TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-10-23, n. 202010871

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2020-10-23, n. 202010871
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202010871
Data del deposito : 23 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/10/2020

N. 10871/2020 REG.PROV.COLL.

N. 11686/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11686 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Antonella Amenta, Emanuel Attar Hamadani, Maria Daniela Battaglia, Valentina Bonaccorso, Giusy Caruso, Alessandra Cauchi, Carmela Cavallaro, Paolo Ceraldi, Annalisa Chianese, Caterina Chiarella, Liliana Ciaccio, Annunziata Cocciolo, Veronica Cosenza, Salvatore Davi', Iris De Vita, Rosa Emilia Della Croce, Mariagrazia Di Liddo, Marianna Di Mauro, Maria Grazia Di Mino, Maria Donato, Antonella Donato, Giuseppe Sebastiano Esposito, Francesca Falzone, Pietro Farro, Enrica Fermi, Omar Fikri, Alessandra Vittoria Giovanna Filoni, Rosa Fodaro, Sofia Forciniti, Alessia Fulginiti, Maria Cristina Giordano, Marilena Guerrieri, Greta Guzzetta, Armando Ianulardo, Luciana Iaria, Ketty Illuminato, Silvia Lazzoi, Elisa Maddonni, Gerardo Maestoso, Carmelina Maimone, Daniela Massaiu, Emanuela Matarese, Fabio Miele, Michelina Miraglia, Andrea Moscatelli, Joanna Mugneco, Luigino Nesta, Paola Perri, Delio Peschiulli, Roberta Primiero, Antonella Randazzo, Ernesto Rizzo, Antonio Russo, Camillo Russo, Maria Teresa Sammarco, Giuseppe Massimiliano Sampognaro, Lucia Santangelo, Rosita Schillaci, Rosa Siverino, Maria Letterina Sorrentino, Irene Beatrice Strazzeri, Henri Toska, Giuseppe Vinciguerra, Mariarosaria Gina Vita, Ludovica Zagordi, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Santi Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio Scolastico Regionale per L'Umbria, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Francesco Pronesti' non costituito in giudizio;

concorso dsga


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2020 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiedeva l’annullamento della graduatoria di ammissione alla prova scritta del concorso pubblico per esami e titoli a 2004 posti di direttore dei servizi generali e amministrativi del personale ATA, con specifico riferimento agli atti impugnati.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.

Con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 2015 del 20/12/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28/12/2018, n. 102, 4° Serie Speciale, il MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito il concorso nazionale, organizzato su base regionale, per esami e titoli, a 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del Personale Ata.

I ricorrenti hanno partecipato alle prove preselettive per esami e titoli a 2004 posti di dsga del personale ATA, non risultando tuttavia ammesse alle prove successive per non essere rientrati nel triplo dei posti disponibili.

2.1. Le questioni sollevate con i primi motivi di gravame sono state già affrontate funditus con la sentenza 13805/2019 di questa Sezione (ma si veda anche n. 8083 del 2020 e la n. 7631 del 2020), con la quale è stato precisato che in mancanza di espressa previsione sul carattere regionale o provinciale delle graduatorie “ rientra nella discrezionalità del Ministero, nei limiti sindacabili della manifesta illogicità e irragionevolezza, la scelta sul tipo di articolazione territoriale della presente procedura. La previsione di graduatorie per singole Università non è illogica o irrazionale, posto che questa punta a rendere le procedure concorsuali, rapide, economiche ed efficienti, in aderenza con quanto disposto dalla l. 56/2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo), volta alla semplificazione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali così come introdotta nel testo della legge 56, all’art. 3 nei commi da 6 a 16. Infatti, la possibilità di effettuare tante graduatorie locali quanti sono gli Atenei interessati determina sicuramente lo snellimento dell’intera procedura, dovendo, ogni singola graduatoria avere a riguardo un numero più limitato di candidati ”. È da rilevare inoltre, che la giurisprudenza è concorde nel ritenere la conformità dell’espletamento delle procedure preselettive ai principi di buona organizzazione, efficienza e razionalità dell’azione della Pubblica Amministrazione.

In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole;
essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. Tar Lazio, 12982/2015).

La previsione della prova preselettiva nell’ambito di una procedura concorsuale è un modulo organizzativo che l’Amministrazione può adottare laddove il numero di domande di partecipazione sia esorbitante o comunque tale da determinare delle sensibili lungaggini procedimentali.

