TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-08, n. 202400330

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-08, n. 202400330
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400330
Data del deposito : 8 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/05/2024

N. 00330/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00671/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 671 del 2023, proposto da
Acea s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M B, F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ente di Governo di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale Latina (Egato-4), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Italgas s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Siram s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Raffaele C, Catia Tomasetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Acqualatina s.p.a., Idrolatina s.r.l., Acqua s.r.l., Veolia Water Technologies Italia s.p.a., Veolia Eau Compagnie Generale Des Eaux s.c.a., non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

- della deliberazione n. 13 del 7 settembre 2023 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, avente ad oggetto la “Cessione del ramo d’azienda idrico SIRAM S.p.A. (ramo idrico italiano del Gruppo Veolià). Richiesta di gradimento ex art. 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato – presa d’atto”, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente dal 07.09.2023 al 22.09.2023;

- della Relazione tecnica prot. 870 del 23 agosto 2023 redatta dall’ing. Umberto Bernola, Dirigente della Segreteria Tecnico Operativa (STO) dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente dal 07.09.2023 al 22.09.2023;

- del parere legale rilasciato dall’avv. R F, prot. 869 dell’11.8.2023, successivamente integrato con prot. 881 del 31.8.2023, pubblicati sull’Albo Pretorio dell’Ente dal 07.09.2023 al 22.09.2023;

- della nota del 25 settembre 2023, a firma dell’ing. Umberto Bernola, Dirigente della STO dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”;

- di ogni altro atto ad essa presupposto, connesso, conseguente o in altro modo collegato;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente di Governo di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Lazio Meridionale Latina (Egato-4), di Italgas s.p.a. e di Siram s.p.a.;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 gennaio 2024 la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori B, A, M, C, C.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con ricorso notificato il 6 novembre 2023 e depositato il successivo 15 novembre, Acea s.p.a. ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione n. 13 del 7 settembre 2023 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 “Lazio Meridionale – Latina”, avente ad oggetto la “Cessione del ramo d’azienda idrico SIRAM S.p.A. (ramo idrico italiano del Gruppo Veolià). Richiesta di gradimento ex art. 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato – presa d’atto”, pubblicata sull’Albo Pretorio dell’Ente dal 07.09.2023 al 22.09.2023, e degli altri atti connessi come in epigrafe specificati.

2. La società ricorrente espone in fatto che, con bando di gara del 30 marzo 2000, la Provincia di Latina – in attuazione della delega conferita dagli enti locali dell’ATO n. 4 – indiceva una gara per la “Selezione di un socio privato di minoranza della costituenda s.p.a. ex art. 22, lett. e) della l. 142/90, per l’affidamento della gestione del servizio pubblico locale costituito dal Servizio Idrico Integrato” (“SII”).

Il socio privato, una volta individuato, avrebbe dovuto sottoscrivere il 49% del capitale sociale della costituenda società per azioni affidataria del SII.

La gara veniva aggiudicata al raggruppamento ATI Idrolatina. L’aggiudicatario procedeva alla costituzione della società veicolo Idrolatina s.r.l. (“Idrolatina”), la quale a sua volta sottoscriveva la quota di capitale sociale oggetto di gara.

All’esito della descritta procedura veniva quindi costituita Acqualatina S.p.A. (“Acqualatina”), società mista partecipata al 51% del capitale sociale dai Comuni appartenenti al territorio di Competenza dell’Autorità d’Ambito e per il 49% da Idrolatina costituita al solo scopo di gestire tale partecipazione azionaria (socio privato).

Idrolatina, prima delle recenti modifiche intervenute, era così partecipata:

- 98,98% Veolia Eau – Compagnie Generale Des Eeax SCA (“Veolia Eau”);

- 0,1% Acqua s.r.l. (“Acqua”);

- 0,1% Veolia Water Technologies Italia S.p.A. (“VWT”).

Le descritte partecipazioni sono gestite da SIRAM S.p.A. (“Siram”, facente parte del Gruppo Veolia), la quale, sulla base di accordi infragruppo: (i) coordina ed eroga servizi amministrativi a tutte le società partecipate, direttamente o indirettamente, dal gruppo Veolia in Italia; (ii) detiene partecipazioni in Acqua al 100%.

