TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2017-07-04, n. 201707781
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/07/2017
N. 07781/2017 REG.PROV.COLL.
N. 14485/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14485 del 2016, proposto da:
Trekking Italia Associazione Amici del Trekking e della Natura, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianluigi Pellegrino C.F. [...]e Franco Pellizzer C.F. [...], con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gianluigi Pellegrino, in Roma, corso Rinascimento n. 11;
contro
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto a firma del sottosegretario delegato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 ottobre 2016 avente ad oggetto il rigetto del ricorso in via amministrativa presentato da Trekking Italia in data 6 maggio 2016 per l'annullamento del decreto direttoriale n.19/11/2016;
del decreto direttoriale del Direttore Generale della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 19/11/2016, emesso in data 29.3.2016, trasmesso per racc.ta A/R con la nota ministeriale di cui al prot n. 34/0003348/MA001.A001.10997 del 31.3.2016, pervenuto e conosciuto in data 8.4.2016, con cui è stata disposta la cancellazione dell’Associazione ricorrente dal Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2017 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che TREKKING ITALIA - Associazione amici del trekking e della natura ha dedotto che:
- è una libera associazione senza scopo di lucro istituita, nel 1988, principalmente al fine di “ promuovere il trekking in tutte le sue manifestazioni, quale meno per avvicinarsi, conoscere, rispettare, difendere la natura e l'ambiente anche nei suoi aspetti culturali ... quindi di educare a muoversi nella natura e nell'ambiente, a valutare e a valorizzare al meglio le proprie risorse fisiche e psicologiche, avvicinandosi ad uno stile di vita più semplice in cui risultino più immediati e spontanei i rapporti umani ” ai sensi dell’art. 3 dello Statuto;
- per il perseguimento di tali finalità svolge attività di promozione sociale tra le quali, la "promozione dell'andar per sentieri", mediante organizzazione per i propri soci di escursioni in Italia e all'estero, l'organizzazione di incontri esplicativi e di escursioni adatte ai giovani ed alunni delle scuole di ogni grado, l'organizzazione di attività, incontri ed escursioni rivolte alle persone portatrici di handicap e diversamente atte, la diffusione tra i giovani di programmi di educazione ambientale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, storico ed artistico e delle tradizioni popolari, incontri, manifestazioni, momenti di aggregazione per tutti gli amici del trekking e della natura e la pubblicazione di una rivista, o di altri strumenti informativi, che diffondano l'attività dell'Associazione, la cultura della natura e del trekking;
- in relazione alle finalità di promozione sociale perseguite, in data 19.12.2003 l'Associazione ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Volontariato, dell'Associazionismo sociale e delle Politiche giovanili l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) di cui alla legge n. 383/2000;
- a seguito del compimento delle richieste modifiche statutarie, la predetta Direzione Generale, con la nota del 6.10.2004, ha trasmesso alla ricorrente il decreto del Direttore Generale di pari data con il quale, a esito delle verifiche sul possesso dei requisiti richiesti dalla disciplina di settore, la stessa è stata iscritta con il n. 92 al suddetto Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;
- con la comunicazione di cui al prot. n. 34/0001730/MA001.A001.11002dell’11.02.2016, pervenuta in data 17.2.2016, la Divisione Il della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha informato la ricorrente della pretesa insufficienza dei requisiti necessari ai fini della permanenza dell'iscrizione della medesima nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (APS) di cui alla legge n. 383/2000, specificandosi che, dall’esame della documentazione trasmessa dalla ricorrente, in esito alla richiesta di informazioni rivoltale nell'ambito della revisione periodica del suddetto Registro nazionale ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M. n. 471 del 2001, risultava dichiarata l'esistenza di n. 8 sedi operative in 8 province e in 8 regioni del territorio nazionale e che, tale dato, non appariva sufficiente a comprovare la sussistenza dei requisiti minimi richiesti per il mantenimento dell'iscrizione al Registro stesso atteso che, sia la legge n. 383/2000 che il D.M. n. 471/2001, ai fini dell'iscrizione al Registro nazionale APS, “ prevedono lo svolgimento di attività e la presenza in almeno 5 Regioni e 20 Province, e che tale presenza, come esplicitato dall'Osservatorio nazionale dell'Associazionismo, deve intendersi come <una presenza attiva ed organizzata, testimoniata dall'istituzione di una sede operativa con struttura di edificio organizzata in ciascuna delle cinque regioni e ventiprovince> ” e che, pertanto, una presenza attiva e organizzata, così richiesta, non era ritenuta sufficientemente documentabile mediante " il mero rinvio all'esame dei cataloghi quadrimestrali presenti nel sito associativo ";
- con le controdeduzioni presentate in data 27.2.2016, la ricorrente ha argomentato le ragioni comprovanti il possesso dei requisiti ex lege , producendo documentazione sugli ambiti territoriali di svolgimento della propria attività;
- tuttavia, con il decreto del Direttore Generale del 29.3.2016, essendosi ritenuta l'insufficienza delle dichiarazioni e dei documenti prodotti da parte della ricorrente con riferimento al mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al Registro nazionale, è stata disposta la cancellazione della medesima dal Registro nazionale APS avendo riguardo in particolare:
-- sia "all'attività e presenza operativa diffusa", rilevando che tale requisito non sarebbe stato soddisfatto attraverso "lo svolgimento di esecuzioni di breve durata e in momenti diversi attraversando località situate su tutto il territorio nazionale e la realizzazione delle ulteriori attività statutarie" presso strutture organizzate in 8 province ed 8 regioni;
-- sia alla "presenza attiva e organizzata", ritenendo "che l'associazione Trekking Italia a seguito della revisione effettuata non risulti attualmente in possesso del necessario requisito della diffusione territoriale necessario per il mantenimento dell'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale secondo quanto previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 383 del 2000 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del dm. n. 471 del 2001;
- la ricorrente ha, quindi, presentato, in data 6.5.2016, ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 471/2001, con il quale ha illustrato le proprie ragioni, chiedendo la declaratoria di annullamento del decreto impugnato;
- con il decreto a firma del Sottosegretario delegato del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 3.10.2016, notificato alla ricorrente a mezzo PEC in data 4.10.2016, il proposto ricorso amministrativo è stato formalmente respinto - previa acquisizione del parere vincolante dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, comma 1, della 1. n. 383/2000 e dell'art. 7, comma 1, del D.M. 471/2001 - nell'assunto che "il requisito di cui all'art. 7 comma 2 della legge 383 del 2000 e all'art. 2 comma 1 lett b) del dm. 471 del 2001 deve intendersi come una presenza attiva organizzata testimoniata dall'istituzione di una sede operativa con struttura di ufficio organizzata in ciascuna delle cinque regioni e venti provincie, a nulla valendo la residenza dei singoli associati' e quindi rilevando "il venir meno del requisito della diffusione territoriale... necessario per il mantenimento dell'iscrizione al Registro nazionale",
- con il ricorso in trattazione la ricorrente ha impugnato sia la decisione negativa sul ricorso amministrativo che il presupposto decreto, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
- incompetenza e violazione di legge per violazione degli artt. 4, 14 e 16 del d.lgs. n. 165/2001 , in quanto il provvedimento del 3.10.2016 risulta esser stato assunto dal Sottosegretario di Stato in forza di quanto previsto dal D.M. 2.6.2016 recante la “Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per taluni atti