TAR Roma, sez. 2B, ordinanza collegiale 2021-10-21, n. 202110839
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Testo completo
Pubblicato il 21/10/2021
N. 10839/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10073/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 10073 del 2021, proposto da
S N K A e R A in qualità rispettivamente di Candidati n. 5 e n. 3 della Lista Movimento Bunga Bunga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F P in Torino, via Gropello, 2;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Bogotà, Commissione Elettorale Circondariale della Corte di Appello di Roma, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Direzione Centrale per i Servizi Elettorali, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del 12 Ottobre 2021 della Commissione Elettorale Circondariale presso l'Ambasciata d'Italia a Bogotà nella parte relativa all’“esclusione della candidatura dei Sig.ri SIERRA NUNEZ KARINA AMALIA C.F. SRRKRN78D54Z604H e RUGGIERI ANGELO C.F. RGGNGL85P15E986B dalla lista denominata MOVIMENTO BUNGA BUNGA dei Comitati per gli Italiani all’estero (Com.It.Es) - (articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 2020) nonché gli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e sequenziali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ambasciata d'Italia a Bogotà, Commissione Elettorale Circondariale della Corte di Appello di Roma, Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma e Direzione Centrale per i Servizi Elettorali;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 21 ottobre 2021 la dott.ssa Ofelia Fratamico;
Rilevato che parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 129 del c.p.a, contestando “l'esclusione della candidatura dei Sig.ri SIERRA NUNEZ
KARINA AMALIA C.F. SRRKRN78D54Z604H e RUGGIERI ANGELO C.F. RGGNGL85P15E986B dalla lista denominata MOVIMENTO BUNGA BUNGA dei Comitati per gli Italiani all’estero (Com.It.Es) - (articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, convertito in legge n. 118 del 28 febbraio 2020) nonché gli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e sequenziali”;
Rilevato che l’Avvocatura Generale dello Stato, costituendosi in giudizio, ha eccepito plurime ragioni di inammissibilità del ricorso, con particolare riguardo a) alla inapplicabilità ratione materiae del rito speciale previsto in materia elettorale e alla mancanza di difesa tecnica, b) alle modalità della redazione dell’atto introduttivo (che lo renderebbero di difficile comprensione, quanto ai presupposti di fatto ed ai motivi di ricorso, in violazione degli artt. 3 e 40 c.p.a.), c) alla mancanza di sottoscrizione elettronica (in quanto le sottoscrizioni risultanti in atti apparirebbero riprodotte a stampa e non apposte in maniera effettivamente autografa, né con firma digitale), chiedendo, in ogni caso, anche il rigetto nel merito del ricorso, in quanto infondato;
Rilevato, pregiudizialmente, che il ricorso è proposto ai sensi e con le modalità di cui all’art. 129 del c.p.a. in difetto dei relativi presupposti;
Considerato, invero, che il rito speciale di cui all’art. 129 del c.p.a. è previsto solo per le “elezioni comunali, provinciali e regionali e per il rinnovo dei membri del Parlamento europeo” e non per le altre procedure elettorali che sono, quindi, soggette al rito ordinario (nei limiti della giurisdizione amministrativa);
Ritenuto, pertanto, di disporre la trattazione della causa con rito ordinario, che si fissa, secondo il calendario, alla udienza pubblica del 17 dicembre 2021, con riserva, in quella sede, di ogni valutazione in ordine ai conseguenti ed ulteriori profili processuali evidenziati, su cui le parti potranno dedurre nei termini di rito;
Considerato che, in ragione del fatto che l’udienza pubblica sarà celebrata successivamente alla data fissata per le elezioni dei Comites, è comunque facoltà delle parti chiedere l’abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. o presentare istanza cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a.;
Considerato, inoltre, che la conversione del rito comporta la necessità di difesa tecnica a pena di inammissibilità del ricorso;
Ritenuto, infine, di riservare ogni ulteriore decisione, in rito, come nel merito e sulle spese;