TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-26, n. 201000153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2010-03-26, n. 201000153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201000153
Data del deposito : 26 marzo 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00277/2009 REG.RIC.

N. 00153/2010 REG.SEN.

N. 00277/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 277 del 2009, proposto da:
N C e G S, rappresentati e difesi dagli avv. G B, T M F, con domicilio eletto presso Alessandro Lucchetti Avv. in Ancona, corso Mazzini, 156;

contro

Comune di Corridonia, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso Alberto Cucchieri in Ancona, via Marsala, 12;

Provincia di Macerata, rappresentato e difeso dagli avv. F G, S S, con domicilio eletto presso Paolo Cesaroni Avv. in Ancona, via Mamiani, 14;

nei confronti di

G C, S C;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale 9.12.2008 n. 86 con cui veniva definitivamente approvata la revisione del PRG.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Corridonia e di Provincia di Macerata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2010 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, in qualità di comproprietari dei terreni interessati, impugnano la deliberazione del Consiglio Comunale 9.12.2008 n. 86 con cui veniva definitivamente approvata la revisione del PRG. In particolare chiedono l'annullamento delle nuove previsioni urbanistiche nella parte in cui sottopongono la proprietà degli stessi a piano attuativo unitario quale “comparto minimo di intervento”.

L'area in questione costituisce un comparto edificatorio che comprende una porzione di circa mq.

5.000 classificata D3 - Zone produttive di espansione a destinazione terziaria, una porzione di circa mq.

3.000 classificata FP - Aree destinate a parcheggi pubblici, oltre ad una strada di circa 500 mq.

Al riguardo vengono dedotte le seguenti censure:



1. Nullità dello strumento urbanistico per violazione dell’art. 8 della L.r. n. 28/2001, perché il Comune approvava il nuovo PRG senza essersi dotato del Piano di classificazione acustica entro il termine del 10.7.2005 previsto dall'art. 2 della stessa Legge regionale;



2. Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta, poiché la previsione del comparto D3, insieme al parcheggio FP, rappresenta un modo surrettizio per reiterare vincoli espropriativi decaduti (relativamente all'area destinata a parcheggio);



3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e illogicità, poiché il comparto D3-FP è incoerente con le aree circostanti classificate produttive (DR e DB);



4. Violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, contraddizione e ingiustizia, poiché il comparto D3-FP ricade in area completamente urbanizzata, per cui la previsione del comparto unitario (soggetto a PP) sarebbe illegittima. Inoltre gli artt. 3 e 4 delle NTA prescrivono che nelle aree soggette a piano particolareggiato devono essere ricavate aree per attrezzature collettive per il 20% che si andrebbero a sommare a quelle del parcheggio FP (con superamento quindi degli standard);



5. Eccesso di potere per sviamento dalle finalità di pubblico interesse poiché rivolto ad deludere una pronuncia giudiziale, la decadenza dai vincoli espropriativi e l'obbligo costituzionale dell'indennizzo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Corridonia per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

Sì è altresì costituita la Provincia di Macerata per contestare, nel merito il primo motivo di ricorso chiedendone il rigetto.

All’udienza del 10.3.2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

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