TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-30, n. 202100382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2021-04-30, n. 202100382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202100382
Data del deposito : 30 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2021

N. 00382/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00333/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 333 del 2014, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio legale, in Reggio Calabria, via B. Buozzi, n. 4;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;

per l'annullamento

del decreto prot. n. -OMISSIS- del 16.01.2014 - AOO Diritti Civili, a firma del dirigente dell’Area, dott.ssa C S, notificato in data 24 febbraio 2014, con cui il Ministero dell’Interno revocava l’efficacia in via definitiva del decreto n. B/-OMISSIS-/VT dell’11 luglio 2008 (speciale assegno vitalizio, ai sensi dell’art. 2 comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244), nonché del decreto n. B/-OMISSIS-/VT del 31 luglio 2002 (assegno vitalizio ai sensi della Legge 407/1998 e della Legge n. 388/2000) emessi in favore dei Sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, odierni ricorrenti;
nonché di tutti gli altri provvedimenti precedenti, prodromici, connessi e consequenziali;

e per la declaratoria

del diritto dei Sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- alla restituzione dell’assegno vitalizio loro precedentemente erogato, nella qualità di superstiti del Sig. -OMISSIS- (vittima della criminalità organizzata).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista l’ordinanza collegiale n. 677 del 26/11/2020;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 24 marzo 2021 il dott. Alberto Romeo, con causa passata in decisione senza discussione orale ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 176/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con il ricorso in epigrafe -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rispettivamente coniuge e figli di -OMISSIS-, deceduto a seguito dell’agguato mafioso tesogli il 1° aprile 1987, hanno impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno ha disposto la revoca in via definitiva dei decreti, emessi nel 2002 e nel 2008, con cui erano stati riconosciuti in loro favore i benefici previsti, rispettivamente, dalle leggi nn. 302/1990 e 388/2000, quanto al primo, e n. 244/2007, per il secondo, per i familiari delle vittime di attentati di stampo mafioso, concedendo a ciascun istante uno speciale assegno vitalizio.



1.1. Espongono, in particolare, che a seguito di apposite istanze il Ministero accordava loro con un primo decreto del 5/4/2002, ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. n. 302/1990, una speciale elargizione pari a complessivi € 114.284,79;
riconoscendo a seguire, con un successivo decreto del 31/7/2002, un assegno vitalizio in favore di ciascuno con decorrenza dall’11/12/1998. A seguito dell’emanazione della legge 24 dicembre 2007, n. 244 instavano per la concessione degli ulteriori benefici da essa previsti, ottenendo con un primo decreto del 9/7/2008 la riliquidazione dell’elargizione già concessa per l’importo di € 87.275,23 e con un secondo decreto dell’11/7/2008 la concessione di uno speciale assegno non reversibile di € 1.033,00 mensili per ciascuno, con decorrenza dal 1°/1/2008.

Allegano quindi che solo a distanza di anni, e precisamente il 24/2/2014, veniva loro notificato l’opposto decreto del 9/12/2013, con cui il Ministero dell’Interno disponeva la revoca in via definitiva dell’efficacia dei due decreti, dell’11/7/2008 e del 31/7/2002, con cui erano stati attribuiti in loro favore gli anzidetti assegni vitalizi, con espressa riserva di provvedere all’eventuale ripetizione delle somme già corrisposte.



1.2. A fondamento del decreto impugnato risultano addotte le seguenti circostanze:

- il rapporto di parentela dei ricorrenti con -OMISSIS- e -OMISSIS-, ritenuti esponenti di spicco della cosca mafiosa -OMISSIS- - -OMISSIS-, i quali annoverano numerose condanne per vari reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione;

- l’esistenza di controlli di polizia di -OMISSIS- in compagnia di personaggi ritenuti vicini ad ambienti legati al piccolo spaccio di sostanze stupefacenti;

- la sottoposizione dello stesso sig. -OMISSIS- alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno sino al 12.06.2009;

- la circostanza del rapporto di coniugio di -OMISSIS- con -OMISSIS-, segnalato per associazione mafiosa e denunciato in data 23.12.2010 per violazione dell’art. 17 TULPS, con il quale gestisce un locale commerciale alla cui conduzione risultano interessati anche gli zii -OMISSIS- e -OMISSIS-.



