TAR Napoli, sez. V, sentenza 2023-03-02, n. 202301336
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Testo completo
Pubblicato il 02/03/2023
N. 01336/2023 REG.PROV.COLL.
N. 05686/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5686 del 2022, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati G B, C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G B in Napoli, largo Francesco Torraca, 71;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento:
a) del provvedimento prot. n. 1016/2022/Area III. Pat. del 26.08.2022 del Dirigente dell'Area III della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, notificato in data 05.11.2022, che ha disposto la revoca della patente di guida n. -OMISSIS-, categoria B, rilasciata il 26.09.2006 dall'UCO di Roma e di ogni altra patente eventualmente posseduta;
b) di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nelle camere di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 e 21 febbraio 2023 la dott.ssa Maria Abbruzzese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’atto meglio in epigrafe individuato, con il quale la Prefettura di Caserta ha revocato la patente di guida in seguito a omessa revisione successiva a sospensione della stessa.
Il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti per la disposta revoca, in particolare deducendo: Violazione di legge – Violazione e falsa applicazione degli artt. 126-bis, 128 e 219 d.lgs. n. 285 del 30.4.1992 – Cattivo uso del potere – Illegittimità derivata per annullamento dell’atto presupposto – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto – Violazione del giusto procedimento – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione non ha verificato la sussistenza dei presupposti per procedere alla disposta revoca, non rilevando che, non essendo mai stato notificato il provvedimento di sospensione, in violazione dell’art. 126-bis del Codice della Strada, non avrebbe potuto essere disposta la revoca; peraltro, sullo stesso presupposto, esso ricorrente aveva già impugnato il processo verbale di contestazione (verbale redatto dai Carabinieri di Casagiove n. 850065527 del 27.2.2022, ove veniva contestata la violazione di cui all’art. 128, comma 2, del Codice della Strada perché “circolava alla guida del veicolo tg. -OMISSIS-enza patente al seguito e con la stessa scaduta di validità, nonostante la sospensione della patente n. -OMISSIS-, cat. B (…) per omessa revisione) innanzi al Giudice di Pace di Caserta, che, con sentenza n. 2024/2022 del 12.9.2022, dep. in data 3.11.2022, annullava il predetto verbale; dunque, il provvedimento di revoca sarebbe illegittimo anche in via derivata, essendo venuto meno l’atto presupposto.
Si è costituita l’Amministrazione intimata con memoria di stile.
All’esito della