TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-30, n. 202305475

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2023-03-30, n. 202305475
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202305475
Data del deposito : 30 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2023

N. 05475/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04275/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4275 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Università Giustino Fortunato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G T e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio legale in Roma, piazza San Bernardo, 101;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero dell'Università e della Ricerca- Consiglio Universitario Nazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- della nota prot. 4187 del 14 febbraio 2022 del Segretariato Generale, Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante la trasmissione del parere espresso dal CUN nell'adunanza del 9 febbraio 2022 relativamente alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive”, nonché il provvedimento direttoriale di non approvazione della modifica del Regolamento didattico di Ateneo relativo a detto corso di studio;

- del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo dell'Università telematica Giustino Fortunato”, espresso dal CUN nell'adunanza del 9 febbraio 2022;

- della nota prot. n. 7323 del 11 marzo 2022 a firma del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR, avente ad oggetto “Banche dati Regolamento didattico di Ateno (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accreditamento dei Corsi a.a. 2022/2023 – Proposta di istituzione ed accreditamento nuovi Corsi di Studio Università Telematica Giustino Fortunato”, con cui è stato disposto che “(…) l'iter di accreditamento del Corso L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive - Scienze delle Attività Motorie, Sportive e dell'Educazione Psicomotoria, proposto da codesto Ateneo per l'a.a. 2022/2023, non può proseguire”;

- ove occorra, del D.M. MUR n. 289/2021, in parte qua;

- ove occorra, del D.M. MUR n. 149/2022;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10 maggio 2022:

- del provvedimento della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del Ministero dell'Università e della Ricerca prot. n. 13280 del 6 maggio 2022, comunicato alla ricorrente a mezzo pec in pari data, avente ad oggetto “Banche dati Regolamento didattico di Ateneo (RAD) e Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS) per l'accreditamento dei Corsi a.a. 2022/2023 – Proposta di istituzione ed accreditamento nuovi Corsi di Studio Università Telematica Giustino Fortunato – Provvedimento finale di rigetto (articolo 1, comma 3, D.M. n. 149/2022)”;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 29 settembre 2022:

- del parere negativo, avente ad oggetto “Regolamento didattico di Ateneo Università telematica Giustino Fortunato”, espresso dal CUN, in esecuzione dell'ordinanza del TAR per il Lazio, Roma, Sez. Terza Ter, n. 3690 del 9 giugno 2022, nell'adunanza del 28 luglio 2022 relativamente alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive” presentata dall'Università in data 3 febbraio 2022;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché lesivo e non conosciuto dalla ricorrente.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Consiglio Universitario Nazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 febbraio 2023 la dott.ssa P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente proposto, l’Università Giustino Fortunato ha impugnato gli atti in epigrafe relativi alla proposta di istituzione del nuovo corso di studio “L-22 – Scienze delle attività motorie e sportive” da erogare in modalità “prevalentemente a distanza”, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

2. La ricorrente espone in fatto di aver presentato al MUR, in data 3 febbraio 2022, apposita istanza di accreditamento del corso secondo la suddetta modalità (prevista dalla lettera c, dell’Allegato 4, sezione A, al

DM

289/2021, recante “Linee Guida sulla programmazione delle Università relativa all’accreditamento di corsi e sedi”), precisando che il corso avrebbe comportato, fin dal primo anno, specifiche attività di laboratorio e di tirocinio, implementate attraverso il coinvolgimento di associazioni/società/enti dell’ambito ludico-ricreativo, motorio-sportivo e riabilitativo, finalizzate all’applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite durante il percorso formativo.

2.1. Ai fini dell’accreditamento, l’Università conseguiva altresì il parere favorevole del Comitato Universitario Regionale della Campania, il cui contenuto veniva riportato nell’apposita sezione “Sintesi del parere del comitato regionale di coordinamento” di cui alla richiesta di accreditamento.

2.2. In data 14 febbraio 2022, l’Università riceveva una nota a firma del Direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR, con cui venivano trasmessi il parere negativo espresso dal CUN nella seduta del 9 febbraio 2022 in merito alla proposta di accreditamento della ricorrente - motivato sulla base di alcuni rilievi, primo tra tutti quello relativo alla modalità di erogazione del corso - e il consequenziale provvedimento direttoriale di non approvazione.

2.3. L’Ateneo, recepiti i rilievi (minori) formulati dal CUN, chiedeva nuovamente l’accreditamento del corso di studio sempre in modalità prevalentemente a distanza.

2.4. Con nota dell’11 marzo 2022, il Direttore Generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio del MUR - richiamata la disciplina di riferimento e rammentato che il CUN aveva ritenuto che “ i corsi di laurea della Classe L-22 possano essere attivati esclusivamente in modalità convenzionale o mista (tipologie a e b) dal momento che devono prevedere particolari attività pratiche e di tirocinio e la frequenza di laboratori ad alta specializzazione (…) ” - comunicava alla ricorrente che “l’iter di accreditamento del Corso L-22-Scienze delle attività motorie e sportive – Scienze delle Attività Motorie, Sportive e dell’Educazione Psicomotoria, proposto da codesto Ateneo per l’a.a. 2022/2023, non può proseguire” , invitando contestualmente l’Ateneo a presentare nel termine di 10 giorni le proprie osservazioni, che venivano quindi trasmesse il successivo 21 marzo.

3. In punto di diritto, la ricorrente ha dedotto:

« I. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 19/2012.Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 4, lett. A, del D.M. n. 289/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 1154/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.D. n. 2711/2021. Eccesso di potere. Violazione dell’iter tipico procedimentale. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Manifesta irragionevolezza. Sviamento di potere », con cui l’Ateneo censura l’operato del Ministero resistente per non aver sottoposto al CUN la documentazione riformulata dall’Università a seguito del primo parere negativo ed essersi a questo sostituito nelle valutazioni delle ulteriori argomentazioni svolte dall’Università.