2. Avverso l’anzidetto provvedimento i ricorrenti sono insorti con il ricorso all’esame, affidato ad un’unica articolata doglianza, tesa a denunciarne l’illegittimità per “ violazione di legge in relazione agli artt.

2-quinquies l. 28.11.2008, n. 186 – 2 co 21 l. 15 luglio 2009, n. 94 – eccesso di potere per contraddittorietà tra provvedimenti – eccesso di potere per disparità di trattamento
”.

I ricorrenti lamentano in particolare l’indebita applicazione nella presente vicenda della normativa sopravvenuta, dettata dall’art. 2- quinquies d.l. n. 151/2008, inserito con la legge di conversione n. 186/2008, con cui il legislatore ha irrigidito i requisiti morali richiesti in capo ai superstiti delle vittime della criminalità organizzata per l’accesso ai benefici contemplati dalla legge n. 302/1990. Ed infatti l’inasprimento delle condizioni per la fruizione dei benefici in questione non potrebbe applicarsi retroattivamente in relazione a situazioni già compiutamente definite nella vigenza della precedente normativa, violando apertamente siffatta possibilità, e per di più in assenza di una disciplina intertemporale recata dalla legge medesima, la regola generale in punto di irretroattività della legge. Il diritto dei ricorrenti a percepire gli assegni vitalizi riconosciuti in loro favore con i decreti del 2002 e del 2008, quindi, non potrebbe che essere rapportato alla sussistenza delle condizioni previste dalla legge vigente al momento della relativa adozione, essendosi il procedimento amministrativo concluso in quel momento e non potendo su di esso incidere eventuali sopravvenienze normative sfavorevoli sul profilo dei requisiti per la fruizione del beneficio.



3. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio con atto di mera forma del 23/7/2014 il Ministero intimato, depositando successivamente, a seguito della presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 82 c.p.a. da parte ricorrente, una memoria difensiva, corredata da documentazione, con cui eccepiva in primis il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, controdeducendo nel merito alle doglianze avversarie, ritenute infondate sul rilievo dell’accertata insussistenza in capo ai beneficiari dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 9 bis della L. n. 302/1990 per come incisi dall’art. 2 quinquies , lett. b), della L. n. 186/2008. Rimarcava al riguardo che il provvedimento gravato dispone la revoca con efficacia ex nunc dei soli assegni vitalizi concessi con i decreti dell’11/7/2008 e del 31/7/2002, con mera riserva di provvedere in ordine all’eventuale ripetizione delle somme già corrisposte, incidendo pertanto sulla sola prosecuzione dell’elargizione con decorrenza dall’adozione dei precedenti provvedimenti di sospensione del 17/1/2012. Rispetto ai benefici de quibus , della cui natura di “rapporti obbligatori di durata” non potrebbe dubitarsi, il diritto dei titolari matura invero mese dopo mese dovendo perciò ritenersi assoggettato ai mutamenti della disciplina normativa che si verificano nel periodo di durata del rapporto (c.d. ius superveniens ) secondo il principio tempus regit actum . Rilevava infine che il comma 2 della stessa disposizione prevede che il sopravvenuto mutamento delle condizioni previste dagli artt. 1 e 4 della legge n. 302/1990 comporta l’interruzione delle erogazioni disposte e la ripetizione integrale delle somme già corrisposte, da ciò trovando conferma l’immediata applicazione delle nuove prescrizioni all’erogazione di tutti i benefici con carattere periodico.