In data 9 novembre 2016 Acea s.p.a. sottoscriveva, con il Gruppo Veolia, un contratto preliminare di compravendita del 100% del capitale sociale di Idrolatina (titolare del 49% delle azioni di Acqualatina).

L’operazione – sospensivamente condizionata all’ottenimento del consenso previsto dall’art. 29 (corrispondente all’art. 31 del testo vigente) della Convenzione di Gestione vigente tra il Gestore e l’Autorità d’Ambito – non veniva tuttavia mai definita all’esito del parere negativo dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 – Lazio Meridionale – Latina (“EGATO n. 4” o “Ente”), reso con delibera n. 5 dell’11.04.2017.

L’Ente, infatti, esprimeva il suo “non gradimento rispetto alla paventata vendita della proprietà delle quote […] pari al 49% di capitale privato di Acqualatina S.p.A. a qualunque operatore privato che non abbia partecipato alla gara pubblica indetta da questo Ente per la scelta del socio privato della società mista”.

In sostanza, l’EGATO n. 4 rappresentava l’impossibilità di trasferire la partecipazione in Acqualatina ad un soggetto che non avesse partecipato alla gara a suo tempo indetta per la gestione del SII e, pertanto, negava il consenso all’operazione di cessione delle quote di Idrolatina in favore di Acea.

Nel mese di marzo 2023, attraverso un comunicato stampa pubblicato sul sito internet di Italgas S.p.A. (“Italgas”), Acea veniva a conoscenza delle trattative in corso tra la stessa Italgas e il Gruppo Veolia “ per la potenziale acquisizione delle partecipazioni detenute dal Gruppo Veolia in alcune società attive nel servizio idrico nelle Regioni Lazio, Campania e Sicilia ”, tra cui Idrolatina.

Tra le informazioni pubblicate da Italgas si legge che “In particolare, l’operazione riguarda il potenziale acquisto delle partecipazioni del Gruppo Veolia nelle seguenti società:

- 100% del capitale sociale di Acqua S.r.l. che a sua volta detiene direttamente il 98,5% del capitale sociale di Idrosicilia S.p.A. e, indirettamente, il 75% del capitale sociale di Siciliacque S.p.A.;

- 100% di Idrolatina S.r.l. che a sua volta detiene il 49% circa di Acqualatina S.p.A.;

- 47,9% di Acqua Campania S.p.A.” (cfr. comunicato stampa Italgas del 14.03.2023.

Nel medesimo comunicato, si legge, altresì, che il Gruppo Veolia “ha concesso a Italgas un periodo di esclusiva fino al 10 maggio 2023, per il completamento delle attività di due diligence”.

Tuttavia, da quanto appreso, il Gruppo Veolia pattuiva la cessione in favore di Italgas dell’intero ramo d’azienda relativo alla gestione dei servizi idrici nel territorio italiano, e cioè del ramo di azienda di Siram (facente parte del Gruppo Veolia) costituito dall’insieme delle persone e di tutti i contratti riferibili alle concessioni idriche in Italia del Gruppo Veolia, ivi incluse le partecipazioni, tra le altre, in Acqua (100%).

Per effetto della cessione dell’articolato ramo d’azienda costituito dalle gestioni idriche Italiane di Veolia (tra cui, appunto, quella dell’ATO n. 4 della Provincia di Latina), l’operazione in questione, pur non prevedendo formalmente alcun trasferimento diretto ad Italgas di quote di Idrolatina, si concretizzerebbe nell’acquisto da parte di Italgas del 100% delle azioni di Acqua, divenuta medio tempore a sua volta titolare del 100% delle quote di Idrolatina, a seguito di una operazione preliminare.

Con la deliberazione n. 13 del 7 settembre 2023 della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia di Latina, l’EGATO n. 4, dunque, si è limitato a prendere atto dell’operazione Italgas/Siram appena descritta, specificando la non necessarietà dell’espressione di gradimento dell’Ente, in quanto non rientrante tra le casistiche di cui all’art. 31 della Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato.

Ciò in ragione del fatto che, secondo il parere

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