« II. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 19/2012.Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato 4, lett. A, del D.M. n. 289/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, del D.M. n. 1154/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.D. n. 2711/2021. Eccesso di potere. Violazione dell’iter tipico procedimentale. Difetto di istruttoria. Difetto di motivazione. Manifesta irragionevolezza. Sviamento di potere », con cui la parte contesta la nota della Direzione Generale dell’11 marzo 2022, non potendosi a suo dire comprendere se questa sia da intendere quale provvedimento di diniego di accreditamento ovvero preavviso di rigetto: nel primo caso, l’atto sarebbe viziato per incompetenza in quanto il diniego avrebbe dovuto essere espresso con un decreto ministeriale e non con un provvedimento direttoriale;
nel secondo caso, sarebbe illegittimo, in via autonoma, per essere stato omesso il secondo parere del CUN e, in via derivata, in ragione della illegittimità del D.M. n. 149/2022 nella parte in cui disciplina, all’art. 1, comma 2, la comunicazione all’Ateneo di un preavviso di rigetto, attesa la non necessità di detto passaggio alla luce della disciplina speciale contenuta nel d.lgs. n. 19/2012, nonché nel D.M. 1154/2021 e nel D.D. n. 2711/2021 .

« III. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.Lgs. n. 19/2012. Violazione e/o falsa applicazione dell’Allegato, lett. A, del D.M. n. 289/2021. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8 del D.M. n. 6/2019. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria. Erroneità dei presupposti giuridici e fattuali. Manifesta contraddittorietà. Manifesta irragionevolezza. Manifesta ingiustizia. Sviamento di potere », con cui l’Ateneo censura il parere negativo del CUN per violazione dell’Allegato 4, sezione A, del D.M. n. 289/2021, che non conterrebbe alcun divieto per le Università telematiche di istituire il corso di studio “L-22-Scienze delle attività motorie e dello sport” in modalità prevalentemente a distanza. Non vi sarebbe invero alcuna disposizione di legge o dell’Unione Europea che, quanto al suddetto corso, prescriva “particolari attività pratiche e di tirocinio”, né alcuna previsione che, per lo stesso corso, contempli “la frequenza di laboratori ad alta specializzazione” . Lo stesso D.M. 2007, che disciplina puntualmente le classi di laurea, prevedrebbe per il corso in questione solo l’acquisizione delle conoscenze puntualmente indicate nonché il generico svolgimento, per un numero di CFU non inferiore a 25, di “tirocini e attività pratiche condotte in strutture adeguate per dimensioni e caratteristiche tecniche all’attività prevista e al numero degli studenti” , rispetto alle quali l’Ateneo avrebbe comunque fornito apposita documentazione.

Ad avviso della ricorrente, le previsioni di cui all’Allegato 4 più volte citato non potrebbero che essere interpretate nel senso di consentire all’Ateneo l’istituzione del corso di studi, poiché in possesso dei requisiti necessari a garantire l’espletamento delle attività di tirocinio e pratiche previste nell’ordinamento didattico, dovendo in sede di istruttoria essere svolta una valutazione “caso per caso” del singolo ordinamento in concreto proposto. Una lettura in tal senso troverebbe conferma, non solo, nel parere reso dallo stesso CUN nell’adunanza del 28 settembre 2016 a seguito dell’introduzione, con il D.M. n. 635/2016, della classificazione – in a), b), c) e d) - delle tipologie di corsi di studio, ma anche nella sentenza del Tar Lazio, Sezione Terza, n. 4560/2021, nonché nei precedenti accreditamenti riconosciuti ad altre Università telematiche per il medesimo corso di studi.

Al CUN non spetterebbe quindi alcun potere di stabilire in via generale, ossia a prescindere da una valutazione della fattispecie concreta, per ciascuna Classe di Laurea, la tipologia di corso attivabile.

Se così fosse, il D.M. n. 149/2022, nella parte in cui ha previsto «[n]elle more della individuazione di un elenco complessivo di tutte le classi le cui attività formative possono essere erogate esclusivamente secondo le tipologie convenzionale (a) o mista (b) di cui all’allegato 4, sezione A, del d.m. n. 289/2021, ai fini dell’istituzione e dell’accreditamento con decreto del Ministro dei nuovi corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente a distanza (c) o integralmente a distanza (d), si esprime, con motivato parere, il Consiglio universitario nazionale nell’ambito dell’esame degli ordinamenti didattici dei corsi, sul rispetto delle condizioni previste nella medesima sezione A per la classe di afferenza», sarebbe illegittimo - e per questo è impugnato in parte qua - in quanto consentirebbe al CUN di esercitare un potere in modo arbitrario, in assenza di una norma di legge che glielo riconosca o ne delimiti l’esercizio.

Quanto al rilievo del mancato caricamento del parere favorevole del Comitato Regionale, questo sarebbe viziato da difetto istruttorio, essendo detto atto nella disponibilità dell’Amministrazione, perché trasmesso in sede di osservazioni del 21 marzo.

« IV. Illegittimità manifesta per violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili. Contraddittorietà tra atti normativi emanati dalla stessa Amministrazione pubblica. Violazione della Legge n. 289 del 2002, art. 26, comma 5, nonché delle LL. n. 43 del 2005 e n. 286 del 2006. Incompetenza del Ministro dell’Università e della Ricerca pro tempore alla statuizione, mediante Decreto Ministeriale, del sostanziale divieto di accreditamento di specifici nuovi corsi a distanza. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 33 e 41 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 168/1989 », con cui l’Ateneo deduce, in subordine, l’illegittimità del

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