4. A tali rilievi ha replicato parte ricorrente con memorie del 18/9 e del 29/9/2020, resistendo all’eccezione in punto di giurisdizione ed argomentando ulteriormente le doglianze già prospettate nel ricorso, di cui chiedeva l’accoglimento. Produceva contestualmente certificato di morte della ricorrente -OMISSIS-.



5. Preso atto del deposito di detta certificazione, il Collegio, all’esito dell’udienza del 21/10/2020, dichiarava con ordinanza l’interruzione del processo ai sensi dell’art. 79, co. 2, c.p.a. Con tempestiva istanza i ricorrenti superstiti chiedevano ai sensi dell’art. 80, co. 2, c.p.a. la fissazione dell’udienza, dichiarando di avere interesse alla prosecuzione del giudizio anche nella qualità di eredi della defunta madre, depositando all’uopo una nuova procura rilasciata al difensore.



6. All’udienza del 24/3/2021, in vista della quale parte ricorrente depositava una ulteriore memoria riepilogativa delle deduzioni già ampiamente svolte nei precedenti scritti difensivi, il ricorso veniva dunque trattenuto in decisione.



7. Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione resistente.

Al riguardo il Collegio non ignora l’esistenza di un orientamento giurisprudenziale incline a riconoscere, per le controversie de quibus , la giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo, per un verso, della consistenza di autentico ‘diritto soggettivo’ della posizione degli aspiranti beneficiari dell’elargizione di cui qui di discute (così come di altre con diversa qualificazione ma comune fondamento e affine disciplina) e, per altro verso, dell’assenza di discrezionalità in capo all’amministrazione “ sia con riguardo ai presupposti dell'erogabilità, circoscritti alla qualificazione dell'evento come riconducibile ad uno di quelli tipici, sia con riferimento all'entità della somma da erogare, prefissata dalla legge ” (v., da ultimo, TAR Lazio, sez. Prima stralcio, 10 dicembre 2020, n. 13321). Nel solco dell’anzidetto orientamento è stato precisato, in particolare, che “ l'attività diretta all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge, anche ove dovesse assumere carattere non semplicemente ricognitivo ma valutativo, è estranea al concetto di discrezionalità amministrativa, cosicché l'indennità in questione è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, in quanto, in ordine alla sua corresponsione, non residua alcun margine di discrezionalità, una volta che i competenti organi amministrativi abbiano compiuto, con esito favorevole per il richiedente, l’istruttoria ” (TAR Lazio, sez. I- ter , 18 febbraio 2020, n. 2150).

O, reputa il Collegio, in continuità con il proprio precedente orientamento, da cui, pure a fronte della successiva elaborazione giurisprudenziale nei termini testè esposti, non ritiene di discostarsi, che la giurisdizione appartenga al giudice amministrativo, dovendo farsi applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza sul riparto di giurisdizione in materia di concessione e revoca di contributi e sovvenzioni pubblici, fondati, in ossequio al generale criterio della causa petendi , sulla natura della situazione giuridica azionata (v. da ultimo sentenza n. 12 del 5 gennaio 2021, alla quale si rinvia per una più approfondita disamina del tema). L’applicazione al caso di specie delle regole ermeneutiche elaborate in detta materia persuade della fondatezza degli argomenti consuetamente addotti a sostegno della giurisdizione amministrativa, non potendo invero dubitarsi dell’esistenza in capo all’amministrazione di apprezzabili margini di discrezionalità nell’esercizio del potere amministrativo involto nel procedimento per la concessione e, per quanto in questa sede più specificamente interessa, per la revoca del beneficio de quo . In particolare, l'art. 7 della legge n. 302/1990 impone di valutare nell’istruttoria tutta una serie di circostanze incidenti sulla delibazione delle condizioni richieste per il riconoscimento della speciale elargizione e delle ulteriori provvidenze, dovendo per ciò solo escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo dell’interessato e conseguendone pertanto la qualificazione della posizione del richiedente in termini di interesse legittimo (C.G.A.R.S., sentenza n. 741 del 22 dicembre 2015).

L’eccezione va dunque rigettata.

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