2.2. In relazione poi alla soglia rapportata al numero dei posti disponibili l’art. 12, comma 6, del Bando stabilisce che “All’esito della preselezione, sono ammessi a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso per ciascuna regione di cui all’art. 2, comma 8, del presente bando. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell’ultima posizione utile…”.

Tale previsione, oltre a essere conforme alla legge, non è neppure particolarmente rigorosa e rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa al Ministero resistente, funzionale all’esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli.

L'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza o per contraddittorietà manifesta, insussistenti nel caso in esame.

Non è preclusa la possibilità che sia stabilita una soglia minima più alta, ciò che in sé corrisponde all'esigenza, ragionevole ed apprezzabile favorevolmente, di effettuare - soprattutto nei concorsi caratterizzati da un altro numero di partecipanti e di posti banditi - una stringente selezione dei più meritevoli, in perfetta linea con i principi scolpiti dall'art. 97 Cost. ” (cfr. Cons. Stato, sent. 5639 del 2015). In particolare, è stato precisato che la previsione, a scopi di semplificazione ed accelerazione dell’iter concorsuale, della necessità di sottoporre i candidati ad una prova preliminare preordinata ad accertare il possesso da parte loro di requisiti culturali di base non appare irragionevole;
essa, infatti, consente di ridurre il numero dei partecipanti alle prove scritte, con conseguente riduzione della complessità e dei tempi della procedura, attraverso un meccanismo semplice e tale da garantire la parità di trattamento degli interessati (cfr. sent. 12982/2015;
cfr. Cons. Stato, ord 25.11.2019 nn. 5865, 5864;
Cons. Stato, decreto n. 5508 del 4.11.2019, dove si precisa che in materia di concorsi pubblici per dirigenti scolastici, l’articolazione su base regionale della procedura è modalità contemplata dalla legge e la possibilità che lo stesso punteggio consenta di superare la selezione in una regione e non in un’altra non integra una violazione del principio di parità di trattamento, il cui rispetto è assicurato dalla unicità dei criteri di valutazione, si veda tra varie, Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n.3567).

A tali argomenti, occorre aggiungere che il procedimento in oggetto ha carattere concorsuale e non consiste in un esame di abilitazione, con la conseguenza che l’amministrazione ben può stabilire una soglia rapportata al numero dei candidati piuttosto che al numero di risposte giuste fornite da parte del candidato. Ne discende che non si ravvisa neanche la violazione del protocollo CEDU come eccepito da parte ricorrente. La determinazione di una soglia minima anche se elevata rientra analogamente nella discrezionalità dell’amministrazione, al fine di fissare un tendenziale limite alle conoscenze necessarie per accedere alle fasi successive della procedura.

2.4. Per quanto riguarda poi le presunte distorsioni derivanti dal diverso punteggio di ammissione in relazione all’Università di riferimento, è stato osservato che “ quanto poi alla possibilità che lo stesso punteggio consenta il superamento della selezione in una regione e non in un'altra, ciò appare come logica conseguenza della circostanza che il concorso è bandito su scala regionale: ogni regione ha una propria dotazione organica e quindi un diverso numero di disponibilità da mettere a concorso........Essenziale, ai fini della parità di trattamento, è che sia unico per tutte le regioni il criterio di valutazione: d'altra parte gli interessati possono scegliere in quale regione presentare la domanda di partecipazione al concorso ” (Tar Lazio sez. III, 23 giugno 2010, n.20257).

Con la previsione di un sistema di graduatorie per ciascun Ateneo, agli aspiranti è data la possibilità alternativa di puntare sulla sede più ambita (che però potrebbe presentare un minore numero di posti disponibili rispetto ad altre sedi) oppure di sostenere la prova presso una sede ritenuta meno appetibile, ma di più facile accesso in ragione del maggiore numero di posti disponibili;
dunque viene in considerazione il principio di autoresponsabilità, in quanto ciascuno dei candidati assume nella propria sfera giuridica le conseguenze di tale scelta (cfr. Tar Lazio sez. III, 19 luglio 2019, n.9603).

La possibilità che ottengano il posto candidati che abbiano conseguito voti inferiori di altri, non dà luogo a disparità di trattamento proprio per il fatto che l’ambito spaziale nel quale deve essere verificato il rispetto del paritario trattamento degli aspiranti concorrenti non può essere considerato quello nazionale, ma deve essere considerato quello relativo alla singola graduatoria.

