TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-10-11, n. 201300668

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-10-11, n. 201300668
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300668
Data del deposito : 11 ottobre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00802/2012 REG.RIC.

N. 00668/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00802/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 802 del 2012, proposto da:
A V, rappresentato e difeso dagli avv. M Dolo, S R, con domicilio eletto presso l’Avv. M Dolo, in Ancona, via Matteotti, 99;

contro

Azienda Sanitaria Unica Regionale – ASUR - Marche, rappresentata e difesa dall'avv. M E, con domicilio eletto presso Ufficio Legale A.S.U.R. in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40;



ASUR

Marche -Area Vasta 2 - già Zona Territoriale n. 7;

per l'ottemperanza

della sentenza del Giudice del Lavoro di Ancona n. 337/2012.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Unica Regionale - ASUR - Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2013 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- all’odierna camera di consiglio passa in decisione unicamente l’istanza di nomina di un commissario ad acta , incaricato di dare piena esecuzione alla sentenza di questo Tribunale n. 339/2013;

- come ammesso anche dal difensore del ricorrente nel corso della discussione orale, l’istanza in epigrafe va dichiarata improcedibile, visto che nelle more del giudizio l’ASUR ha provveduto a dare piena esecuzione alla sentenza del Giudice del Lavoro di Ancona n. 337/2012 (e dunque anche alla sentenza n. 339/2013 di questo TAR);

- le spese di questa autonoma fase del giudizio vanno compensate, stante il fatto che il ritardo nell’adempimento non è stato dovuto ad atteggiamenti dilatori dell’amministrazione, ma è dipeso da ragioni tecniche.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi