrata in base alle ore di esposizione e alla temperatura massima di esposizione, motivando in proposito la scelta adottata sulla base dei due indicati parametri. A titolo esemplificativo, si ricordi che il CCNL dell’11 giugno 1958 lavoratori addetti all’industria del freddo Parte V-art. 1, prevedeva l’indennità disagio, come segue: “a quei lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere con temperatura da 0 a meno 5°, per il tempo di lavoro effettivo da essi trascorso in detti ambienti, sarà concessa una indennità speciale denominata “indennità disagio freddo” pari all’8% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune» ;
C) agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi «verranno sommati i singoli periodi: dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti» ;
D) per i lavoratori che svolgono normalmente la loro attività in celle frigorifere con temperatura inferiore a - 5°, «per il tempo di lavoro effettivo da essi trascorso in detti ambienti;
sarà concessa una indennità speciale denominata “indennità disagio freddo” pari al 10% del salario contrattuale base e della contingenza del manovale comune»
;
E) agli effetti del computo giornaliero della permanenza negli ambienti freddi di cui sopra «verranno sommati i singoli periodi: dal computo totale la frazione inferiore ai 30 minuti verrà esclusa, mentre verrà arrotondata ad ora la frazione superiore ai 30 minuti» ;
F) l’indennità «sarà corrisposta per tutte le ore effettivamente lavorate e non sarà considerata nel computo della maggiorazione per eventuale lavoro straordinario, né sarà considerata retribuzione ad alcun effetto contrattuale».

A corredo di tali puntuali disposizioni, l’ispettore del Lavoro nell’impugnato verbale ha precisato altresì che: A) senza entrare nel merito del contratto nazionale prescelto dalle parti, purtuttavia, nell’esercizio del potere di disposizione di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 124/2004, in applicazione del dettato costituzionale e nella lettura sistematica delle norme richiamate si rende «necessario che i lavoratori della società ispezionata debbano ricevere la stessa gratificazione economica aggiuntiva spettante ai lavoratori che svolgono identica attività disagevole in un diverso settore di attività»: D) diversamente opinando, si giustificherebbe «un trattamento economico differenziato e discriminatorio, poggiante sull’applicazione del contratto collettivo nazionale, con la conseguenza che sarebbe l’applicazione di quest’ultimo la fonte della discriminazione» , mentre «la finalità della legge è quella di garantire trattamenti equi e parificati a coloro che vengono esposti ai medesimi disagi e che svolgono lavori altrettanto usuranti», e quindi «non c’è ragione perché questa gratifica economica non debba essere imposta attraverso la disposizione di un’integrazione contrattuale relativa alla singola azienda e ai suoi lavoratori».

Sulla scorta di tali considerazioni nell’impugnato verbale conclusivamente si dispone che la società ricorrente «introduca nel termine massimo di 3 mesi dalla notifica del presente provvedimento, nel contratto aziendale, l’indennità di esposizione al freddo nella misura su indicata (dall’8% al 12% in ragione del tempo di esposizione e della temperatura massima di esposizione, motivando in proposito), al fine di adeguare il trattamento dei suoi lavoratori a quello di coloro che svolgono l’attività lavorativa, esposti a temperature che vanno dai - 5° ai - 35°, che operano in settori diversi e che soggiacciono ai relativi contratti collettivi di categoria».

2. Dell’impugnato verbale la società ricorrente - premesso che la presente controversia rientra nella giurisdizione del Giudice amministrativo e che legittimato passivo nel presente giudizio è l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di -OMISSIS-, articolazione territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che è un ente pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico e piena autonomia organizzativa e contabile - chiede l’annullamento lamentando: la violazione degli articoli 14, comma 1, del d.lgs. 124/2004, 3, 36, 37, 39, comma 1, e 97 Cost., 2070 e 2084 cod. civ., nonché del

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