Non si possono individuare una parità di posizioni tra candidati espletanti la prova concorsuale in Atenei differenti, posto che in un concorso che si svolge localmente il principio di paritario trattamento tra i concorrenti ha come suo perimetro l’ambito locale.

2.5. Con successivo ricorso per motivi aggiunti parte ricorrente ha poi contestato la composizione del comitato tecnico scientifico per la presenza di due membri in condizione di incompatibilità e, in particolare, della dott.s B e del dott. S.

2.5.1. Per quanto concerne la dott.s B dirigente amministrativo – DG per le risorse umane e finanziarie, parte ricorrente ne desume l’incompatibilità muovendo dal fatto che abbia svolto, quale relatrice alcuni corsi di formazione per dirigenti scolastici e DSGA, quando l’art. 10, comma 2, lett. c) del bando indicava tale circostanza come causa ostativa alla nomina quale commissario.

Il d.m. n. 138 del 2017, all’art. 16, comma 2, lett. c), prevede espressamente che i presidenti, i componenti aggregati della commissione e delle sottocommissioni di concorso non debbono svolgere o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici (clausola del medesimo tenore è contenuta nell’art. 10, comma 2, lett. c) del bando allegato da parte ricorrente datato 20 dicembre 2018)

La lezione della dott.s B svolte in data antecedente rispetto all’anno di riferimento indicato nel bando non rilevano, facendo la norma espressamente riferimento all’ultimo anno.

Ne discende che con riferimento alla dott.s B non emerge la causa di incompatibilità descritta nel bando con riferimento a lezioni anteriori all’anno.

Parte ricorrente ha allegato due locandine relativa a corsi svolti dalla stessa nel febbraio 2019, che come emerge dalle stesse locandine depositate e come osservato da parte resistente non riguardano il concorso o la preparazione al concorso, e non appaiono destinate alla preparazione al concorso né riguardano attività o corsi finalizzati alla preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici. Si tratta al contrario di due eventi organizzati dopo il bando qualificati in modo generico come “corsi di formazione” organizzati dall’associazione dei direttori delle istituzioni scolastiche, destinato alla formazione professionale alla luce dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di contabilità, tra l’altro gratuito per gli iscritti alla stessa associazione. Ne discende che entrambi i corsi non appaiono rientrare nell’ambito delle attività didattiche finalizzate alla preparazione del concorso in oggetto, non rientrando quindi nel citato divieto.

2.5.2. Per quanto concerne la posizione del dott. S, parte ricorrente ne sostiene l’incompatibilità per la lettera a) del medesimo decreto ministeriale ove si precisa che i componenti della commissione e delle sottocommissioni non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso.

Parte ricorrente cita un’ordinanza cautelare del Tar Lazio a sostegno della sua tesi, ma l’ordinanza, in realtà, non reca alcuna motivazione sul punto, limitandosi ad affermare “ Ritenuto che il ricorso appare assistito da elementi di fumus boni iuris avuto riguardo alle peculiarità e specificità delle censure proposte ” (tanto più che un vizio di composizione della commissione avrebbe dovuto determinare una caducazione dell’intero concorso e non della ricorrezione di un solo elaborato). Non appare pertanto, in mancanza di altri elementi, utilizzabile dal collegio come precedente da esaminare per comprendere in modo più analitico la posizione sostenuta da parte ricorrente. In modo generico, parte ricorrente rappresenta che S sarebbe rappresentante dell’organo di direzione politica. In realtà dall’esame dei verbali della commissione, risulta indicato come dirigente amministrativo, DG per lo studente. Parte ricorrente si limita tautologicamente a fare riferimento alla nomina politica senza però indicarne le ragioni o la ratio né in realtà la nomina costituisce di per sé un elemento sufficiente a declinare come componente dell’organo di direzione politica dell’amministrazione (il riferimento normativo deve essere evidentemente riferito ad esempio al Gabinetto del Ministro o ad altre posizioni di tal guisa) o come organo politico.

Ne discende che in difetto di prova contraria, alla luce della non contestata qualifica di S come dirigente amministrativo del Miur, in mancanza di elementi di diverso tenore desumibili dalle allegazioni delle parti e alla luce della inidoneità della nomina a consentire di qualificare come organo di direzione politica o come avente natura politica, il rapporto di lavoro esistente tra Miur e S l’eccezione appare destituita di fondamento.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con rigetto delle ulteriori domande formulate dalle parti.

4. In considerazione dell’esito del giudizio e della sua novità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

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